Esame universitario contestato: diritti e tutele
- Salvatore Cirilla
- 29 mar
- Tempo di lettura: 7 min
Dopo aver svolto la prova online con una università telematica, il docente ha segnalato presunte irregolarità, tra cui movimenti dello sguardo e una risposta simile a quella di altri studenti, ipotizzando l’uso di supporti non consentiti. Nonostante il software non abbia rilevato alert durante l’esame, mi è stata negata la convalida dello scritto e sono stato convocato all’orale con breve preavviso, rischiando l’annullamento dell’esame in caso di mancata presentazione. Il docente può annullare la prova solo per sospetti?
La vicenda appare riconducibile – quantomeno sul piano formale – alla procedura regolamentare della “prova orale suppletiva” conseguente a presunte anomalie riscontrate nella prova scritta telematica videoregistrata.
Dalla comunicazione di pubblicazione esito risulta infatti che lo scritto (sostenuto in data 13/02/2026) è stato registrato con esito “Convocato” e che la convocazione viene motivata dall’esigenza di garantire la “validità legale” della prova, con riferimento espresso all’art. 4-bis, commi 7 e 8 del Regolamento, fissando i colloqui per venerdì 20 febbraio e prospettando che il rifiuto di partecipare o l’assenza di una comunicazione entro 19/02/2026 comporterebbe il mancato superamento dell’esame.
Sul piano delle regole interne, il Regolamento stabilisce che l’esame di profitto prevede in generale una prova scritta e una prova orale, entrambe svolgibili anche a distanza tramite strumenti telematici.
In via ordinaria, chi allo scritto ottiene almeno 18/30 può scegliere di non sostenere l’orale, ma tale facoltà è espressamente fatta salva “salvo quanto indicato nel successivo comma 6-bis”, cioè proprio la convocazione all’orale suppletivo.
Il comma 6-bis è molto chiaro nel conferire alla commissione, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 4-bis, comma 7, la facoltà di convocare lo studente a una prova orale suppletiva e nel prevedere che, se convocato, lo studente è tenuto a parteciparvi a prescindere dal voto dello scritto, con la conseguenza che il rifiuto può comportare annullamento dell’esame o decurtazione del punteggio dello scritto, “a discrezione del docente e in base alle circostanze specifiche”.
Il Regolamento disciplina poi la prova scritta telematica (art. 4-bis) prevedendo che lo svolgimento sia videoregistrato e sottoposto a un “doppio controllo”: un controllo automatico (proctoring) durante la prova o, in casi straordinari, vigilanza di componenti della commissione; e, dopo la prova, la videoregistrazione resta a disposizione della commissione per 30 giorni, trascorsi i quali viene automaticamente rimossa dagli archivi dell’Ateneo.
È centrale notare che il Regolamento tipizza espressamente una serie di “elementi procedurali non corretti” che possono determinare valutazioni e successive verifiche: tra questi compaiono la mancata condivisione dello schermo, l’allontanamento dalla postazione, la presenza di supporti non autorizzati, una inquadratura non idonea e – per quanto qui rileva direttamente – lo sguardo del candidato che, salvo l’accidentalità, non risulti costantemente dedicato allo schermo, nonché una clausola aperta che ricomprende “ogni altro elemento” valutato dalla commissione come pregiudizievole e tale da rendere necessaria una verifica orale suppletiva.
Coerentemente, il comma successivo attribuisce alla commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla prova, la facoltà di convocare gli studenti che ritenga abbiano tenuto un comportamento tale da inficiare il corretto svolgimento della prova e stabilisce una procedura: email di convocazione con indicazione di data e orario, obbligo per lo studente di confermare la presenza via email entro 72 ore, e previsione che mancata conferma o mancata partecipazione comportino annullamento o decurtazione, sempre “a discrezione del docente”.
Per tali ragioni, la convocazione all’orale suppletivo, in sé, ha una base regolamentare e le ragioni addotte dal docente (sguardi fuori schermo e sospetto di supporti) rientrano nelle ipotesi espressamente richiamate dal regolamento come “elementi procedurali” oggetto di valutazione (con la precisazione “salvo l’accidentalità”).
Ne discende che, sotto il profilo interno, è difficile sostenere che il docente/commissione non potessero attivare in assoluto la procedura dell’orale suppletivo: il regolamento la prevede proprio come strumento di “verifica” a fronte di dubbi sulla regolarità della prova, e la comunicazione dell’università infatti inquadra la convocazione come colloquio volto a garantire la genuinità/validità della prova, non come sanzione già definitivamente irrogata.
Ciò detto, il fatto che l’Ateneo abbia il potere di convocare non significa che esso possa essere esercitato in modo arbitrario o “a prescindere” da un minimo di riscontro. Anzi, proprio la formulazione del regolamento (“salvo l’accidentalità” per lo sguardo; valutazione della commissione; discrezionalità “in base alle circostanze specifiche”) implica che la contestazione dovrebbe essere concreta, circostanziata e proporzionata, cioè basata su elementi effettivamente apprezzabili dal filmato e non su mere impressioni.
In una prospettiva difensiva, quindi, il punto non è tanto negare la legittimità astratta dell’orale suppletivo, quanto pretendere che la procedura sia gestita come verifica (e non come sanzione “di fatto”) e che siano messi a disposizione dello studente gli elementi necessari a comprendere l’addebito: in quali momenti e per quanto tempo lo sguardo sarebbe risultato non rivolto allo schermo, se vi siano state ulteriori anomalie (ad esempio condivisione schermo, inquadratura, audio), e se esistano report/flag del proctoring che abbiano determinato o supportato l’attivazione della procedura. Il riferimento dello studente all’assenza di “alert” durante l’esame potrebbe non essere decisivo, perché il regolamento non afferma che gli alert debbano essere necessariamente notificati in tempo reale allo studente; tuttavia, l’impianto di “doppio controllo” (automatico + revisione commissione) rende pienamente ragionevole richiedere chiarezza sul fatto se e quali alert siano stati prodotti e su quale base si sia formato il convincimento del docente.
Più delicata è la seconda contestazione, relativa alla presunta somiglianza dell’elaborato con quello di altri studenti.
Il regolamento descrive struttura e criteri di massima della prova scritta: 24 domande a risposta chiusa e 2 domande aperte, con attribuzione fino a 3 punti alle risposte aperte quando “corrette, esaustive, complete e frutto di rielaborazione personale”, mentre lo zero è attribuito, tra l’altro, a risposta “comunque priva di rielaborazione personale”.
Ne discende che la commissione/il docente può certamente valorizzare la qualità argomentativa e la rielaborazione, ma un’affermazione di “somiglianza” con altri elaborati, se intesa come indizio di copiatura, dovrebbe poggiare su elementi almeno spiegati (criteri di comparazione, eventuale uso di strumenti antiplagio, porzioni coincidenti, ecc.), anche perché – soprattutto in domande standard – è fisiologico che risposte corrette presentino sovrapposizioni concettuali. In termini pratici, questo profilo è uno dei principali punti su cui chiedere “motivazione tecnica” e circostanziazione, senza necessariamente pretendere l’ostensione integrale di elaborati di terzi (che introdurrebbe questioni di riservatezza), ma chiedendo quantomeno la descrizione dei criteri e, se del caso, estratti comparativi anonimizzati/oscurati.
Quanto al tema della tempistica e del preavviso, il regolamento, da un lato, fissa un limite massimo entro cui la commissione può convocare (10 giorni lavorativi dalla prova) e dall’altro lato, disciplina l’obbligo di conferma “entro le 72 ore successive” alla ricezione della convocazione.
Su questo specifico aspetto si innesta un potenziale tema di correttezza procedurale: se la convocazione avviene a ridosso della data fissata e al contempo viene pretesa una conferma entro un termine inferiore alle 72 ore, si potrebbe sostenere che la gestione concreta rischi di comprimere eccessivamente le possibilità di organizzazione dello studente, soprattutto considerando l’impatto lavorativo già rappresentato.
Detto ciò, dal punto di vista “prudenziale”, occorre bilanciare il profilo argomentativo con il rischio immediato: il regolamento collega alla mancata conferma/mancata partecipazione conseguenze gravi (annullamento o decurtazione) e la comunicazione dell’università parla apertamente di “mancato superamento dell’esame” in caso di assenza di comunicazione entro la scadenza indicata.
Per questo, la tutela più efficace nella fase attuale non è “disertare” in chiave di protesta, ma mettere in sicurezza la posizione accademica, evitando di prestare il fianco a un annullamento per ragioni meramente procedurali.
Sotto il profilo dei “diritti di accesso” e della trasparenza, il regolamento offre due strumenti, ma con limiti importanti.
Anzitutto, dopo la pubblicazione degli esiti, lo studente può chiedere al docente chiarimenti sulla valutazione e il docente è tenuto a concordare un incontro in Ufficio Virtuale.
Inoltre, è prevista la facoltà di esercitare “accesso agli atti”, ma tali atti sono definiti come “costituiti esclusivamente dal compito redatto dallo studente”, e l’istanza va inviata via PEC/raccomandata dopo la pubblicazione degli esiti; gli uffici hanno fino a 30 giorni lavorativi per elaborarla, e il termine di esercizio è 120 giorni dalla prova.
È evidente, dunque, che l’“accesso agli atti” interno, così come configurato, non copre la videoregistrazione né i report del proctoring (che sono invece il cuore della contestazione) e soprattutto non è uno strumento “rapido”.
Questo limite diventa ancora più serio se si considera che la registrazione, per regolamento, viene rimossa dagli archivi dopo 30 giorni.
Proprio qui si innesta la tutela più solida: al di là del regolamento interno, la videoregistrazione e i log/report di proctoring riferiti allo studente sono, nella normalità dei casi, dati personali e, come tali, sono accessibili mediante istanza ai sensi del GDPR (diritto di accesso e copia dei dati personali, nonché informazioni su origine, finalità, tempi di conservazione e logiche di eventuali processi automatizzati).
In termini operativi, questo significa che, se l’obiettivo è ottenere video integrale, eventuali “alert” e report SEE, log e metadati, la via GDPR è quella più coerente, con in più un’esigenza urgente di “preservation”.
Occorre chiedere espressamente che il materiale venga conservato oltre il termine ordinario, perché una cancellazione automatica dopo 30 giorni renderebbe di fatto impossibile un’effettiva difesa.
La strategia che tutela maggiormente la Sua posizione è quella di partecipare alla verifica per evitare conseguenze immediate e, contestualmente, pretendere trasparenza e tracciabilità della contestazione, con inserimento, nella verbalizzazione all’orale di una formula tipo “partecipazione senza acquiescenza” e “con riserva di tutela”.
Dall’altro lato, va predisposta immediatamente una richiesta formale di accesso ai dati personali (GDPR) indirizzata al Titolare del trattamento (Università) e, se presente, al DPO, chiedendo espressamente:
copia integrale della videoregistrazione dell’esame;
report/flag/alert generati dal sistema; log e metadati (inclusi timestamp);
criteri e parametri utilizzati per la rilevazione di anomalie; eventuali annotazioni interne connesse alla valutazione di irregolarità;
e, soprattutto, ordine di conservazione del materiale oltre il termine di 30 giorni previsto dal regolamento in ragione della contestazione in corso.
Questo rende coerente l’attenzione del docente al sospetto di supporti, ma al tempo stesso rafforza l’esigenza che tale sospetto sia sorretto da riscontri specifici (non potendosi trasformare lo “sguardo” in prova automatica di consultazione).
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.




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