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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Conto corrente bloccato per una cifra superiore di quella decisa dal tribunale: si può?

Come scoprire se il pignoramento ricevuto è legittimo? Cosa fare in tal caso?


Hai chiesto l’estratto del tuo conto corrente alla banca e ti sei reso conto che una cospicua somma di denaro è stata ingiustificatamente prelevata? Se non lo hai ancora ricevuto, manca poco alla notifica del pignoramento presso terzi che ti vede protagonista negativo della vicenda. Sicuramente, qualche tuo creditore ha scoperto dove tieni i tuoi risparmi ed ha agito nell’intento di recuperare forzosamente quanto avanza da una sentenza o da un altro titolo di credito. Ma che fare se quella somma non coincide con il debito maturato? È possibile che il conto corrente venga bloccato per una cifra superiore da quella decisa dal tribunale? Come fare a sapere cos’è successo? In questo articolo, dopo aver analizzato come funziona il pignoramento presso terzi e, in particolare, quello del conto corrente, cercherò di rispondere ai tuoi interrogativi al fine di capire in che modo è possibile tutelarsi da un eventuale azione illegittima operata dal creditore o dalla banca.



Il pignoramento presso terzi

Questa procedura si inserisce nell’elenco delle azioniesecutive previste dal nostro Codice (insieme al pignoramento mobiliare e a quello immobiliare), utili al recupero forzoso delle somme vantate da un creditore nei confronti del proprio debitore.


Con questa particolare procedura, il creditore ha la possibilità di appropriarsi di una somma di denaro, o altro bene fungibile detenuto da altro soggetto, ma di proprietàdel debitore stesso: in pratica, andrai ad eseguire il pignoramento nei confronti del debitore del tuo debitore.


Per avviare questa procedura, occorre sempre essere informati sui rapporti del debitore con i terzi, al fine di evitare inutili pignoramenti infruttuosi e, quindi, inutili spese legali.


Come per qualsiasi azione esecutiva, dovrai essere in possesso:

  • di un titolo legittimante l’esecuzione (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, o altro titolo cartolare),

  • di un’intimazione, definita precetto, con la quale aver avvertito il tuo debitore della volontà di procedere ad esecuzione.

Solo dopo il decorso di dieci giorni, ed entro novanta, dalla notifica del precetto, potrai procedere ad avviare il pignoramento presso i terzi risultanti dalle indaginifinanziarie effettuate dal tuo avvocato.


Esempi di pignoramento presso terzi

Vari possono essere gli esempi di pignoramento presso terzi praticabili nella vita di tutti i giorni: grazie ad un legale esperto nel recupero crediti, e ad una buona indagine finanziaria sul debitore, sarà di certo più probabile una soddisfazione del proprio credito.


Uno dei casi più frequenti di pignoramento riguarda quello operato nei confronti del datore di lavoro del proprio debitore. Una volta conosciuto il rapporto di lavoro potrai, infatti, procedere a pignorare il quinto dello stipendio, così come risultante dalla busta paga, al netto delle ritenute fiscali. Mentre, se il debitore è pensionato, si potrà pignorare il quinto della pensione.


In questi casi, la legge fissa annualmente un limite di pensione impignorabile, per garantire al debitore un minimo economico per sopravvivere; pertanto, solo ove la pensione superi quell’importo si potrà procedere allo storno del quinto delle somme eccedenti.


Il pignoramento presso terzi può essere, anche, utilizzato nei contratti di affitto, laddove il debitore sia il locatore e, quindi, percepisca dal conduttore un canone di locazione.


Il pignoramento del conto corrente

Un’altra tipologia di pignoramento presso terzi frequentissima riguarda i conti corrente o, comunque, le giacenze bancarie presenti nei fondi, nei libretti a risparmio e in qualsiasi altro deposito.


Il pignoramento viene notificato al debitore e, contemporaneamente all’istituto di credito presso il quale il primo ha aperto il conto corrente. Dal momento della notifica, l’istituto di credito viene nominato custode di quelle somme e, pertanto, è chiamato a vincolare le somme pignorate, sottraendole alla disponibilità del debitore. Diversamente, permetterebbe a quest’ultimo di prelevare le giacenze e, così, di sottrarle alla soddisfazione del creditore; per questo motivo, il mancato vincolo farebbe sorgere in capo al terzo pignorato una responsabilità tale da costringerlo a rimborsare al creditore le somme non vincolate.


Ricevuto il pignoramento, il terzo dovrà trasmettere al creditore procedente una dichiarazione dove confermi, o meno, la presenza di rapporti attivi con il debitore: grazie a quella dichiarazione, il creditore potrà valutare se conviene o meno iscrivere il pignoramento e chiedere l’assegnazionedelle somme pignorate.


Può, infatti, capitare che la banca dichiari l’assenza di somme presso il conto corrente pignorato, o la presenza di poco denaro. In quel caso, procedere all’iscrizione del pignoramento, sostenendo i relativi costi, avrebbe delle conseguenze negative per le tasche del creditore.


È possibile il vincolo di una cifra superiore al debito maturato?

Abbiamo visto la procedura che il creditore deve seguire per portare ad esecuzione il pignoramento presso terzi. Poniamoci, ora, dalla parte del debitore per capire cosa fare quando il vincolo posto sulle giacenze è superiore a quanto consentito.


Secondo la legge [1], dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo deve bloccare le somme in giacenza sul conto, se esistenti, nei limiti dell’importo del credito indicato in precetto, aumentato della metà. Così, ad esempio, se la somma indicata in precetto è pari a 10mila euro, la banca, terza pignorata, potrà bloccare somme in giacenza fino ad un massimo di 15mila euro.


La motivazione è da rinvenire nel fatto che, dopo il precetto, il creditore sostiene ulteriori spese, riguardanti l’esecuzione, quali:

  • la notifica del precetto;

  • la notifica del pignoramento;

  • il contributo unificato e le marche da bollo;

  • i compensi dell’avvocato.

Pertanto, in mancanza di questo aumento del capitale pignorabile, il creditore si ritroverebbe, a fine esecuzione, con un altro importo a credito e sarebbe costretto a procedere con una nuova azione di recupero del credito e, così, all’infinito.


La scelta di vincolare l’importo del precetto aumentato fino alla metà, però, non è arbitraria, ma dipende dall’indicazione che fa il creditore nell’atto di pignoramento.

Riprendiamo l’esempio di prima.


 

Esempio

Se la banca dovesse ricevere la notifica dell’atto di pignoramento, indicante la somma a precetto pari a 10mila euro, con l’indicazione dell’aumento non della metà (15mila euro), ma di una somma inferiore (12mila euro), non potrebbe procedere a vincolare le giacenze fino alla metà, ma dovrebbe rispettare le indicazioni del creditore.


 

Cosa fare in caso di vincolo di una somma non dovuta?

Se, fatto l’accesso al fascicolo, dovessi scoprire che le somme stornate dal tuo conto corrente dovessero essere superiori a quanto la legge permette di bloccare, allora dovrai agire per far valere i tuoi diritti.


La prima cosa da fare sarà verificare l’atto di pignoramento del creditore, per controllare se la cifra bloccata corrisponde a quanto indicato in precetto, aumentato della metà. Se supera tale limite, allora dovrai, tramite legale, costituirti nella procedura esecutiva e presentare opposizione, rappresentando come il pignoramento delle giacenze del tuo conto sia illegittimo, perché in violazione dei limiti imposti dalla legge.


Se, invece, la cifra corrisponde, perché al di sotto dei limiti previsti dalla legge, allora – quasi sicuramente – quella violazione sarà dovuta ad una responsabilità della banca. Per toglierti ogni dubbio dovrai verificare la dichiarazione della tua banca che il creditore, con ogni probabilità, avrà depositato nel fascicolo telematico.


Se in quella dichiarazione, la banca avrà vincolato una cifra superiore a quella indicata in pignoramento, occorrerà fare un’istanza all’istituto di credito per lo svincolo delle somme illegittimamente bloccate, con l’avvertimento che, in mancanza, sarai costretto a rivolgerti al giudice per ottenere tale provvedimento, con aggravio di costi per l’istituto, che potrebbe, infatti, essere condannato a rimborsare le spese legali.


 

Note

[1] Art.546 cod. proc. civ.

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