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Condominio: come convocare assemblea singolarmente?

L’ultimo verbale dell’assemblea di condominio non è veritiero e mi danneggia in termini economici. Posso richiedere da solo la convocazione di un’altra assemblea per gravi irregolarità?


Il singolo condomino può chiedere all’amministratore di convocare una assemblea, a prescindere dall’oggetto che dovrà avere tale richiesta (ordine del giorno).


Tuttavia, l’amministratore di condominio non è vincolato a convocarla, in quanto ad egli è lasciata la libertà di valutare la convenienza di tale convocazione.


La possibilità di convocazione è poi riconosciuta quando manca un amministratore.


Esistono, poi, determinati casi in cui l’amministratore è tenuto a convocare obbligatoriamente l’assemblea, anche in caso di richiesta di un singolo condomino:

  • sia interessato all’adozione di deliberazioni riguardanti le innovazioni che mirano a opere e interventi «agevolati» previsti dall’articolo 1120, comma 2, n.1, 2 e 3);

  • siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e non abbia utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio;

  • si voglia fare cessare attività che violino e incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni.

Pertanto, se la motivazione circa la convocazione straordinaria dell’assemblea riguarda i casi sopra citati, allora l’amministratore sarà obbligato a convocarla e, in mancanza, Lei potrà adire l’autorità giudiziaria lamentando tale grave irregolarità.


Diversamente, dovrà sottostare alle regole normative esistenti, e alla eventuale decisione dell’amministratore.


Se poi, la richiesta di convocazione è finalizzata ad ottenere un provvedimento in “autotutela” di revoca dell’assemblea viziata da gravi irregolarità, allora il mio consiglio è di procedere con tale tentativo, senza però perdere di vista il termine decadenziale per impugnare la delibera di cui si lamenta la validità che, però, da quanto leggo è stata già oggetto di contestazione e, oggi, è al vaglio dell’organismo di mediazione.


Pertanto, facendo un recap di quanto sopra riferito:

  • inviare una lettera all’amministratore di richiesta di convocazione, magari a firma di un legale, per creare più attenzione nella vicenda, e maggiore opportunità di accoglimento;

  • verificare il riscontro dell’amministratore e, nel frattempo, analizzare i casi in cui l’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea;

  • nel frattempo, impugnare (se non è stato già fatto) la delibera assembleare di cui si lamenta l’irregolarità davanti l’autorità giudiziaria competente, e ciò a prescindere dalle altre attività che si andranno a fare, come sopra elencate, al solo scopo di evitare di incorrere nelle decadenze previste dal codice di procedura civile.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla


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