Mia suocera stipula un contratto d’affitto. Gli occupanti sono 3 finché, nell’assemblea di settembre 2022, viene deliberato che gli occupanti sono 6, senza alcuna motivazione e in assenza di mia suocera. Per quanto riguarda le spese condominiali, in particolare quelle che riguardano i consumi a persona, è corretto che mia suocera debba pagare per 3 persone per 6 persone quando così non è?
Da quanto leggo, deduco che sia stata deliberata una spesa per un numero di persone non corrispondente alla realtà, soprattutto se i consumi vengono calcolati a consuntivo e l’appartamento risultava sfitto.
In questo senso, la spesa deliberata dovrebbe dirsi illegittima.
Il problema che, a prima vista, sembra di difficile superamento riguarda le tempistiche per la contestazione.
E infatti, il termine per impugnare una delibera condominiale è di 30 giorni (cfr. art. 1137, comma 2 del codice civile).
Tale termine decorre:
dalla data dell’assemblea per i condòmini dissenzienti e/o astenuti;
dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
In quest’ultimo caso è opportuno specificare che il verbale di assemblea deve essere trasmesso secondo le modalità previste per legge e, in caso non sia possibile consegnarlo direttamente al condomino interessato il termine inizia a decorrere dall’undicesimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale.
Pertanto, se tale delibera di riparto spese condominiali è stata notificata più di trenta giorni fa, non sarà più possibile la relativa contestazione.
L’unico modo che si avrebbe per cercare di raggirare la norma è quello di attendere la richiesta economica da parte del proprietario dell’immobile e poi contestarne l’importo, nella speranza che non eccepisca la tardività di tale contestazione.
Infatti, il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l’onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all’uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l’esibizione a norma degli articoli 210 (Tribunale Roma, sez. VI, 23/05/2022, n. 8206).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv.Salvatore Cirilla
Comments