Ho recentemente acquistato un immobile sito all’ultimo piano con balcone. Vorrei installare impianto di condizionamento e l’unità esterna verrebbe posizionata sul balcone. Nelle altre palazzine del medesimo condominio esistono alcune unità già installate. Posso procedere?
In tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato il proprietario – trae da tali utilità, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attività da parte del proprietario.
Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione; in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola e l’eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l’attività materiale del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (Cassazione civile, sez. II, 05/08/2005, n. 16496).
Ora, con riguardo all’installazione di motori dell’aria condizionata da parte del condomino in maniera ben visibile sulla facciata condominiale in corrispondenza dell’appartamento di proprietà, la giurisprudenza ha oramai adottato un orientamento granitico per il quale considera tale attività come lesiva del decoro architettonico dello stabile (si confronti ad esempio Tribunale Roma, sez. V, 04/10/2017, n. 18652).
Il fatto che ci siano unità esterne all’interno dell’edificio e nel prospetto principale non elimina i rischi di essere costretti dal Condominio a rimuovere l’unità in un secondo momento. E difatti, il silenzio serbato in favore di un condomino non può valere come eccezione per tutti.
Potrebbe, invero, costringere anche quel condomino a rimuovere la lesione del decoro, fatti salvi i diritti acquisiti per “usucapione”.
Per tali ragioni, il mio consiglio è quello di installare l’unità in una zona nascosta, non visibile dalla strada.
In questo modo, eliminerà qualsiasi rischio di lamentela da parte dei condomini interessati ad ostacolare tale Sua iniziativa.
Infine, la comunicazione all’amministratore di condominio potrebbe essere controproducente.
Procederei all’installazione nelle ore “permesse” dal regolamento comunale, senza avvertire nessuno.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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