top of page
Cerca
Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Che fare se il giudice non fa uscire la sentenza?

Come sollecitare l’esito di un procedimento civile? Che obblighi ha il tribunale?


Oggi, far valere i propri diritti, intentando una causa giudiziaria, non è mai semplice, soprattutto per le lungaggini processuali presenti nel nostro sistema giudiziario, dovute a diversi fattori: mancanza di magistrati, eccessivo numero di cause iscritte a ruolo, scioperi, normative procedurali troppo farraginose. Sicuramente, per i procedimenti più complessi, occorre metter in conto diversi anni di attesa, prima di arrivare alla conclusione della vicenda giudiziaria. Ma cosa succede se, completate tutte le fasi del giudizio, il giudicante dovesse ritardare a decidere sulla questione? In questo articolo, dopo aver analizzato i termini processuali, e gli effetti che hanno all’interno di un processo civile, avrai una risposta alla domanda: che fare se il giudice non fa uscire la sentenza? In particolare, scoprirai che mezzi hai a disposizione, tramite il tuo legale, per sollecitare l’emissione del provvedimento invocato.



Che cosa sono i termini processuali?

Per stabilire delle regole all’interno del processo, anche al fine di circostanziare la lunghezza del procedimento, la legge ha stabilito i termini entro i quali (o oltre i quali) dover effettuare una determinata attività processuale.


A seconda di chi stabilisce questi termini, possiamo avere:

  • un termine legale, perché previsto dalla legge;

  • un termine giudiziale, perché deciso dal giudice designato ad istruire un determinato procedimento.


Per evitare dubbi sull’applicabilità e i metodi di calcolo, la legge [1] ha, pure, previsto una regolamentazione di questi termini:

  • non si deve tener conto del giorno o (se un termine ad orario) dell’ora iniziale;

  • il calendario di riferimento deve essere quello gregoriano;

  • se il giorno di scadenza del termine ricade nel giorno festivo, allora il termine sarà prorogato automaticamente al giorno successivo, non festivo;

  • dal 1° al 31° agosto di ogni anno i termini rimangono sospesi, fatta eccezioni per alcune materie che, per la loro rilevanza, non possono attendere il protrarsi di questo periodo.

In questa sede, la distinzione che più ci interessa riguarda quella esistente tra i termini perentori e i termini ordinatori.


Cosa significa termine perentorio?

Quando un termine viene definito “perentorio”, allora il suo rispetto è considerato essenziale, la sua violazione comportando la perdita della possibilità di compiere quell’attività processuale collegata ad esso.


La perentorietà del termine può essere stabilita dalla legge o dal giudice nel corso del giudizio. La sua funzione è quella di circoscrivere l’ambito di azione all’interno del processo, evitando che le parti processuali possano differire oltremodo la durata di un giudizio.


Così, infatti, si evita la durata infinita del procedimento e, al contempo, si dà certezza di regole all’interno di un procedimento che, se sprovvisto, farebbe venir meno la fiducia del cittadino nell’affidarsi al sistema giudiziario.


Cosa significa termine ordinatorio?

Diversamente, quando un termine è ordinatorio, il suo mancato rispetto non produce alcuna decadenza per il soggetto che non l’ha rispettato.


L’unica eccezione riguarda il caso in cui il giudice, dopo una valutazione puramente discrezionale, dovesse determinare che la scadenza di quel termine, per quanto ordinatorio, abbia comportato lo sviluppo di una situazione incompatibile con la natura dell’atto giudiziale per il quale il termine era stato previsto.


La regola è che qualsiasi termine previsto dal legislatore, se non espressamente indicato come perentorio, deve considerarsi ordinatorio. Una volta spirato il termine ordinatorio, il giudice può prorogare la scadenza in avanti; ma se anche la scadenza in proroga non dovesse essere rispettata, l’attività prevista e non compiuta non potrà più essere realizzata, se divenuta incompatibile con i tempi originariamente previsti.


A prescindere dalla sopravvenuta incompatibilità nello svolgimento dell’attività condizionata al termine, al contrario di quanto succede per i termini perentori, la decadenza del termine ordinatorio dovrà essere eccepita dalla parte avversaria; in mancanza, la parte onerata a quell’attività potrà fare salvo il proprio diritto.


Ciò non significa che la loro scadenza non potrà provocare effetti negativi per le singole parti processuali, quali – ad esempio – il ritardo nell’emissione di un provvedimento giudiziale e, quindi, nel risultato che si auspicava ottenere dallo stesso.


A che termini è sottoposto il giudice per emettere sentenza?

Dopo aver analizzato la differenza tra termine ordinatorio e perentorio, vediamo a che tipo di scadenza è sottoposto il giudice. Infatti, questi termini non valgono solo per le parti in causa, ma anche per gli organi giudiziari, facenti parte del sistema processuale.


Secondo il Codice di procedura civile, una volta concluse le fasi del processo, il giudice deve assumere la causa in decisione, non prima di concedere alle parti un termine per il depositodelle memorie conclusive.


Dallo scadere dei termini per il deposito degli atti, il giudice civile avrà a disposizione sessanta giorniper depositare la relativa sentenza [2]. Ma che tipo di termine è questo? Purtroppo per te, si tratta di un termine ordinatorio!


Ciò significa che – a seconda del carico di lavoro del singolo magistrato, della complessità della causa da decidere e di tante altre varianti – la tua agognata sentenza potrebbe rischiare di essere pubblicata molto dopo i due mesi previsti dalla legge.


Certo è che, se il giudice dovesse ritardare oltremodo l’emissione della sentenza, si sottoporrebbe al giudizio inevitabile del consiglio superiore della magistratura, organo che controlla l’operato dei singoli giudicanti. Questo provocherebbe dei procedimenti a loro carico, e delle conseguenti sanzioni disciplinari.


Tra l’altro, secondo la recente giurisprudenza della Cassazione [3], il mancato deposito potrebbe comportare anche il configurarsi del reato dirifiuto di atti di ufficio, anche se, in questa ipotesi, occorrerebbe dimostrare la volontà del giudice di sottrarsi, consapevolmente, all’emissione del provvedimento richiesto, entro un determinato margine temporale.


Che fare se il giudice non fa uscire la sentenza?

Per quanto incomba sui giudici il rischio di un procedimento disciplinare, e anche penale, non sempre questo pericolo di sanzione può comportare per te, parte processuale, una certezza sul rispetto dei termini per il deposito della sentenza che, come appena detto, sono di tipo ordinatorio.


Per questo motivo, occorre pensare ad un piano b: un sollecito a firma del legale con il quale, avanzando dei motivi a sostegno, si chiede al giudice di accelerare l’iter di emissione del provvedimento richiesto.


Ad esempio, il tuo legale potrà rappresentare che il ritardo sta provocando un serio e concreto pericolo per la soddisfazione del tuo potenziale diritto di credito, condizionato all’emissione della sentenza, perché hai scoperto che il debitore sta depauperando il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.


La richiesta non obbligherà il giudice, a livello normativo, ma potrà servire, un domani, come documento probatorio, al fine di dimostrare la responsabilità del giudice, ed eventualmente essere risarciti dallo stato per i danni subiti dal ritardo.


 

Note

[1] Art.155 cod. proc. civile

[2] Art. 275 cod. proc. civile

[3] Cass. pen. n. 43903/2018 del 03.10.2018



19 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page