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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Cosa rischio senza revisione auto?

Quali sono le conseguenze della mancata ispezione sulla propria autovettura?


Tutti, o quasi, sappiamo che una volta acquistata un’autovettura (o anche un motoveicolo), dobbiamo far fronte a diverse scadenze relative sia alla proprietà del veicolo (ad esempio, il pagamento del bollo), sia alla messa in sicurezza dello stesso. Ed è proprio sotto questo aspetto che si posiziona l’obbligo di revisione. Tuttavia, nonostante la periodicità con cui dovrebbero essere effettuati questi controlli,capita spesso di trascurarne la relativa scadenza. Dopo un piccolo excursus sulla natura, sulle modalità e sui tempi della revisione, vedremo quali potrebbero essere le conseguenze di questa dimenticanza. Cos’è e in cosa consiste la revisione? Si tratta di un controllo periodico che degli operatori specializzati devono effettuare sui nostri mezzi al fine di valutare se, con l’usura dovuta al loro utilizzo, questi siano ancora conformi alle norme stradali prescritte dalla legislazione in materia o se, viceversa, sia necessario intervenire per rimediare alle loro condizioni non ottimali. Sul punto, il codice della strada stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti [1]. Pertanto, i principali elementi posti sotto l’occhio vigile delle officine autorizzate al controllo si basano sulla sicurezza, la silenziosità e la salubrità dei nostri mezzi meccanici. Così, quando porteremo la nostra macchina all’Ufficio della Motorizzazione civile, o presso un centro di revisione autorizzato dal Ministro dei trasporti, i controllori procederanno con la verifica dei dispositivi di frenatura, dello sterzo, dell’integrità del parabrezza e degli specchietti, cinture di sicurezza, dell’impianto elettrico, dei rumori e dei gas di scarico, per finire con i sistemi di identificazione della vettura (numero telaio e targa). A parte la verifica sui dispositivi di frenatura e di antinquinamento, le altre verifiche vengono effettuate visivamente, senza alcun smontaggio delle parti fisiche del mezzo. Una volta appurata la conformità dell’autovettura, l’addetto ai controlli provvederà a rilasciarvi apposita targhetta da applicare al libretto di circolazione, al fine di permettere alle forze dell’ordine di valutare, in corso di verifica, se l’autovettura è confacente alla normativa stradale e, pertanto, autorizzata a circolare. Mentre, in caso di esito negativo, occorrerà sostituire o riparare gli elementi che risultano non conformi e, successivamente, ricominciare la procedura di verifica per ottenere l’esito positivo del test. Quanto costa e ogni quanto deve essere effettuata la revisione? Il costo dell’ispezione varia a seconda di chi procede alla relativa verifica:

  • se a revisionare sarà l’Ufficio della motorizzazione civile, allora il costo sarà pari ad euro 45,00;

  • se a revisionare sarà un’officina autorizzata dal Ministero dei trasporti, il costo aumenterà ad euro 65,60 circa (potrebbe variare di qualche centesimo a seconda della modalità di pagamento del bollettino postale prescelta dall’officina), poiché su questa andranno ad incidere anche l’Iva e la tassa di concessione governativa.

Ad ogni modo, i costi sono relativi al solo controllo; le eventuali riparazioni o sostituzioni dovranno essere pagate separatamente. Le scadenze relative al controllo sulle nostre autovetture variano a seconda del mezzo di circolazione in nostro possesso. Se possediamo normali autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, allora la revisione dovrà essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni [2]. Se, viceversa, siamo titolari di veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, o di autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o ancora di rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, allora dovremo disporre la revisione di anno in anno; stesso discorso va fatto per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici, salvo che quest’ultimi non siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova a seguito di segnalazione dei competenti organi di polizia stradale [3]. Esiste anche un terzo tipo di revisione, quella straordinaria, che può essere disposta dagli organi della stradale, in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possano sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione [4]. Non esiste alcun periodo di tolleranza previsto dalla legge entro il quale rimediare alla mancata revisione. Tuttavia, questa potrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la precedente revisione. Pertanto, se l’immatricolazione è avvenuta il 5 settembre 2010 e la prima revisione è stata effettuata il 5 settembre 2014, avremo tempo fino al 30 settembre 2016 per effettuare la nuova revisione. Cosa succede se alla scadenza dimentichiamo di effettuare la revisione? Chiunque circoli con un’auto (o altro mezzo) privo di revisione, oltre a rischiare la propria incolumità, rischia anche delle sanzioni piuttosto salate. Dal punto di vista pecuniario, si rischia infatti una sanzione amministrativa variabile da euro 169 a euro 679. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti (ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione). Non solo. Se l’organo di polizia dovesse fermarci privi della dovuta revisione, sarebbe costretto per legge a sospendere la carta di circolazione della nostra autovettura. In questi casi, infatti, l’organo accertatore – verificata la mancata revisione nei tempi prescritti – annota sul documento di circolazione che il veicolo e’ sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. Da questo momento in poi, l’uso della vettura è consentito solo al fine di recarsi presso il centro di revisione più vicino. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui dovessero rifermarvi con il veicolo sospeso dalla circolazione, in attesa dell’esito della revisione, subireste una sanzione amministrativaoscillante tra i 1.957 euro ai 7.829 euro. E, se ciò non bastasse, ne conseguirebbe la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. E in caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, si applicherebbe la sanzioneaccessoria della confisca amministrativa del veicolo, con tutte le conseguenze del caso, sia sotto l’aspetto economico che burocratico [5]. Pertanto, alla luce delle conseguenze di non poco conto che ci prescrive la legislazione in materia, fissare un piccolo promemoria con cadenza periodica potrebbe aumentare la sicurezza della vostra circolazione (e di quella di terzi) oltre ad evitare le gravi conseguenze prescritte dalla legge in termini sanzionatori. IN PRATICA La revisione consiste in un controllo periodico con il quale la legge ci impone di far verificare a dei controllori autorizzati il livello di sicurezza, silenziosità e inquinamento delle nostre autovetture. La revisione può essere effettuata presso l’Ufficio di motorizzazione civile per un importo pari a 45,00 euro, o presso un centro revisioni autorizzato dal Ministero del tTrasporto per un importo di circa 65,60 euro. Le autovetture fino a 3,5 tonnellate devono effettuare la revisione dopo quattro anni dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni; quelle superiori alle 3,5 tonnellate e i veicoli atipici, quali taxi e ambulanze, con cadenza annuale. Se la revisione non viene effettuata nei termini prescritti dalla legge si rischia la propria incolumità, oltre a sanzioni amministrative salate e alla sospensione della propria carta di circolazione. Note [1] Art. 80, comma 1, Cod. Str. [2] Art. 80, comma 3, Cod. Str. [3] Art. 80, comma 4, Cod. Str. [4] Art. 80, comma 7, Cod. Str. [5] Art. 80, comma 14, Cod. Str.

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