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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Concorsi pubblici e condanne penali: false dichiarazioni

Nel 2004 ho subito un processo per reati di natura informatica. La sentenza d’appello dichiara non doversi a procedere ai reati oggetto di impugnazione perché estinti per prescrizione. Mi devo iscrivere ad un concorso pubblico. Mi viene chiesto di dichiarare di non aver subito condanne penali. Nel casellario giudiziario non risulta nulla. Posso dichiarare in un concorso pubblico di non aver subito condanne penali?


Partiamo dalla risposta.


Ad avviso di chi scrive, Lei non ha riportato alcuna condanna penale, posto che – per normativa – si intende condanna penale il provvedimento passato in giudicato e, quindi, non più impugnabile.


Nel Suo caso, Lei ha subito una condanna in primo grado che, successivamente, è stata riformata in secondo grado, tramite pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

In questo senso, Lei non ha mai subito una condanna penale ai sensi e per gli effetti di legge.

Infatti, in conseguenza dell’accertata e dichiarata prescrizione del reato vengono meno tutti gli effetti giuridici ad esso collegati.


Pur permanendo annotazione negli archivi della polizia (ove sia stata quest’ultima a svolgere le indagini), infatti, verrà ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale ovvero, qualora non si sia ancora provveduto all’iscrizione, ad ordinare che quest’ultima non abbia luogo.


Ne deriva che dall’eventuale certificato rilasciato, come pure Lei conferma, non emergerà traccia alcuna del fatto di reato.


Esistono più tipologie di certificato, a seconda di chi è il soggetto richiedente.


Gli unici che potrebbero conoscere, come detto, della Suo archivio penale, di cui poi è stato dichiarato non condannabile, sarebbero i funzionari dell’autorità giudiziaria.


Con riguardo al Suo caso, l’art.28 del D.P.R. 313/2002 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere il certificato selettivo, contenente le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione o del gestore.


L’art. 24 del D.P.R. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziale), a seguito della riforma Orlando, dispone che non vanno riportate le iscrizioni relative a:

  • condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato;

  • sentenze di condanna per le quali è stata ottenuta la sospensione condizionale della pena ed è stata dichiarata l’estinzione del reato e condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;

  • condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

  • sentenze di patteggiamento quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;

  • condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

  • provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale (tenuità del fatto);

  • provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate o che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

  • sentenze emesse dal giudice di pace e provvedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

  • provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

  • provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

  • alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

In questo senso, la legge consente di non dichiarare quei precedenti penali che, ai sensi dell’art 24 T.U. casellario giudiziale, non vanno menzionati nel certificato penale, come sopra elencati.


Questa premessa è fondamentale per rappresentare come esistono dei casi in cui, nonostante la condanna definitiva, non sia necessario procedere alla dichiarazione, o alla annotazione, in quanto la P.A. non può venire a conoscenza di quei fatti.


Figuriamoci nel Suo caso, dove una condanna definitiva mai è esistita; e l’eventuale procedimento esistito potrebbe essere conosciuto solo dall’autorità giudiziaria, e non la dalla Pubblica Amministrazione.


Venendo al caso specifico, solitamente il bando chiede genericamente se il partecipante ha riportato condanne penali.


In questo senso, si potrà evitare di dichiarare i precedenti, in quanto Lei non risulta averne.


Se, invece, la Pubblica Amministrazione dovesse richiedere (ma capita veramente di rado) l’indicazione di ogni condanna, anche non definitiva, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio, compresi inoltre i provvedimenti di amnistia, indulto condono o perdono giudiziale, allora la situazione cambierebbe.


In tal caso, dovrà indicare tutti i precedenti penali, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario giudiziale.


Il punto di partenza pertanto ed anche il consiglio generale è quello leggere attentamente il bando di concorso, al fine di capire cosa dover dichiarare.


Il rischio sarebbe quello di effettuare una falsa dichiarazione, oltre l’esclusione dal concorso.


Infatti, nelle gare pubbliche, nel caso di omessa dichiarazione di condanne penali riportate dal concorrente, è legittimo il provvedimento di esclusione non sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo alla omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/07/2016, n. 7586).


Concludendo, dalle informazioni ricevute, posso dirLe che:

  • le non risulta avere ricevuto condanne penali, avendo ottenuto in appello sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione,

  • il Suo casellario giudiziale e, quindi, il Suo profilo risulta incensurato.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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