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Condanna penale e concorso pubblico: cosa dichiarare?

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

Ho avuto una condanna per guida in stato di ebrezza nel 2010 con decreto penale di condanna; successivamente, ho richiesto ed ottenuto l’estinzione del reato. Il casellario giudiziario risulta indenne da condanne. Adesso sto partecipando ad un concorso pubblico. Vi è, nella compilazione della domanda, la spunta ” condanne penali si-no” e dopo c’è “condanne penali contro la pubblica amministrazione”. Sono obbligato a dichiararlo?


L’art. 24 del D.P.R. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziale), a seguito della riforma Orlando, dispone che non vanno riportate le iscrizioni relative a:


  • condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato;

  • sentenze di condanna per le quali è stata ottenuta la sospensione condizionale della pena ed è stata dichiarata l’estinzione del reato e condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;

  • condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

  • sentenze di patteggiamento quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;

  • condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

  • provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale (tenuità del fatto);

  • provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate o che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

  • sentenze emesse dal giudice di pace e provvedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

  • provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

  • provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.



concorso


L’art. 28, comma 8, d.p.r. 313/2002 (cd. testo unico casellario giudiziale) stabilisce che l’interessato che rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare tutte quelle numerose condanne non risultanti dal certificato del casellario richiedibile dal privato.


Per tali motivi, Lei non sarebbe obbligata a indicare i reati estinti.


Occorre, però, fare molta attenzione a quanto richiesto nel bando di concorso.


Infatti, se la Pubblica Amministrazione dovesse richiedere l’indicazione di ogni condanna, anche non definitiva, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio, compresi inoltre i provvedimenti di amnistia, indulto condono o perdono giudiziale, allora Lei dovrebbe necessariamente indicare tutti i precedenti penali, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario giudiziale.


Quanto detto è confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 205/2022) secondo cui la dichiarazione ex art. 46 DPR 45/2000 di non aver subito condanne penali, quando l’interessato le abbia in realtà riportate, non costituisce il reato di cui all’art. 483 c.p. nella misura in cui la condanna sia ricompresa tra quelle menzionate dagli artt. 24 co. 1, 28 co. 7 DPR 313/2002.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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