Bonifici e causale: come tutelarsi?
- Salvatore Cirilla
- 29 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Nell’ottica di aiutare una mia amica a comperarsi un appartamento, a partire dall’inizio dell’anno le ho fatto una serie di bonifici con causale: Bonifico a Vs. favore. Volevo conferma da parte Vs. che, se anche ci dovessero essere dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, noi possiamo stare tranquilli
Dalla descrizione fornita, emerge che l’operazione ha la struttura tipica di un mutuo tra privati, in forma gratuita (ossia senza interessi), concluso mediante la dazione della somma di denaro, con un termine di restituzione differito di cinque anni.
Il mutuo tra privati non richiede, ai fini della sua validità, la forma scritta, potendo quindi perfezionarsi anche oralmente, e la consegna delle somme costituisce, ai sensi dell’ art. 1813 c. c. , il momento perfezionativo del contratto stesso.
Tuttavia, si evidenzia che, in assenza di un atto scritto, l’onere della prova della natura e delle condizioni del prestito (es. gratuità, termine di restituzione, assenza di intenti liberali) grava sulle parti, qualora dovesse sorgere una controversia in giudizio.
Sotto il profilo fiscale, l’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli sui movimenti anomali di denaro, specie se di importo rilevante, secondo quanto previsto dall’ art. 32, comma 1, n. 2, D. P. R. 600/1973. La finalità è di accertare la coerenza dei flussi finanziari con le dichiarazioni fiscali del contribuente e prevenire fenomeni evasivi, con particolare attenzione alle donazioni non formalizzate o a operazioni potenzialmente generatrici di redditi non dichiarati.
Nel caso di specie, la causale generica (“Bonifico a Vs. favore”) e la mancanza di documentazione contrattuale scritta potrebbero non costituire un elemento di totale trasparenza nell’ottica di un eventuale accertamento.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrebbe intendere il flusso di denaro come una potenziale donazione non registrata, con effetti sia in termini di imposte indirette (imposta di donazione) sia dal punto di vista dell’attitudine probatoria dell’operazione.
Tuttavia, assume rilievo la tracciabilità dell’utilizzo della provvista. La circostanza che i bonifici siano stati utilizzati integralmente dalla cessionaria per l’acquisto dell’immobile, con una correlazione tra gli importi versati e il successivo esborso, costituisce elemento estremamente utile nella ricostruzione della fattispecie.
Tale circostanza va opportunamente documentata e, se necessario, rappresentata in modo dettagliato in sede di controllo.
Sul piano pratico-probatorio, in caso di richieste chiarificatrici dell’Agenzia delle Entrate, è onere delle parti dimostrare la natura e lo scopo dei trasferimenti.
In mancanza di contratto scritto, possono assumere valore probatorio le movimentazioni bancarie, lo scambio di corrispondenza elettronica o cartacea in cui sia menzionata la volontà di effettuare un prestito, nonché dichiarazioni rese davanti ad autorità competenti o documenti redatti successivamente che ricostruiscano la volontà delle parti.
A titolo cautelativo, si suggerisce di formalizzare, anche ex post, una scrittura privata ricognitiva del prestito, da sottoscrivere da entrambe le parti, in cui si riportino i dati essenziali dell’operazione (importo, rateazione, termini di restituzione, carattere gratuito).
Tale documento potrà essere esibito in caso di richiesta da parte degli organi accertatori, rafforzando la dimostrazione della natura onerosa (non liberale) dell’operazione.
In conclusione, la situazione non configura di per sé un’ipotesi patologica, a condizione che sia possibile ricostruire documentalmente la natura di prestito delle somme trasferite e la loro destinazione.
In assenza di elementi di simulazione, sotto fatturazione o evasione, e con la possibilità di dimostrare il nesso tra i bonifici ricevuti e l’acquisto dell’immobile, il rischio di rilievi effettivi da parte dell’Agenzia delle Entrate si riduce sensibilmente.
Tuttavia, non è possibile affermare una “totale tranquillità” in presenza di bonifici privi di causale esplicita e di scrittura privata, posto che, in caso di controlli, l’onere della prova ricadrà integralmente sulle parti.
In via prudenziale si consiglia, al fine di rafforzare la posizione delle parti:
qualora possibile, predisporre una scrittura privata ricognitiva del prestito, datata e sottoscritta, con specificazione dell’importo, delle modalità e del termine di restituzione, della gratuità e della destinazione;
conservare tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici).
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it




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