È possibile organizzare un party all’interno dell’edificio condominiale? Cosa occorre fare?
Abiti in un condominio, ma non vuoi rinunciare a festeggiare il tuo compleanno con gli amici? Vorresti mettere un po’ di musica, senza badare al numero degli invitati? Ovviamente, ti preoccupi per gli inquilini degli altri appartamenti e per la loro quiete che sarebbe, con ogni probabilità, violata dagli schiamazzi dei tuoi compagni di avventure. Ma è possibile organizzare tutto ciò senza incorrere in responsabilità civili, o addirittura penali? In questo articolo, vedrai quali limiti incontra l’organizzazione di un evento di questo tipo all’interno di un edificio. È sufficiente un semplice avviso ai condomini per festa? O hai bisogno di altre autorizzazioni? O, in modo più restrittivo, è vietato organizzare dei party in presenza di altri abitanti all’interno dello stabile? Per scoprilo, prosegui nella lettura.
Cos’è un condominio?
Con questo termine, si indica la comproprietàsulle parti di un edificio composto da singole unità immobiliari, appartenenti a diversi proprietari. Il fine di quest’istituto è quello di permettere la gestione delle parti in comune tra proprietari, evitando (o, meglio, limitando) l’insorgere di controversie.
Quando si costituisce un condominio, sono due gli organi che vengono ad esistenza: l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale, il primo con compiti rappresentativi e il secondo con poteri deliberativi.
Il condominio viene definito minimo quando è formato da due condomini, mentre viene definito supercondominio quando è formato da singoli edifici, identificabili, a loro volta, come condomini.
Quali sono le parti comuni di un condominio?
Il nostro Codice civile [1] stabilisce quali parti devono essere considerate di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari:
il suolo in cui sorge l’edificio, le fondazioni, i pilastri, le travi portanti, i tetti, i sottotetti e i lastrici solari, i muri maestri, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le facciate e, in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari;
i parcheggi;
la portineria;
la lavanderia e gli stenditoi;
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.
Questa elencazione non è tassativa, ma può essere ampliata, o ridotta, dai proprietari dei singoli appartamenti che, così, possono stabilire un uso più, o meno, ristretto delle parti originariamente accessibili a tutti.
Cosa fa l’amministratore di condominio?
L’amministratore di condominio ha poteri esecutivi e di rappresentanza del complesso condominiale. La sua nomina non è obbligata per i condomini con meno di otto unità abitative. La carica dura un anno, ma – alla scadenza – si intende rinnovata per eguale durata.
Tra i vari obblighi incombenti su questo organo, annoveriamo:
la comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali;
la gestione delle parti comuni del condominio e dei loro servizi;
l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e degli adempimenti fiscali, con obbligo di rendicontazione annuale della gestione;
la custodia di particolari registri, quali l’anagrafe condominiale, i verbali delle assemblee tenute;
la conservazione di tutta la documentazione inerente la propria gestione condominiale;
la rappresentanza del condominio nei procedimenti contro terzi.
Il mancato adempimento di questi oneri può comportare responsabilità sia dal punto di vista civile, che penale, a seconda che l’illecito sia esclusivamente di natura risarcitoria, o integri anche i reati previsti dal codice, o dalla nostra normativa speciale. Inoltre, dal punto di vista disciplinare, l’amministratore andrà incontro ad una inevitabile revoca dall’incarico la quale, oltre che dall’assemblea, può altresì essere adottata da un singolo condomino, con l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Cosa fare se si vuole organizzare una festa?
Festeggiare un compleanno, o un altro evento importante, all’interno della propria abitazione, facente parte di un condominio, è certamente possibile, ma occorre avere rispetto di determinate regole di buona condotta, al fine di evitare lamentele e, cosa più importante, problemi legali.
La prima cosa da fare è affiggere un avvisoall’ingresso dello stabile con il quale comunicare che quel determinato giorno si festeggerà una determinata ricorrenza, scusandosi preventivamente per il disturbo arrecato. Questo avviso sarà, sicuramente, apprezzato dagli altri condomini, a meno che non ci siano delle precedenti ruggini tra di voi. Se presente un amministratore di condominio, sarebbe opportuno anticipare a questi gli estremi dell’organizzazione, in modo tale da permettere di gestire eventuali lamentele.
Altro consiglio è quello di circostanziare l’arco temporale, all’interno del quale si svolgerà la festa. Conoscendo l’orario di inizio e di fine del party, i condomini saranno preparati psicologicamente, sapendo quando terminerà l’evento. Non dimenticare, infine, di tenere la porta chiusa, onde evitare il fuoriuscire degli schiamazzi e dell’eventuale musica.
Possibili rischi legali?
Anche con il rispetto delle regole del buon vicinato, le lamentele possono essere dietro l’angolo; queste possono inclinare i rapporti con gli altri condomini, ma non creano ulteriori problemi, di natura legale.
Diverso, è il caso in cui i rumori derivanti dalla festa dovessero superare i limiti della sopportabilità. Infatti, se, mediante schiamazzi o rumori, dovessi disturbare il riposo delle persone, potresti essere punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro [2].
Come stabilito dalla stessa Corte di Cassazione [3], integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l’organizzazione di feste e cerimonie all’interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all’interno e all’esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità dei condomini stessi.
Conseguentemente, per configurarsi questo reato, sarà necessario che l’entità degli schiamazzi e dei rumori sia in concreto idonea a disturbare più persone. Pertanto, in un condominio, occorrerà, per poter considerarsi superato il limite di normale tollerabilità, che il rumore sia tale da violare la quiete, impedire il riposo, o arrecare disturbo a più condomini, o a persone residenti nelle vicinanze.
Note
[1] Art. 1117 cod. civ.
[2] Art.659, cod. pen.
[3] Cass. penale, sez. I, n.18517/2010 del 17.03.2010
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