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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Come fare causa ad un medico?

In che modo tutelarsi dall’incompetenza di un chirurgo, ottenendo il risarcimento dei danni subiti da un’operazione?


Nonostante il nostro sistema sanitario sia uno tra i migliori al mondo, per competenze e accessibilità, subire un’operazione chirurgica è sempre un grosso rischio per tutti: sono moltissime le variabili e gli imprevisti che possono sorgere. È anche per questo che la legge prevede l’obbligo per il personale sanitario di informare preventivamente il proprio paziente dei rischi collegati all’operazione. Tuttavia, nonostante il consenso prestato spesso con leggerezza, o per mancanza di altra scelta, non ci si sofferma mai sui reali rischi che possono sorgere. E così, una volta che l’operazione va male, sono tanti gli interrogativi che ti poni. Il dottore avrà operato bene? Poteva essere evitato il danno? Posso ottenere un risarcimento dall’invalidità che mi è residuata? Posso ottenere un indennizzo per il parente deceduto sotto i ferri? In questo articolo, daremo una risposta a questi interrogativi, scoprendo quando sorge la responsabilità sanitaria e come fare causa ad un medico.



Chi può fare causa?

Sono due le tipologie di persone che possono agire in giudiziocontro il medico, responsabile dell’operazione errata:

  • chi ha subito la lesione e, quindi sta pagando sulla propria pelle gli errori del medico;

  • il parente sopravvissuto che vuole avere giustizia per gli sbagli commessi dal chirurgo, i quali hanno portato alla morte il proprio caro.

Per agire in giudizio, dovrai rivolgerti ad un legale, preferibilmente specializzato in malasanità, o comunque in ambito civilistico. Una volta ricevute tutte le informazioni relative alle possibilità di riuscita della causa e ai preventivabili costi per le spese legali, dovrai firmare la procura alle liti, con la quale conferirai i poteri di rappresentanza all’avvocato, che così potrà rappresentarti in tribunale.


Come si avvia una causa?

La prima azione che compirà il tuo avvocato sarà una letterastragiudiziale indirizzata al medico e alla struttura ospedaliera presso la quale è avvenuta l’operazione, e finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno senza la necessità di avviare un giudizio.


In questa fase, può aprirsi una trattativa con la struttura ospedaliera, con il medico, o con l’assicurazione professionale di quest’ultimi. Solitamente, se l’errore viene confessato, si arriva ad una soluzione bonaria o, quantomeno, si ottiene una somma di denaro dalla compagnia assicuratrice, che potrai accettare a titolo di acconto, per poi agire in giudizio per il residuo.


Se, invece, la lettera non dovesse avere riscontro, o dovessero risponderti negativamente, dovrai pensare ad avviare la causa vera e propria.


Ricordati che l’azione dovrà essere avviata entro dieci anni per non rischiare la prescrizione del diritto; questo termine decorre non dal giorno in cui il medico determina il danno, o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita dal paziente, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del medico.


L’accertamento preventivo

A seguito della riforma Gelli, gli avvocati sono obbligati, a pena di improcedibilità, ad avviare il giudizio sotto forma di accertamento tecnico preventivo (in alternativa, rimane sempre la possibilità di avviare il procedimento di mediazione).


Si tratta di una particolare procedura finalizzata a verificare, nel più breve tempo possibile, le cause che hanno scaturito il danno sul paziente. Una volta depositato e notificato il ricorso, il presidentedel tribunale nominerà un consulente tecnico neutrale con il compito di redigere una perizia, con la quale accertare le cause dell’evento lesivo e il danno derivato sul paziente. Inoltre, il consulente tecnico è chiamato a tentare la conciliazione tra le parti durante lo svolgimento degli accertamenti.


Questa procedura ti permette di ottenere la prova dell’origine dei danni lamentati in tempi relativamente brevi, fino ad un massimo di sei mesi.


Se la perizia dovesse riconoscere le tue ragioni e, quindi, dovesse confermare che il danno derivato sia conseguito ad una responsabilità medica, potrai chiedere al giudice, con un successivo giudizio, la condanna del medico, dell’assicurazione o della struttura ospedaliera che ti ha ospitato, forte di quell’accertamento peritale.


La responsabilità del medico

Visti i diritti del paziente coinvolti (salute e vita), dal medico si pretende la sempre massima attenzione durante l’attività professionale. Per questo, la responsabilità non può mai trasbordare i fatti che non rientrano nel controllo dell’essere umano.


Così, al professionista viene richiesto il rispetto del dovere di diligenza, perizia e prudenza, tenuto conto del grado di specializzazione e delle abilità tecnico-scientifiche del sanitario.


Rispettati questi principi, non si potrà perseguire né civilmente, né penalmente il dottore che abbia agito in conformità, neppure se l’operazione sia andata male.


Alla responsabilità del medico, si affianca quella della strutturaospedaliera presso cui il paziente viene operato. Qui, la responsabilità si atteggia differentemente, visto che può riguardare anche la mancanza di servizi medici o delle apparecchiature necessarie all’intervento sanitario.


Il collegamento sorge sempre in virtù del rapporto preesistente tra struttura e dottore e tra quest’ultimo e il paziente, come un filo connettivo che porta il paziente, come parte più debole e, quindi, più tutelata, a poter pretendere il risarcimento dei danni subiti sia dal medico, che dalla struttura.


Infatti, è proprio l’accettazione di un paziente presso una struttura ospedaliera, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, a far sorgere quel contratto atipico di spedalità e, quindi, quell’obbligazione di assistenza sanitaria che comprende al proprio interno la prestazione medica ed obblighi di protezione ed accessori, tra i quali l’obbligo di garantire locali salubri ed idonei, di mettere a disposizione personale qualificato e strutture adeguate, nonché l’assistenza post operatoria e la somministrazione del vitto.


La prova della responsabilità

Una volta avviato il giudizio di accertamento, il consulente tecnico chiamato a verificare il danno e la colpevolezza del medico dovrà effettuare un’analisi finalizzata a certificare:

  • la lesione subita dal paziente;

  • l’errore o l’omissione del medico, in violazione dei doveri di diligenza, perizia e prudenza;

  • il nesso tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente.

Inutile dire che la perizia del consulente sarà decisiva per l’esito della causa. È, quindi, opportuno nominare un consulente di parte che, in caso di rilievi negativi, possa far emergere degli elementi non valutati dal tecnico, utili a dimostrare la responsabilità del chirurgo.


Dall’altro lato, il chirurgo incriminato dovrà dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato rilevante per l’evento dannoso, perché ad esempio dovuto ad altre precedenti operazioni o ad altri fatti non imputabili allo stesso.


Come calcolare il danno?

Una volta appurata la responsabilità del medico, il consulente sarà chiamato a quantificare l’ammontare del danno, sulla base dell’invalidità permanente residuata e degli altri danni subiti dal paziente o dai suoi familiari.


Se il danno patrimoniale è più semplice da calcolare, essendo relativo a spese mediche, l’ammontare del danno non patrimoniale è più complesso da determinare, dovendo assumere come valore un qualcosa di non definito, come il danno alla persona, il danno morale o il danno esistenziale.


Per fare ciò, il consulente utilizzerà il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate dal codice delle assicurazioni private [1].


Se la percentuale di invalidità individuata non è all’altezza delle aspettative, potrai sempre intervenire con il tuo consulente di parte, che cercherà di dimostrare il perché il risarcimento debba essere maggiore; se, invece, le conclusioni sono in linea con le tue aspettative, non resterà che attendere la relazione definitiva del consulente tecnico d’ufficio, che ti permetterà di ottenere la sentenza di condanna nei confronti del medico, della struttura ospedaliera e delle rispettive assicurazioni.


 

Note

[1] Cass. civ., sez. III, n.28990/2019 del 11.11.2019

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