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Domicilio estero e mancata dichiarazione fiscale: quali soluzioni?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 28 mar
  • Tempo di lettura: 4 min

Sono titolare di una caffetteria a Budapest dal 2016 nella quale lavoro. Ho cittadinanza italiana e in più ho cittadinanza Ungherese ereditata da mia mamma di nazionalità Magiara. Non mi sono iscritto all’Aire. Pensavo che non avendo proprietà nè immobili a mio nome (tranne l’autovettura personale) in Italia non era dovuta alcuna comunicazione. Ora mi è arrivato un avviso sulle mancate comunicazioni. Come risolvo?


Alla luce dei fatti che Lei rappresenta, il tema non è tanto la cittadinanza (italiana e ungherese) né l’assenza di immobili in Italia, quanto la corretta individuazione della Sua residenza fiscale anno per anno.

In Italia, infatti, la tassazione delle persone fisiche ruota attorno alla distinzione tra residenti (tassati sui redditi ovunque prodotti) e non residenti (tassati, in linea generale, solo sui redditi di fonte italiana), e il fatto di essere rimasto iscritto anagraficamente come residente in Italia costituisce un elemento formale che può far scattare una presunzione di residenza, superabile solo con un impianto probatorio coerente e robusto: ad esempio, documenti e fatti che dimostrino che il “centro” effettivo della vita personale e degli interessi sia stabilmente in Ungheria.

Su questo punto, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative sulla disciplina aggiornata della residenza fiscale, chiarendo anche la valenza dell’iscrizione anagrafica come presunzione relativa e l’importanza degli elementi fattuali (presenza fisica, interessi personali e familiari, ecc.).

Ne discende che l’informazione ricevuta (“se risulta residente in Italia devi dichiarare ogni anno”) è, in linea di principio, fondata: se l’Italia La qualifica residente, l’obbligo dichiarativo può riguardare i redditi esteri (ad esempio compensi o utili/dividendi collegati alla KFT), fermo restando che le imposte già pagate in Ungheria possono, nei limiti di legge e secondo le regole convenzionali, evitare o ridurre la doppia imposizione.

Se invece Lei è realmente residente in Ungheria e riesce a dimostrarlo, la posizione italiana potrebbe ridursi ai soli eventuali redditi di fonte italiana (che Lei riferisce non esserci), ma questa conclusione non può essere “affermata a tavolino” senza analizzare la documentazione e, soprattutto, senza valutare l’impatto della permanenza della residenza anagrafica in Italia; proprio qui si innesta la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Ungheria, che, nei casi in cui una persona rischi di risultare residente in entrambi gli Stati, risolve il conflitto con criteri gerarchici (abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità; accordo tra autorità competenti).

La strada corretta per “sistemare prima delle notifiche” è una regolarizzazione ragionata:

  • ricostruire la residenza fiscale per ciascun anno dal 2016 ad oggi, raccogliendo prove “forti” di radicamento in Ungheria (contratti di abitazione, utenze, iscrizioni locali, assicurazione sanitaria, eventuale certificato di residenza fiscale ungherese, elementi su dove vive stabilmente la famiglia, dove si svolgono le relazioni personali, ecc.) e la documentazione della KFT e dei flussi economici (bilanci, delibere utili, eventuali compensi, estratti conti);

  • verificare, se l’Italia dovesse considerarla residente (o se conviene prudenzialmente trattare alcune annualità come tali), quali adempimenti siano stati omessi: oltre alla dichiarazione dei redditi, spesso assume rilievo il monitoraggio fiscale (quadro RW) per conti esteri/partecipazioni estere (la quota nella KFT, conti correnti ungheresi, ecc.), perché l’omissione del RW può comportare sanzioni proporzionali significative;

  • presentare le dichiarazioni mancanti per le annualità ancora “aperte” ai fini dei controlli, tenendo presente che, in caso di omessa dichiarazione, il termine ordinario di decadenza dell’accertamento è più lungo e arriva, in via generale, al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (questo serve per capire quali anni siano ancora accertabili e impostare le priorità);

  • ove possibile, utilizzare il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare spontaneamente riducendo le sanzioni, con pagamento contestuale di imposta (se dovuta), interessi e sanzioni ridotte, finché non intervengono atti di contestazione/notifica;

  • effettuare, prima di depositare una regolarizzazione “massiva”, una verifica di rischio su eventuali profili penali, che in Italia, per l’omessa dichiarazione, si collegano al superamento di specifiche soglie (in sintesi, imposta evasa oltre 50.000 euro per singolo tributo), così da scegliere l’impostazione più prudente e corretta.

    Accanto al profilo fiscale, va considerato anche quello anagrafico: se Lei vive stabilmente all’estero, l’iscrizione AIRE è in generale dovuta e, dal 1° gennaio 2024, è stato introdotto un regime sanzionatorio amministrativo per la mancata iscrizione (da 200 a 1.000 euro per ciascun anno, fino a massimo 5 anni, con principio di non retroattività per periodi anteriori al 2024), elemento che oggi rende ancora più opportuno affrontare la questione in modo strutturale.

    Quanto a “a chi rivolgersi”, la soluzione pratica è lavorare in tandem con un commercialista (fiscalista) con esperienza di fiscalità internazionale Italia–Ungheria (per qualificare correttamente i redditi legati alla KFT, ricostruire residenza e gestire dichiarazioni/RW/ravvedimento e calcoli) e un avvocato, necessario per formalizzare e difendere una tesi di residenza convenzionale estera, gestire interlocuzioni con l’Agenzia o prevenire contenziosi.

    In parallelo, per la sola posizione AIRE, l’interlocutore operativo è il Consolato/portale FAST-IT, ma la scelta (e i tempi) andrebbero coordinati con la strategia fiscale, perché la coerenza complessiva dei fatti (dove vive, dove lavora, dove sono gli interessi personali e familiari) è ciò che, in concreto, rende difendibile la Sua posizione.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it


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