top of page
Cerca
Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Affitto d’azienda invalido: chi paga il lavoratore?

Cosa succede ai dipendenti coinvolti in un passaggio tra imprese poi dichiarato invalido? Chi è chiamato a liquidare le loro buste paga?


Quando viene affittato un ramo d’azienda, un determinato settore produttivo, in forza di un contratto, viene trasferito ad altra impresa, portando con sé tutte le gestioni economiche, amministrative e operative. Tra queste, una delle più problematiche è, senza dubbio, il trasferimento dei lavoratori ceduti e i loro rapporti economici e giuridici.


In particolare, una questione curata da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, si è soffermata sulla problematica derivante da una dichiarazione di invalidità sopravvenuta del contratto di affitto d’azienda. Che fine fanno, in questi casi, i dipendenti? Chi paga i servizi resi alla società che ha acquisito tale personale, se il contratto viene meno in corso di causa per un provvedimento giudiziale? Che fine fanno quei contratti di lavoro? In questo articolo, analizzeremo le conseguenze, per capire in caso di affitto d’azienda invalido: chi paga il lavoratore? Per saperne di più, prosegui nella lettura di questo articolo.


  1. Cosa s’intende per affitto d’azienda?

  2. Effetti sui rapporti di lavoro

  3. Lo stipendio del lavoratore

  4. Chi paga il lavoratore in caso di trasferimento nullo?

  5. Cosa può fare il lavoratore?


Cosa s’intende per affitto d’azienda?

Quando si affitta un’azienda si concede ad un terzo la possibilità di gestirne i contenuti amministrativi ed economici senza, però, modificarne la destinazione, ma conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti.


Grazie a questo contratto, chi cede l’azienda ottiene un tornaconto economico, sotto forma di canone d’affitto al contempo eliminando o, comunque, abbattendo, il rischiod’impresa; mentre, chi riceve l’azienda, o parte di essa, ha la possibilità di gestire un complesso già avviato, senza doversi sovraccaricare dell’iniziale investimento economico.


Come anticipavo, l’affitto può essere totale, o riguardare solo un ramo dell’azienda [1] il quale, anche se collegato ad altri rami della stessa azienda, riesce ad isolarsi con una produzione autonoma e con propri mezzi.


Grazie a questo passaggio, si avrà un trasferimento, seppur temporaneo, della titolarità dei beni organizzati alla nuova impresa; tuttavia, l’azienda ceduta conserverà la propria identità e il proprio valore economico e produttivo.


Effetti sui rapporti di lavoro

Con riguardo alla tutela del lavoratore, l’affitto d’azienda produce gli stessi effetti di una cessione d’azienda a titolo definitivo. Ciò significa che verrà tutelata la continuità occupazionale dei dipendenti e, con essa, tutti gli aspetti del rapporto: dal Tfr alle ferie maturate, dall’anzianità di servizio ai permessi non fruiti.


A seguito di affitto o cessione d’azienda, vige il divieto assoluto di licenziare personale, se non in presenza di una giusta causa, o di un giustificato motivo che legittimi il provvedimento espulsivo, che comunque non riguardi l’avvenuto trasferimento.


Per incentivare la continuità lavorativa, sono previste delle agevolazioni, soprattutto in campo tributario, come l’assistenza fiscale relativa al modello 730 e la trattenuta delle rate addizionali Irpef [2].


Lo stipendio del lavoratore

Secondo il nostro codice civile, onerati al pagamento dello stipendio dei lavoratori, o di ogni altro emolumento, sono sia l’azienda che trasferisce, che l’affittuaria; quest’obbligo vale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento [3].


In questo modo, il lavoratore ha la possibilità di esigere da entrambi il proprio stipendio, valutando chi – in quel preciso momento – sia più solvibile.


Spetterà successivamente alle due aziende stabilire se il credito si riferiva al periodo in cui lavorava presso un’azienda, piuttosto che nell’altra, al fine di agire per la restituzione delle somme ingiustamente pagate per conto dell’azienda realmente debitrice.


Con riferimento al trattamento di fine rapporto, la spesa sarà sostenuta da entrambe le società sulla base del periodo coincidente con il lavoro realmente espletato:

  • fino al trasferimento sarà competente la società che ha ceduto,

  • dopo il trasferimento, la società


Chi paga il lavoratore in caso di trasferimento nullo?

Problemi sono sorti in caso di sopravvenuto provvedimento giudiziale che, valutata l’assenza delle caratteristiche legali dell’affitto d’azienda, ne ha disposto l’invalidità.


È intervenuta da ultimo la Cassazione [4], che ha confermato come soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporterebbe la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi.


Restando unico il rapporto, se il trasferimento è dichiarato invalido, il vincolo del lavoratore con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, restando concretamente in vita con il cedente. Infatti, l’unico modo per perfezionare il trasferimento del medesimo rapporto è ottenere un passaggio conforme al modello legale.


Così, nel caso di invalidità della cessione, quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente. Da quel momento l’attività lavorativa subordinataresa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo.


Da ciò ne deriva che da una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con l’affitto di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato ripristinato.


Cosa può fare il lavoratore?

Ma cosa puoi fare se l’azienda cedente non paga? Occorrerà inviare un’intimazione all’impresa al fine di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora del medesimo datore di lavoro che rifiuti il pagamentosenza giustificazione.


Il datore di lavoro cedente sarà obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva; ma non dovrà corrispondere alcun risarcimento del danno. Infatti, il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe l’efficacia dei rimedi che l’ordinamento appresta per il lavoratore, dovendo continuare a gravare sul datore di lavoro iniziale l’obbligo di corrispondere la retribuzione.


Diversamente, il lavoratore sarebbe privato di qualsiasi tutela e il trasferimento d’azienda illegittimo diverrebbe un escamotage per eludere i diritti del dipendente, privandolo del proprio posto di lavoro.


 

Note

[1] Art.2112 comma 5, cod. Civile

[2] Risoluzione Agenzia delle Entrate 248/2002

[3] Art.2112 comma 2, cod. Civile

[4] Cass. civ., sez. lav., ord. n.79772/2020 del 21.04.2020


0 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page