Quali sono le modalità per ottenere ristoro in caso di bagagli smarriti, voli cancellati o in ritardo?
Partire in aereo crea spesso molto stress, soprattutto se si è ansiosi: paura di volare, di perdere l’aereo, di non essere in regola con i bagagli. Questo ti porta spesso a raggiungere l’aeroporto con qualche ora di anticipo, rispetto all’orario di volo. Purtroppo, capita spesso che, per cause più o meno sopravvenute, il tuo volo possa subire un ritardo o essere addirittura cancellato, senza che alcun preavviso ti sia mai stato recapitato. Cosa fare in questi casi? Dopo aver analizzato i diritti di un viaggiatore in caso di volo in ritardo o cancellato o di smarrimento di bagagli, vedrai come fare causa ad una compagnia aerea. In particolare, scoprirai qual è il giudice competente per valore e territorio, la forma giudiziaria dell’atto, le richieste possibili e le probabilità di ottenere un ristoro economico.
Diritti del viaggiatore
Grazie all’unione europea e, ancor prima, alle convenzioni internazionali, nel caso in cui siano sopravvenuti intoppi prima o durante il volo, il viaggiatore ha la possibilità di avere un ristoro per il danno subito.
D’altronde, il trasporto aereo si configura come un vero e proprio contratto di trasporto, dove la compagnia aerea si assume l’obbligo di trasferire da un luogo ad un altro persone, o cose, a mezzo di aeromobile.
Essendo presente un contratto, vi sarà inadempimento della compagnia aerea ogniqualvolta un viaggiatore non giunga a destinazione nello stesso stato in cui si trovava al momento della partenza, ed entro l’orario contrattualmente stabilito.
Secondo l’orientamento dei giudici nazionali, la responsabilità della compagnia aerea è presunta, essendo a carico di quest’ultima la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ma vediamo quali possono essere i casi di indennizzo previsti in questi casi.
Cancellazione volo
Nel caso peggiore, di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati deve essere offerta un’alternativa di volo quando l’orario di partenza, che si può ragionevolmente presumere per il nuovo volo, è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, oltre all’assistenza alberghiera e alimentare, per le spese vive necessarie. Infine, il viaggiatore ha diritto ad un indennizzo economico pari a [1]:
euro 250 per tutte le tratte inferiori a 1.500 chilometri;
euro 400 per tutte le tratte intracomunitariesuperiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
euro 600 per tutte le altre tratte non rientranti nei primi due punti.
Questo indennizzo non è riconosciuto nei casi in cui:
i viaggiatori siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
i viaggiatori siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato offerto loro di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto;
i viaggiatori siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.
Ritardo volo
Esistono dei ristori economici, anche per i viaggiatori che abbiano subito un ritardo nel proprio volo, rispetto all’orario di partenza previsto e, in particolare [1]:
di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti.
In questo caso, il vettore aereo operativo deve garantire ai passeggeri pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, laddove necessitata dall’eccessivo ritardo, il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria, i passeggeri di voli ritardati per tre o più ore sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria. Le tre ore dovranno considerarsi al momento dell’atterraggio, non del decollo.
Se ricorrono tali circostanze, quindi, al viaggiatore sarà riconosciuto l’indennizzo previsto per le cancellazioni.
Perdita bagagli
In materia di trasporto aereo, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, sarà considerato responsabile e dovrà pagare un risarcimento danni per il disagio arrecato.
Su questo punto, esiste una limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore [2], pari a mille diritti speciali di prelievo per passeggero (equivalente di mille euro circa), che opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, quale conseguenza seria della lesione grave di dirittiinviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Quindi, il valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto del bagaglio non sarà liquidatoseparatamente. Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe necessaria una speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, con il pagamento dunque di una tassa supplementare [3].
Dalla predetta responsabilità è esclusa la ditta di smistamento bagagli, a meno che non venga dimostrato che lo smarrimento sia avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio alla detta impresa.
Cause di forza maggiore
Esistono, tuttavia, delle cause che, per la loro straordinarietà, esimono la compagnia aerea dal riconoscere il risarcimento dei danni. La giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di individuare queste circostanze eccezionali, tali da esonerare il vettore aereo da responsabilità:
condizioni metereologiche estremamente avverse, ma solo se imprevedibili;
sciopero del personale di volo e di terra, se non comunicato nei termini di legge;
problemi tecnico-meccanici al veicolo, se verificati nonostante la corretta e puntuale manutenzionedell’aeromobile;
la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito di eventi terroristici o naturali come accaduto, ad esempio, con l’eruzione del vulcano finlandese qualche anno fa.
Deve, quindi, trattarsi di circostanze che non si sarebbero potute evitare con misure adeguate alla situazione, ossia mediante misure che, nel momento in cui si sono verificate, rispondono in particolare a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per la compagnia aerea in questione.
Danno morale
Oltre alla compensazione pecuniaria e al rimborsodelle spese vive, necessariamente sostenute, sarà possibile anche ottenere un ristoro per il danno morale ed esistenziale, definito risarcimento supplementare: si tratta delle sofferenze, dei dolori fisici e psichici cagionati dall’inadempimento della compagnia aerea [4].
Facciamo un esempio. Hai deciso di partire per un fine settimana all’estero, di soli due giorni, e ti ritrovi dinanzi ad un volo in ritardo di otto ore, che ti costringe a trascorrere una delle due notti in aeroporto. Ovviamente, la ridotta permanenza nella destinazione vacanziera, oltre al pernottamento di fortuna in aeroporto, provocano in te un danno morale, che dovrà essere risarcito in sede civile, con una somma forfettaria, che varia a seconda della sofferenza patita e della gravità dell’evento.
Come fare causa ad una compagnia aerea
Dopo aver scoperto quali sono i diritti esercitabili nei confronti della compagnia aerea, potrai recarti da un legale al fine di ottenere quanto ti spetta di diritto.
In verità, in tutto il territorio nazionale, ha avuto inizio un business economico incredibile da parte di tanti imprenditori che, creando siti web di assistenza, offrono tutela legale gratuita.
Effettivamente, il viaggiatore non ha un esborsoeconomico dall’avvio della causa, anche se – dietro questi siti – ci sono sempre dei legali che operano. Tuttavia, gli avvocati e i titolari dei siti – di certo – non lavorano gratuitamente, ma all’esito del giudizio, o delle trattative, avranno riconosciuto dal giudice, o dalla compagnia aerea stessa, un compenso, che sarà direttamente liquidato in capo ad essi.
Pertanto, poco cambia: potrai affidarti direttamente a questi siti o rivolgerti direttamente ad un legale specializzato, che – con ogni probabilità – non ti chiederà alcuna somma, avendo poi ristoro economico direttamente dalla compagnia aerea.
Venendo agli aspetti tecnici, l’azione legale deve essere intrapresa entro tre anni dai fatti e inizia con la messa in mora inviata alla compagnia aerea, con la quale rappresentare i fatti accaduti e le richieste economiche.
In alcuni casi, la stessa compagnia aerea, in via stragiudiziale, è pronta a risarcire le somme richieste. Se, invece, non hai riscontro o, avendocelo, questo è negativo (la compagnia giustifica l’inadempimento), allora non ti resta che procedere con l’azione giudiziaria che, con ogni probabilità, visto il valore della causa inferiore ai 5mila euro, sarà di competenza del giudice di pace.
Con riguardo alla competenza territoriale, essendo coinvolto un consumatore, si applicherà la residenza del viaggiatore. Inoltre, se il legale individuato non è della tua zona, avrai anche la possibilità di domiciliarti presso di lui [5]: in questo modo, la competenza del giudice di pace potrà essere radicata presso il distretto dove ha sede lo studio del tuo avvocato, permettendo a quest’ultimo di agire per tuo conto nel proprio territorio.
Precisazione importante: occorre sempre verificare se la compagnia aerea abbia o meno una sedeanche in Italia. Infatti, in mancanza, sarai costretto a notificare gli atti giudiziari con la traduzione nella lingua principale presente nello stato dov’è ubicata la sede principale della compagnia.
Una volta notificato l’atto di citazione, si procederà ad iscrivere la causa a ruolo. A questo punto, possono aprirsi tre scenari:
la compagnia aerea contatta il tuo avvocato e decide di pagare, facendo così concludere, prima del suo inizio, il giudizio intentato;
la compagnia aerea non si costituisce e il giudice di pace sentenzia il riconoscimentodelle indennità economiche richieste, una volta appurato il raggiungimento della prova;
la compagnia aerea si costituisce e contesta le richieste, adducendo una causa di forza maggiore o altre giustificazione, al fine di evitare il pagamento. In questo caso, si svolgerà il giudizio e il giudice deciderà sulla base delle memorie e delle prove articolate dalle parti.
Una volta ottenuta la sentenza positiva, dovrai notificare il provvedimento alla compagnia aerea che, nel 90% dei casi, rispetterà la condanna e procederà al pagamento. In mancanza, sarai costretto ad avviare un’azione esecutiva, magari pignorando i conti correnti accesi in Italia, o i beni mobili presenti nelle sedi italiane.
Note
[1] Reg. UE n.261/2004 dell’11.02.2004
[2] Conv. Montreal del 28 maggio 1999
[3] Cass. civ., sez. VI, n.4996/2019 del 21.02.2019
[4] Giudice di Pace di Roma, 29.09.2006
[5] Art. 33, comma II, lettera u), e dell’art. 66-bis del D.lgs. 206/2005
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