Abito in una villetta a schiera e il mio vicino di casa parcheggia sempre la sua macchina a ridosso della recinzione del mio giardino davanti agli alloggiamenti dei contatori di luce, acqua e gas impedendo l’accesso a questi ultimi. Si può ravvisare il reato di violenza privata?
Da quanto letto, ad avviso di chi scrive, ricorrono i presupposti del reato di violenza privata.
E difatti, integra l’elemento materiale della violenza privata anche la violenza “impropria”, ovverosia la condotta funzionale e idonea ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione, qualunque sia il mezzo attraverso cui sia stata attuata (Tribunale Genova, sez. II, 03/11/2022, n. 3168).
Pertanto, il concetto di violenza privata ha ad oggetto qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che comunque attenga nella coartazione della libertà fisica e\o psichica della persona offesa, costringendola così a sopportare, tollerare o omettere qualcosa, prescindendo dalla concreta ed effettiva coartazione fisica.
Ad esempio, integra il reato di violenza privata la condotta dell’imputato che parcheggi la propria autovettura dinanzi all’ingesso del vano scale del condominio impendendo il passaggio agli altri e costringendoli ad effettuare il giro esterno per poter accedere alle proprie abitazioni. Tale condotta, infatti, integra un mezzo idoneo a privare in maniera coattiva la persona offesa della libertà di determinazione ed azione (Tribunale Nola, 17/01/2022, n. 1981).
Ovvio è che, per considerarsi fattispecie di reato, occorre provare che l’area in cui parcheggia non è destinata a parcheggio e, cosa più importante:
la sua necessità di intervenire sui contatori;
la richiesta avanzata al vicino;
il suo rifiuto ingiustificato;
la prova della necessità di intervento (necessità di riattivare la corrente).
Una volta acquisite queste prove documentali (messaggi, registrazione telefonata, registrazione ambientale, foto), allora si potrà optare per un’azione legale che potrebbe consistere direttamente nella presentazione di una querela, magari redatta da un legale, che meglio possa convincere il procuratore a non archiviare.
Se, tuttavia, vuole agire con una via intermedia, meno aggressiva inizialmente, allora potrebbe procedere dapprima con una intimazione a firma di un legale con la quale si diffida dal protrarre quella condotta.
Se quella diffida non dovesse ottenere nessun risultato, allora si procederebbe con la querela di cui sopra.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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