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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Come fare causa all’ospedale

In che modo difendersi dai danni subiti per la responsabilità della struttura sanitaria o del medico operante?


I giorni difficili di oggi hanno confermato l’importanza di un sistema sanitario pubblico, volto alla tutela indiscriminata di tutti i cittadini, senza distinzione di razza o ricchezza. Il vantaggio, rispetto ad un sistema privato come quello americano, è indiscutibile: le cure non possono essere negate a nessuno, a prescindere dal fatto che il paziente abbia stipulato o meno una costosissima assicurazione sulla vita. Tuttavia, “sistema pubblico” non è sempre sinonimo di massima efficienza e professionalità in campo medico. Può succedere che le cure ricevute non siano adeguate, per colpa da imputare ad un medico incompetente o ad una struttura sanitaria inadeguata. Come ottenere, quindi, ristoro dai danni subiti per l’imperizia altrui? In questo articolo, scopriremo come fare causa all’ospedale, analizzando la responsabilità collegata di medici e strutture ospitanti, i danni e le loro quantificazioni.



Chi può fare causa?

Non tutti possono agire legalmente contro l’ospedale ma solo chi, ricoverato presso la struttura sanitaria, ha ricevuto un danno dalla negligenza, imprudenza o imperizia del medico intervenuto per risolvere la patologia o dalle mancanze della struttura sanitaria ospitante.


A questa regola, c’è l’eccezione riguardante i casi di decesso dove, per ovvi motivi, legittimati ad avviare la causa divengono i parenti del paziente deceduto, che potranno così ottenere il risarcimento da danno parentale.


Ovviamente, non potrai agire personalmente, ma dovrai affidarti ad un avvocato specializzato in questo settore. Dopo aver conosciuto la probabilità di vittoria della causa, il preventivo di massima per le spese legali da sostenere, e aver firmato la procura alle liti, il tuo legale avrà tutte le carte in regola per rappresentarti in giudizio.


Si partirà con una diffida all’ospedale, con la quale rappresentare i danni da te subiti e chiedere una somma predeterminata, a titolo di risarcimento del danno.


Se la struttura ospedaliera ammetterà la propria responsabilità, si potrà valutare una trattativa sulle somme da liquidare. Se non ci sarà accordo, o l’ospedale dovesse negare qualsiasi responsabilità in merito, allora non resterà altro che notificare l’atto giudiziario e, così, far partire la causa.


L’azione dovrà essere avviata entro dieci anni dal momento in cui il danno derivato da responsabilitàcolposa, o dolosa, dell’ospedale viene percepito dal paziente.


Responsabilità sanitaria

La responsabilità dell’ospedale è ampia e riguarda due possibili casi di danno che, ricordiamo, possono essere di tipo commissivo (intervento chirurgico non riuscito) oppure omissivo (mancate cure). Questo discorso non vale solo per gli ospedali, ma per tutte le altre strutture ad esso equiparate, come le case di cura o le cliniche.


Da un lato, il paziente potrebbe essere danneggiato da una inadeguata sistemazione dei locali, dei servizi di assistenza, degli strumenti e delle apparecchiaturesanitarie da parte della struttura ospedaliera.


Dall’altro, la responsabilità potrebbe sorgere dalla condotta tenuta dal medico operante presso la struttura. Si crea, infatti, un collegamento tra struttura medica e dottore, derivante dal contratto stipulato con il paziente, avente come fine le cure di quest’ultimo. Questo contratto comporta un obbligo di risarcimento solidale tra i due danneggianti, tale per cui il paziente potrà agire nei confronti di entrambi.


Come dimostrare il danno?

Per ottenere un risultato positivo dal giudizio avviato, occorrerà dimostrare al giudice le tue ragioni e, cioè:

  • la lesione subita,

  • l’esistenza di un contratto con l’ospedale,

  • l’errore medico, o l’omissione della struttura ospedaliera,

  • il collegamento assai probabile tra il danno subito e la condotta sanitaria dell’ospedale, o del medico operante in quella struttura.

Dunque, non ti basterà allegare il danno ricevuto e il contratto sottoscritto con l’ospedale, ma dovrai anche dimostrare il collegamento (detto nesso eziologico) tra evento e danno, almeno in astratto.


Questo sta a significare che se la malattia sorta sul paziente non ha un chiaro collegamento con le mancanze dell’ospedale, o anche se collegata, può esser dovuta a precedenti interventi medici effettuati presso altre aziende sanitarie, allora difficilmente potrà ottenere un risarcimento del danno dovuto.


Da parte sua, l’ospedale è chiamato a dimostrare che l’evento è scaturito da cause estraneealla sua condotta che hanno reso inevitabile il fatto dannoso.


Quantificazione del danno

Una volta superato l’ostacolo più grosso, che rimane la dimostrazione della colpevolezza dell’ospedale e dei suoi dirigenti, dovrai passare allo step successivo e, cioè, la quantificazione del danno.


Questo importo sarà formato da due aspetti, quello patrimoniale, relativo alle spese mediche sostenute, e quello non patrimoniale, riguardante l’invalidità permanente residuata dall’evento danno, e il danno morale ed esistenziale alla tua persona.


Il danno da invalidità permanente (così come quello morale) è, per sua natura, non economico. Ciò significa che, per determinarne l’ammontare, devi ricorrere a degli espedienti che ti aiutino a trasformare quel danno in valore monetario. Per fare ciò, i tribunali hanno creato delle tabelle per la personalizzazione economica del danno patito dalla persona.


Così, una volta che il medico legale nominato dal giudice avrà determinato la percentuale di invalidità residuata dopo il periodo di convalescenza, il giudice potrà – applicando quei parametri tabellari – determinare l’importo economico a te spettante.


Se la percentuale individuata sarà sottostimata, allora potrai, con l’aiuto di un tuoconsulente di parte (sempre un medico legale) dimostrare l’errore in cui è incappato il consulente d’ufficio. Se, invece, l’invalidità riconosciuta è in linea con le tue richieste, non sarà necessario presentare alcuna osservazione, dovendo solo attendere la sentenza del giudice, per poi intimare le somme riconosciute dalla giustizia all’ospedale condannato.

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