Qual è la procedura per ottenere la carica di rappresentante di una compagnia societaria?
Hai appena costituito una società insieme ad altre persone per conseguire determinate attività? Tutti i soci si sono radunati e hanno iniziato a pianificare le attività sociali per iniziare questa nuova avventura, nella speranza che vada tutto per il meglio? Tra le prime cose da fare, al momento dell’atto costitutivo, vi è la nomina di un amministratore della società, che gestisca tutte le questioni societarie e rappresenti la compagine nei rapporti con terzi. Ti è balenata quest’idea ma non sai come fare per essere nominato amministratore di società? Non preoccuparti. Dopo aver letto gli obblighi dell’amministratore e le conseguenze del suo cattivo operato, vedrai quali sono i requisiti per ottenere la carica e come essere nominato dall’assemblea societaria.
Quali sono i compiti dell’amministratore di una società?
L’amministratore ha la rappresentanza della società e del suo operato nei confronti dei terzi. La società, infatti, acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
Per tale motivo, l’amministratore può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura [1].
Tra i compiti principali rientra quello di convocare l’assemblea, redigere i progetti di bilancio e la relazione sulla gestione societaria, tenere i libri contabili obbligatori per legge, redigere progetti di fusione o scissione societaria, e tanto altro.
L’amministratore è tenuto ad agire in modo informato e, quindi, ha diritto di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Oltre che tanti oneri, sull’amministratore ricadono diversi divieti: egli, difatti, non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea dei soci stessa.
Cosa succede se l’amministratore non adempie ai propri obblighi?
Ovviamente la conseguenza immediata è la revoca della carica, che può avvenire ad opera dell’assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Inoltre, l’amministratore può rispondere in sede civile con un’eventuale condanna al risarcimento danni conseguente al suo cattivo operato, che può sfociare anche in una condanna penale, se le attività compiute configurino una fattispecie di reato societario.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se non indicata nell’elenco delle materie da trattare all’ordine del giorno, se si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
L’azione di responsabilità deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. La legge permette alla società di rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea [2].
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.
È obbligatoria la nomina di un amministratore?
La presenza dell’amministratore è obbligatoria all’interno delle società. Infatti, nell’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, occorrerà indicare tra le altre cose anche chi amministrerà la società.
Questo perché la figura dell’amministratore è fondamentale, sia per la gestione contabile, finanziaria e societaria della compagine, sia perché nei rapporti con terzi è necessario che la società sia rappresentata da una figura fisica ben individuabile.
L’amministratore ha diritto al compenso?
L’amministratore ha certamente diritto al compenso per le numerose attività che svolge.
Le considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, che portano a questa conclusione, si basano sul fatto che:
l’incarico è riconducibile al mandato, che per sua natura è da considerarsi oneroso [3]; mandato che richiede delle conoscenze tecniche approfondite, e non la semplice diligenza del buon padre di famiglia;
è previsto un diritto al risarcimento del danno disposto a favore dell’amministratore revocato dal suo incarico senza giusta causa, il che comprova – alla stessa stregua dei lavoratori – l’esistenza di un diritto alla retribuzione, violato da una eventuale risoluzione anticipata ed ingiusta del rapporto.
Come fare per essere nominato amministratore di società?
Lo statuto societario può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
La legge stabilisce che, in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale [4]. Possiamo avere un amministratore unico, o più amministratori: in quest’ultimo caso avremo il cosiddetto C.d.A. (Consiglio di Amministrazione).
I primi amministratori, come anticipato, sono nominati all’interno dell’atto costitutivo, di comune accordo tra i soci fondatori. La costituzione societaria può prevedere una disciplina particolare che vincoli, ad esempio, la terzietà dell’amministratore da nominare, che non deve, quindi, possedere la qualifica di socio.
Successivamente, venuta meno la carica dei primi, le nuove cariche potranno essere affidate su delibera assembleare dei soci.
Il quorum assembleare per la nomina dell’amministratoreviene stabilito sempre dall’atto costitutivo. In mancanza di elezione, tutti i soci saranno considerati amministratori e, quindi, rappresentanti della società. Una volta ricevuta la carica, dovrà darsi pubblicità della nomina (in modo da far produrre gli effetti nei confronti dei terzi). Per fare questo, l’amministratore dovrà presentare telematicamente la comunicazione presso il registro delle imprese.
Quanto dura la carica di amministratore?
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e la carica scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro nomina [5]. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.
Anche se nominato nell’atto costitutivo, l’amministratore può cessare la sua carica anche per intervenuta revoca da parte dell’assemblea o dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun socio in caso di gravi irregolarità. Rimane salvo il diritto di questi al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta.
Note
[1] Art. 2298, cod. civ.
[2] Art. 2393 cod. civ., disciplina sulle S.p.a.
[3] Art. 1720 cod. civ.
[4] Art. 2266 cod. civ.
[5] Art. 2383 cod. civ.
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