Come tutelare i propri figli dagli atti di bullismo subiti durante lo svolgimento delle attività didattiche?
Il nostro ordinamento scolastico è di rilievo fondamentale, in quanto è il crocevia per lo sviluppo della società e il progresso civile. Anche per tali ragioni, il legislatore impone a tutti i cittadini la frequenza scolastica dei propri figli nei primi anni di vita: una solida base educativa e scolastica aiuta la crescita, soprattutto dei minorenni provenienti da quartieri difficili, sempre portati, per via del loro passato, a sviluppare un’indole delinquenziale. Proprio con riguardo a quest’ultimo fenomeno, capita spesso di sentire di bambini aggressivi a scuola elementare, pericolosi per tutta la classe, e per la serenità della vita scolastica. Ti stai chiedendo cosa fare se qualche compagno compie atti violenti verso tuo figlio? In questo articolo, scopriremo quali strumenti legali hai a disposizione, cercando di rispondere ai tuoi quesiti.
Indice
La frequenza scolastica obbligatoria
Frequentare la scuola è un obbligo previsto dalla legge: lo Stato vincola le famiglie ad un periodo di dieci anni di presenza dei propri figli al fine di consentire loro lo sviluppo cognitivo e garantire, al contempo, una crescita culturale, scientifica e civica alla nazione. Tale obbligo inizia al compimento dei sei anni e termina all’età di sedici.
L’obbligo, poi, si sposta sulla formazione; obbligo che dura diciotto anni e che vincola il minore che ha assolto all’obbligo scolastico di dieci anni di proseguire gli studi fino all’età di diciotto anni, o frequentare un sistema di formazione professionale o, ancora, iniziare un’attività professionale, tramite apprendistato.
La mancata frequenza comporta delle responsabilità nei confronti dei genitori, in quanto il dirigente scolastico è obbligato a comunicare tale situazione al sindaco del comune di competenza, oltre che ai servizi sociali, al fine di permettere a queste autorità di eseguire i controlli del caso e intervenire a tutela dei minorenni.
Proprio perché si tratta di un obbligo imposto dalla legge, la relativa frequentazione deve essere garantita a tutti, dal punto di vista economico, con la gratuità delle lezioni, sia per quanto riguarda le scuole statali, sia per quelle paritarie e regionalmente accreditate.
La responsabilità degli insegnanti nelle ore scolastiche
La principale responsabilità degli insegnanti e del dirigente scolastico riguarda il corretto e proficuo insegnamento delle materie previste dall’ordinamento didattico, ma non si esaurisce alla sola attività didattica.
Infatti, essendo coinvolti dei minorenni (quantomeno con riguardo alle scuole elementari e medie), la responsabilità è estesa ai danni che il minore può subire dalla condotta di altri bambini nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Dal momento in cui il genitore consegna alla scuola il proprio figlio, viene trasferito quell’obbligo di protezione e vigilanza fino a quel momento posto a carico del genitore, onde evitare che l’allievo si procuri da solo, o per colpa di terzi, un danno alla persona.
Questa responsabilità è presuntiva ed è inversamente proporzionale all’età del minore: più l’alunno è vicino all’età del pieno discernimento, minore sarà la presunzione di responsabilità del docente.
La responsabilità dei dirigenti scolastici
Eguale responsabilità sorgerà in capo al dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituto comprensivo coinvolto. Questa responsabilità è la conseguenza degli obblighi organizzativi e di controllo facenti capo al preside, e rientra nelle forme di garanzia che la scuola deve fornire, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio.
Proprio la mancata eliminazione del rischio comporta l’insorgere di una responsabilità civile per i casi di danni ad alunni e terzi che frequentano la scuola, a vario titolo [1].
Cosa fare per tutelarsi da bambini aggressivi?
Nel caso in cui tuo figlio sia stato vittima di un’aggressione da parte di qualche bambino aggressivo, durante le ore di scuola, magari ricevendo un danno, occorre valutare di agire il prima possibile, soprattutto se tale evento è il risultato del protrarsi di continui atteggiamenti ostili, che non sono cessati neppure dopo le richieste bonarie avanzate nei confronti del personale scolastico.
In questo caso, la prima azione da compiere è l’invio di una lettera al dirigente scolastico, oltre che all’ufficio scolastico provinciale e regionale di riferimento (ex provveditorato). Quest’attività può essere fatta dal genitore, senza l’aiuto del legale, anche se quest’ultimo può costituire un’arma in più per ottenere un riscontro immediato, avendo un indiscutibile effetto deterrente.
Se la scuola risponde e collabora, trovando una soluzione al tuo problema, con l’avvio della pratica assicurativa e l’eventuale allontanamento del compagno violento, allora il tutto si risolverà velocemente e per il meglio.
Se la scuola non dovesse collaborare, o dovesse reagire in modo superficiale alle diffide, allora sarai costretto ad adire le vie legali.
In questo caso, si aprirebbero due strade.
Se vi è l’urgenza di eliminare il prima possibile le continue condotte di bullismo che quotidianamente vengono perpetrate ai danni di tuo figlio, allora occorrerà depositare un ricorso d’urgenza, al fine di ottenere l’allontanamentodel bambino violento, o il trasferimento di tuo figlio presso altro istituto.
Se, invece, la situazione è sotto controllo, si potrà agire in via ordinaria davanti all’autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti da tuo figlio.
Una volta provato il danno, toccherà alla scuola dimostrare che l’evento era inevitabile, e si è determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimentiidonei a impedire l’evento lesivo.
Nel giudizio, poi, occorrerà determinare il danno di cui si chiede il risarcimento; in questo senso, potranno essere d’aiuto le spese mediche sostenute, mentre per il danno morale patito, potrebbe essere utile una certificazione medica, magari di uno psicologo, che attesti tale turbamento psichico determinato dal bambino violento.
Per questa seconda voce di danno, di natura non economica, occorrerà affidarsi a delle tabelle istituite presso i tribunali nazionali (primo fra tutti, quello milanese) che personalizzano il danno, guardando all’età del danneggiato e alle aspettative di vita.
Grazie a queste tabelle determinerai la tua richiesta che, comunque, sarà revisionata dal medico legale nominato dal giudice che applicherà i parametri dopo aver visitato tuo figlio, periziando l’infortunio occorso e l’invalidità residuata a seguito del danno.
Note
[1] Corte appello Napoli, sez. IV, n.1807/2019 del 01.04.2019
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