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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Canna fumaria e decoro architettonico condominiale

Per l’installazione di un camino all’interno di un complesso residenziale è necessario rispettare l’armonia estetica dell’immobile?


I giorni della merla sono i più temibili dal punto di vista climatico e avere un buon impianto di riscaldamento aiuta a non patire tanto il freddo. Oggi, tutti gli appartamenti sono dotati dei classici termosifoni, ma nessuno può mettere in dubbio la migliore efficacia (e fascino) di un camino rispetto ai primi: tra i due metodi, è sempre preferibile progettare il secondo per la tua casa. Il problema sussiste quando l’immobile è già stato costruito in assenza della canna fumaria: mentre per una villa occorre solo l’autorizzazione edilizia del Comune, in un condominio i problemi potrebbero sorgere in relazione agli altri condomini che, ahi noi, hanno sempre qualcosa da ridire. E infatti, potrebbero sorgere questioni circa il rapporto tra canna fumaria e decoro architettonico condominiale posto che non a tutti i vicini potrebbe andare a genio l’installazione di un pilastro convogliante i fumi di un camino, a maggior ragione se tale costruzione dovesse costeggiare la finestra o il balcone del condomino lamentoso. Analizzeremo in questa sede proprio una recente sentenza della Cassazione che ha indicato quali sono i parametri per considerare indecorosa una canna fumaria all’interno di un condominio.


  1. Cos’è e a cosa serve la canna fumaria?

  2. Com’è composta la canna fumaria?

  3. È necessario ottenere un’autorizzazione edilizia?

  4. È necessario ottenete un’autorizzazione condominiale?

  5. La canna fumaria deve rispettare il decoro architettonico condominiale?


Cos’è e a cosa serve la canna fumaria?

E’ una costruzione che serve a convogliare i fumi derivanti dalla combustione avvenuta all’interno di una camera di fuoco e ad espellerli all’esterno.


Questa struttura è più comunemente conosciuta come camino. Anche se, volgarmente, con tale dicitura si fa riferimento solo alla parte interna della struttura, tecnicamente il camino ricomprende tutta la struttura fumaria: dalla canna verticale, al canale di fumo per finire al comignolo e, cioè, la parte terminale del camino.


Com’è composta la canna fumaria?

Si tratta di un impianto a pilastro che, tradizionalmente, viene realizzata in mattoni o pietra. Con l’avanzare della tecnologia, oggi le realizzazioni sono state trasformate in acciaio inox, oppure coibentate con materiale resistente nel tempo ad alte temperature ed alleggerite con argilla.


La canna fumaria può avere una forma circolare, ellittica, quadrata o anche rettangolare.


È necessario ottenere un’autorizzazione edilizia?

Per realizzare la canna fumaria, hai bisogno di ottenere un’autorizzazione edilizia, poiché quella che si va ad installare è a tutti gli effetti una costruzione.


Più nel dettaglio, prima di realizzare tale struttura, occorrerà il permesso di costruire da parte del Comune di competenza, poiché tale opera rientra tra i lavori di ristrutturazione edilizia, incidendo per dimensioni, altezza e conformazione sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria sarà collocata.


Diverso è il caso della sostituzione della canna fumaria che, essendo considerata come intervento di manutenzione straordinaria, avrà bisogno della semplice segnalazione di inizio attività. Infine, si ritiene che la mera sostituzione del comignolo rientri tra le attività di manutenzione ordinaria, libere da qualsiasi preventiva autorizzazione.


È necessario ottenete un’autorizzazione condominiale?

Per l’installazione della canna fumaria sul muro perimetrale del condominio, il singolo condomino non ha bisogno di alcuna delibera condominiale.


Il singolo condomino ha quindi titolo, anche se il condominio non ha dato o negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, al patto che non limiti l’uso comune del muro e non ne alteri l’aspetto [1].


Inoltre, la possibilità di installare la canna fumaria non è impedita dalla circostanza che il condomino sia il conduttore dell’immobile; né deve essere dimostrata la natura di parte comune del muro su cui si installa la canna fumaria (vige una presunzione di comunione a tal riguardo), posto che spetta al singolo condomino, che ne afferma la proprietà esclusiva, dimostrare l’assenza di comunione.


La canna fumaria deve rispettare il decoro architettonico condominiale?

Ma cosa succede se la canna fumaria viene considerata antiestetica da qualcuno dei condomini?


La Suprema Corte si è trovata a pronunciarsi proprio su un caso del genere, dove un condomino ricorreva in giudizio per ottenere la rimozione di una canna fumaria apposta sulla parete condominiale, posizionata lungo il muro perimetrale a pochi centimetri dalla propria finestra. Oltre a lamentare la violazione della distanza dalle vedute, il vicino eccepiva la lesività del decoro architettonico dell’edificio, producendo quella costruzione un risultato esteticamente sgradevole.


La Cassazione [2] ha chiarito che l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale sostanzia una modifica della cosa comune conforme alla sua destinazione, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, ma a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi – quest’ultima – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.


Sul punto, precisa la Suprema Corte che non è necessario che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano pregiudicate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.


Nel caso trattato, il fatto che la canna fumaria era stata apposta su una parete retrostante dell’edificio, non era elemento sufficiente per escludere di per sé la violazione del decoro estetico, configurabile anche riguardo ad opere interne al fabbricato, fermo che il relativo apprezzamento sarà comunque rimesso al buon gusto del Giudice di merito.


Note

[1] T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 01/08/2017, n. 648

[2] Corte di Cassazione, ordinanza n. 30462/18 del 23 novembre 2018

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