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Amministratore di sostegno: quando impugnare decreto?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 3 mar
  • Tempo di lettura: 4 min

Mi trovo in difficoltà con un Tribunale che abusa pienamente di autorità e poteri legati alle Tutele Giudiziarie in merito ad una amministrazione di sostegno in favore di mio fratello dove ho dei limiti circa la rappresentanza dello stesso in giudizio per far valere i diritti successori nei confronti di nostra zia. Posso far dichiarare nullo quel decreto?


Dalla Sua email emergono molteplici profili (amministrazione di sostegno, gestione patrimoniale pregressa della zia, eventuali profili penali e disciplinari, accesso agli atti e rendicontazione).


Non avendo visione del decreto di nomina e delle sue eventuali integrazioni, dei rendiconti depositati, delle comunicazioni di cancelleria e degli atti del procedimento, la presente risposta ha natura orientativa: individua i principi e i rimedi normalmente praticabili, ferma la necessità di una verifica puntuale della documentazione per valutare termini, competenze e strategie.


L’amministrazione di sostegno è disciplinata dagli artt. 404-413 c.c. e ha carattere “personalizzato”: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati dal decreto; l’amministratore di sostegno (ADS) compie gli atti con rappresentanza oppure presta assistenza solo entro i limiti indicati nel provvedimento (artt. 405, 407, 408, 410 c.c.).


Il Giudice Tutelare vigila sull’operato dell’ADS, può impartire prescrizioni e può modificare in ogni tempo il decreto quando lo richieda l’interesse del beneficiario (artt. 407 e 413 c.c.).


L’art. 411 c.c., inoltre, richiama (per quanto compatibili) diverse norme dettate per tutela e curatela, incluse quelle in tema di rendiconto e di autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione.


È corretto richiamare l’art. 24 Cost.: “tutti” hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.


Ciò però non significa che, nei sistemi di protezione (tutela/curatela/ADS), l’esercizio di tale diritto debba avvenire sempre e comunque in modo diretto e senza regole.


La legge consente che taluni atti (anche processuali) siano compiuti dal rappresentante/assistente, oppure siano subordinati ad autorizzazione giudiziale, quando ciò sia funzionale alla protezione della persona fragile e del suo patrimonio, e purché la limitazione sia proporzionata e motivata.


In concreto, nell’ADS è frequente che l’“agire in giudizio” rientri tra gli atti che necessitano di preventiva autorizzazione del G.T., soprattutto per i riflessi economici (costi, rischio di condanna alle spese, eventuale soccombenza).


Diverso è il caso in cui il decreto escluda in radice e senza adeguata motivazione la possibilità di promuovere una specifica azione (ad esempio l’impugnazione di un testamento) che, in astratto, potrebbe risultare utile al beneficiario. In tal caso il provvedimento non può essere “disapplicato” autonomamente, ma va contrastato con i rimedi previsti dall’ordinamento.


È opportuno chiarire che i decreti del G.T., anche se ritenuti illegittimi, producono effetti finché non vengono modificati o annullati nelle forme di legge.


Nella volontaria giurisdizione, di regola, non opera una “nullità automatica” che consenta all’interessato di considerare il provvedimento come inesistente e, quindi, di sottrarsi agli obblighi che ne discendono.


La strada corretta è attivare un reclamo/impugnazione oppure presentare un’istanza di modifica/integrazione del decreto.


Ne consegue che sostenere che “il decreto è nullo, quindi non ho più l’obbligo di rendicontare” espone a un rischio concreto, perché l’omesso rendiconto è una delle cause tipiche di intervento del G.T. (prescrizioni, richieste integrative, fino alla sostituzione dell’ADS).


In base allo stato del procedimento e alle date delle comunicazioni, i rimedi normalmente praticabili sono:

  • il reclamo contro il decreto del Giudice Tutelare;

  • l’stanza di modifica/integrazione del decreto che è modificabile in ogni tempo quando lo richiedano l’interesse del beneficiario o sopravvenienze;

  • l’autorizzazione “ad hoc” a promuovere la causa che può essere richiesta con un provvedimento autorizzativo specifico motivando utilità e sostenibilità economica (preventivo dei costi, strategia processuale, valutazione del rischio di soccombenza).


L’ADS ha l’obbligo di rendere conto della gestione e di depositare la documentazione contabile nei tempi stabiliti dal decreto e/o dal G.T.


In caso di mancanze, il Giudice può chiedere integrazioni e può sostituire l’amministratore se la gestione risulta inadeguata o non trasparente. Se per un certo periodo non risultano rendiconti in fascicolo, non è inusuale che venga richiesta una ricostruzione anche per annualità pregresse.


Per questo motivo, l’obbligo di rendiconto non viene meno a causa della contestazione del divieto di agire in giudizio.


Sul piano prudenziale, è consigliabile:

  • depositare quanto richiesto;

  • oppure (ii) se la richiesta è oggettivamente gravosa, presentare immediatamente istanza al G.T. chiedendo un termine congruo e indicando modalità di deposito sostenibili (rendiconto per esercizi annuali, estratti conto bancari/postali, giustificativi essenziali, prospetto riepilogativo entrate/uscite).


Se un’istanza risulta “ferma” da lungo tempo, in concreto si procede di solito con: (i) sollecito formale e richiesta di fissazione di udienza; (ii) deposito di nota che rappresenti l’urgenza e l’interesse del beneficiario a una decisione; (iii) se vi sono provvedimenti adottati (anche impliciti) o dinieghi, proposizione di reclamo nei modi di legge.


Le circostanze da Lei riferite (assenza di trasparenza sulla gestione del patrimonio della zia, condotte dell’ADS della zia e dei difensori, mancato accesso agli atti, ecc.) sono molto gravi, ma necessitano di una ricostruzione documentale e cronologica.


Solo dopo l’esame di decreti, rendiconti, autorizzazioni, estratti conto, parcelle e comunicazioni è possibile valutare iniziative in sede civile (responsabilità professionale, restituzioni, eventuali azioni successorie), esposti disciplinari agli organi competenti (ad es. Consiglio dell’Ordine per gli avvocati coinvolti), o eventuali iniziative in sede penale, se emergono elementi concreti di reato.


In questa sede, senza atti, non è possibile esprimere un giudizio attendibile sulla sussistenza di responsabilità o reati.


Sintetizzando,

  • un decreto che subordina o limita l’azione in giudizio non è automaticamente nullo né, di per sé, contrario all’art. 24 Cost., se lascia comunque una via ragionevole per far valere i diritti (ad esempio tramite ADS con autorizzazione, oppure tramite curatore speciale);

  • se però il provvedimento preclude in modo assoluto e non motivato una specifica azione potenzialmente utile al beneficiario, esso è censurabile e va affrontato con gli strumenti corretti: reclamo e/o istanza di modifica/integrazione, chiedendo un’autorizzazione ad hoc con un piano economico-processuale;

  • l’obbligo di rendiconto permane fino a revoca/sostituzione o chiusura dell’amministrazione.


Pertanto, l’impostazione “decreto nullo quindi niente rendiconto” è sconsigliabile; è preferibile regolarizzare la contabilità (o chiedere termini/modalità) e, contestualmente, attivare i rimedi per ottenere la possibilità di promuovere la causa d’impugnazione del testamento.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.

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