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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Cosa rischio con assicurazione scaduta

Quali sono le conseguenze previste dalla legge per chi circola su strada con il proprio veicolo, senza aver rinnovato la polizza assicurativa?


Si sa, mantenere al giorno d’oggi i costi di un’autovettura, o anche di un motociclo, è davvero dura. Sono diverse le scadenze a cui bisogna provvedere dal punto di vista economico: il bollo, la revisione, il tagliando, l’eventuale usura delle parti meccaniche del mezzo e, dulcis in fundo, l’assicurazione. Proprio quest’ultima, a livello economico, si mostra essere sempre la più esosa, vuoi perché partiamo da una classe alta di merito, vuoi perché non ci accontentiamo di assicurarci solo per la responsabilità civile, ma anche per atti vandalici, incendio, furto e quant’altro. Ma cosa succederebbe se, per difficoltà economiche o imprudenza, decidessi di non rinnovare l’assicurazione scaduta? Esiste un periodo di pentimento previsto dalla legge, oltre la scadenza, per provvedere al rinnovo? In questo articolo, una volta analizzati gli obblighi previsti dalla normativa italiana in tema di obbligatorietà e di rinnovo, risponderò a quella che con ogni probabilità è la domanda che ti stai ponendo: cosa rischio con assicurazione scaduta?



Cos’è l’assicurazione RCA?

L’acronimo R.C.A. equivale a Responsabilità Civile Auto e riguarda il contratto assicurativo che il proprietario di un veicolo stipula con una compagnia assicuratrice per coprire gli eventuali danni prodotti agli altri dalla circolazione del proprio mezzo.


In questo modo, nella malaugurata ipotesi in cui dovessi fare un incidente, la compagnia assicuratrice pagherà – per conto tuo – i danni causati da quel sinistro, senza che tu debba sobbarcarti quei costi, nella maggior parte dei casi proibitivi.


L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.


La compagnia pagherà nei limiti del massimale concordato con l’assicurato e in tutti i casi in cui non si sia in presenza di elementi che, per la gravità della condotta del guidatore (guida in stato di ebrezza, o sotto effetto di stupefacenti, ad esempio), comportino l’esclusione della copertura assicurativa.


Solitamente, la compagnia assicuratrice non copre anche i danni subiti dall’assicurato che ha provocato l’incidente, a meno che questi non abbia stipulato una clausola apposita. L’esclusione dell’assicurazione interviene anche quando la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario.


Con riguardo alle coperture territoriali, l’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente [1].


Quanto dura il contratto di assicurazione?

Prima dell’intervento della riforma del codice assicurativo, i contratti avevano una durata pluriennale e, alla scadenza, si rinnovavano automaticamente; ciò comportava l’onere, per il proprietario del veicolo, di comunicare alla compagnia assicuratrice, con congruo preavviso, la volontà di non voler rinnovare quella polizza.


Oggi, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale, non potendo essere tacitamente rinnovato. Ciò non toglie che la durata annuale può essere derogata su proposta dell’assicuratore e su accettazione scritta dell’assicurato [2].


È sempre obbligatoria?

Diversamente dalle altre assicurazioni, quali ad esempio furto, incendio, atti vandalici, l’assicurazione R.C.A. è obbligatoria per il proprietario del veicolo in circolazione.


Nessun veicolo a motore, privo di rotaia, può essere, infatti, posto in circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi [3].


L’obbligatorietà dell’assicurazione viene meno solo quando il veicolo venga sottoposto a demolizione o a radiazione dal pubblico registro automobilistico. Diversamente, sarà sempre obbligo del proprietario avere una polizza assicurativa R.C.A. valida per ogni veicolo a lui intestato.


Cosa occorre tenere all’interno della propria vettura?

Quando ti fermano ad un posto di blocco, le forze dell’ordine ti chiedono sempre patente e libretto di circolazione, ma attenzione! Anche la presenza del certificato di assicurazioneè obbligatoria all’interno dell’abitacolo; e questo per due motivi:

  • nel caso in cui il sistema telematico in dotazione delle forze dell’ordine non funzioni, l’unico modo per quest’ultime di verificare l’esistenza di una copertura assicurativa è l’esibizione del cartaceo in tuo possesso;

  • in caso di incidente, non potresti fornire gli estremi della tua polizza, necessari sia per la compilazione della costatazione amichevole, sia per le forze dell’ordine nel mentre intervenute.

La mancata esibizione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre l’obbligo di esibizione della polizza alle autorità competenti entro un certo termine.


A decorrere dal 18 ottobre 2015 è, invece, cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno rilasciato dalla compagnia assicuratrice assieme al certificato di assicurazione. La ragione è semplice: con l’avvento del sistema telematico, le forze dell’ordine possono subito verificare l’esistenza o meno di un contratto assicurativo sulla vettura fermata.


Se tengo il veicolo fermo, devo rinnovare l’assicurazione?


Il concetto di circolazione stradale, valido per l’obbligatorietà della copertura assicurativa R.C.A., include anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo, ovvero, qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.).


Ne consegue l’operatività della obbligatorietà assicurativa anche per quei veicoli non utilizzati, ma fermi sulle aree destinate alla sosta dagli enti pubblici, poiché la sua presenza potrebbe causare danni a terzi [4].


Stesso discorso va fatto per le aree private aperte al pubblico, mentre se l’area privata non è accessibile a terzi (tipico esempio, un garage) avrai la possibilità di sospendere l’assicurazione, o di non rinnovarla, fino a quando il veicolo non sarà rimesso su strada.

Esiste un periodo di tolleranza?

Esiste un periodo di quindici giorni, scaduta la polizza assicurativa, durante il quale poter circolare con il proprio veicolo senza subire alcuna sanzione.


La compagnia assicurativa, in questo periodo, è infatti obbligata a garantire la copertura assicurativa da circolazione al guidatore, senza poter rivendicare l’intervenuta scadenza [5].

Questo periodo, tuttavia, non allunga il termine del contratto di assicurazione: e così, se il tredicesimo giorno del periodo di tolleranza dovessi decidere di rinnovare il contratto di assicurazione, il rinnovo non decorrerà dal giorno del pagamento, ma dal giorno della scadenza del contratto.


Facciamo un esempio: se il contratto è scaduto il 10 luglio 2018, il periodo di tolleranza scadrà il 25 luglio 2018; se tu dovessi decidere di rinnovare il contratto il 24 luglio 2018, la prossima scadenza contrattuale ricadrà il 10 luglio 2019 e non il 24 luglio 2019.


Cosa rischio con l’assicurazione scaduta?

Vediamo, ora, quali sono le conseguenze principali del circolare con il proprio veicolo con l’assicurazione non rinnovata.

Responsabilità civile

La conseguenza, dal punto di vista civile, è abbastanza scontata: se tu dovessi causare un incidente non avresti la copertura assicurativa e, quindi, dovresti sobbarcarti tutte le spese di risarcimento danni causati all’altro veicolo, oltre che le somme necessarie per ripristinare le condizioni della tua vettura.


E, se il risarcimento del danno materiale di un’autovettura può essere sostenuto, se limitato nel suo ammontare, un eventuale danno non patrimoniale (pure irreversibile), provocato nei confronti di chi sia stato, senza colpa, investito non sarà così clemente con le tue tasche. Parleremmo non più di poche centinaia di euro, ma di centinaia di migliaia di euro.


Responsabilità penale

Dal punto di vista penale, se durante la circolazione senza polizza assicurativa, avrai infranto una qualsiasi norma del codice penale o se, dal sinistro, avrai provocato danni gravi a persone, la tua condotta sarà considerata come circostanza aggravante e provocherà, con ogni probabilità, un aumento di pena in caso di condanna.


La responsabilità ricadrà solo sul conducente dell’auto, unico vero autore materiale del fatto.


Nel caso in cui dovessi circolare con documenti assicurativi contraffatti, o falsificati, oltre al reato in sé, rischieresti anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.


Responsabilità amministrativa

Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.800 euro a un massimo di 6.800 euro. Chi viene beccato due volte in due anni alla guida senza certificato assicurativo subisce la sospensione della patente per uno o due mesi e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.

[6].


In questo caso, le forze dell’ordine provvederanno alla cessazione della circolazione sulla strada del veicolo, prelevandolo e trasportandolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato dagli stessi organi di polizia o, su loro libera scelta, concordato con il trasgressore. Solo dopo che avrai effettuato il pagamento della sanzione, del premio di assicurazione per almeno sei mesi e delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione potrà disporre la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto [7].


Sono, tuttavia, previste delle attenuanti, tradotte in termini di riduzione della sanzione [6]. Questa, infatti, è ridotta di un quarto se:

  • l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia, comunque, resa operante nei quindici giorni successivi al termine del periodo di tolleranza,

  • entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, comunichi la volontà e provvedi alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

Infine, se la circolazione priva di polizza assicurativa è avvenuta in violazione con altre norme del codice stradale, potresti rischiare la sospensione o, addirittura, la revoca della patente di guida.


Note

[1] Art.122, D.lgs. n.209 del 7 settembre 2005

[2] Art.1899 cod. civ.

[3] Art. 193, comma 1, cod. strada

[4] Cass. Civ., sez. VI, 22/11/2017, n. 27759

[5] Art. 1901 cod. civ.

[6] Art. 193, comma 3, cod. strada

[7] Art. 193, comma 4, cod. strada




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