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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Adozione figlio del coniuge: il padre biologico deve versare il mantenimento?

Cosa succede se la madre forma una nuova famiglia? Vengono meno gli obblighi dei genitori naturali?


Succede spesso che, finita una relazione, gli ex coniugi trovino un altro partner con cui condividere il resto della loro vita. Tuttavia, non è detto che il nuovo compagno accolga insieme alla nuova partner anche i figli di lei che, non avendo più un punto di riferimento, vengono sballottati da una casa all’altra, a seconda delle condizioni di affido stabilite consensualmente o giudizialmente. In questi casi, i rapporti col nuovo compagno della propria mamma possono essere complicati, ma possono anche divenire tali da instaurare un rapporto genitoriale vero e proprio. In quest’ultimo caso, vengono messi in dubbio tutti i diritti e doveri nascenti con il padre naturale. Ad esempio, cosa succede in caso di adozione figlio del coniuge: il padre biologico deve versare il mantenimento?


Fino a qualche tempo fa, il mantenimento era un diritto che sorgeva solo in capo ai figli legittimi, per tali intendendosi i figli nati in costanza di matrimonio. Oggi, grazie alla modifica del Codice civile [1], questa distinzione tra legittimi e naturali è stata eliminata, riconducendo tutto alla categoria dei figli.


La Cassazione [2] si è occupata di un caso riguardante una figlia maggiorenne, adottata dal nuovo marito della madre e della richiesta del padre biologico di porre fine all’assegno di mantenimento.


Secondo il padre naturale, essendo la figlia adottata da altro uomo, con cui stabilmente convive, in un nuovo contesto familiare, e grazie al quale viene aiutata economicamente in modo continuo, per il soddisfacimento delle sue esigenze e necessità quotidiane, si è in presenza di una circostanza che condizioni la revoca dell’obbligo di mantenimento della figlia.


Tuttavia, la Cassazione non è di questo avviso, sostenendo che la maggiore età e l’avvenuta adozione non siano sufficienti alla revoca del mantenimento. Infatti, l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [3], non essendo giustificabile per i genitori biologici dell’adottato tale evento per porre fine ai loro doveri di mantenimento, irrinunciabili e irrevocabili ai danni del figlio naturale nel nostro ordinamento.


Il mantenimento non viene meno neppure con il raggiungimento della maggiore età, ma continua fino a quando i figli non divengono economicamente autosufficienti, evento che, negli anni, si allontana sempre più nel tempo. Oggi, infatti, il percorso di studi, quasi obbligato, porta il figlio a studiare fino ai 25 anni, per ottenere un diploma di laurea; e non sempre, alla fine degli studi, si ottiene immediatamente il posto di lavoro desiderato.


È possibile per il genitore disfarsi di questo obbligo nei casi in cui dimostri che il figlio non abbia alcuna intenzione di lavorare, certo di avere il contributo del genitore per una buona sopravvivenza all’interno della società. Per questo motivo, la pigrizia dei figli viene punita dai tribunali: un figlio quarantenne, anche se adottato, non potrà mai esigere il mantenimento dal proprio genitore, a meno che non esistano delle situazioni di gravità tali per cui l’uomo non sia nelle condizioni di poter adempiere ai propri interessi.

Il diritto di mantenimento può anche non essere escluso del tutto, ma ridotto alla luce dell’impiego di lavoro part-time o temporaneo, tale per cui il proprio figlio continua ad avere la necessità di essere aiutato per arrivare a fine mese.


 

Note

[1] Legge n.219/2012

[2] Cass. sent. n.7555/2020 del 27.03.2020

[3] Art. 300 cod. civ.

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