Crioconservazione e mancanza requisiti: come risolvere il contratto?
- Salvatore Cirilla
- 21 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Nel 2020 ho svolto una procedura di PMA eterologa in Spagna. Il mio compagno ed io abbiamo firmato l’accordo che che dice che gli embrioni non trasferiti in utero saranno crioconservati e dopo due anni si potrà scegliere la destinazione. Vorrei liberarmi dall’accordo e ho visto che basta allegare di non avere più i requisiti. Io non ho patologie. Posso appellarmi a qualche cavillo per fornire un semplice certificato di non idoneità?
Dall’esame della clausola specifica dell’accordo sottoscritto con la struttura sanitaria spagnola, si evince che le possibili destinazioni degli embrioni, dopo il periodo di crioconservazione, sono le seguenti:
utilizzo personale;
donazione a fini riproduttivi;
donazione alla ricerca scientifica (ove esista un progetto di ricerca approvato dalle competenti Autorità);
cessazione della crioconservazione “senza altro scopo”, qualora la ricevente non soddisfi i requisiti clinici idonei per sottoporsi a tecniche di procreazione assistita.
La lettera d) è, dunque, subordinata a una condizione: l’assenza dei “requisiti adeguati dal punto di vista clinico” per la PMA.
La lettera del contratto menziona genericamente la mancanza di “requisiti adeguati, dal punto di vista clinico”, senza però specificare la necessità di una patologia determinata né fornire un elenco tassativo dei motivi di esclusione dall’accesso alle tecniche di PMA.
Pertanto, da un’interpretazione strettamente letterale, non risulta espressamente richiesto che venga individuata una patologia in senso stretto.
La formula “requisiti adeguati dal punto di vista clinico” è più ampia e potrebbe ricomprendere anche stati o condizioni che, pur non configurando una patologia, rendano inopportuno, inefficace o controindicato il ricorso a queste tecniche.
L’articolazione delle opzioni contrattuali evidenzia la volontà delle parti di rispettare sia la normativa di riferimento (spagnola ed europea), sia le buone prassi cliniche in tema di PMA.
È noto che ai fini dell’accesso a tali tecniche, le strutture sono tenute a valutare periodicamente la persistenza della idoneità clinica dei soggetti richiedenti in base sia a fattori patologici sia a condizioni fisiologiche o anagrafiche (ad esempio, età avanzata, condizioni di salute generale, rischi ostetrici).
Non è raro, infatti, che la valutazione di idoneità venga meno non già per l’insorgenza di una malattia, ma per il mutato quadro complessivo della paziente (ad esempio età, volontà, condizioni psicofisiche, ecc. ).
Secondo la “Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida”, nonché i protocolli operativi delle cliniche di PMA, l’idoneità è rimessa al giudizio del medico responsabile e non è rigidamente agganciata alla sola diagnosi di patologia.
L’art. 3 della Legge citata afferma che “l’accesso alle tecniche è consentito a ogni donna maggiorenne e in buono stato di salute psico-fisica che ne faccia richiesta”, ma altresì demanda al criterio clinico l’esclusione di casi in cui esistano controindicazioni mediche o manchi la ragionevole aspettativa di successo.
In mancanza di una specifica menzione nel contratto e in assenza di disposizione di legge che vincoli l’impossibilità di ulteriore utilizzo degli embrioni crioconservati alla presenza di una precisa patologia, si dovrebbe ritenere sufficiente il certificato medico che attesti la mancanza dei requisiti di idoneità clinica, anche in assenza di diagnosi di patologia.
In conclusione, il contratto non richiede espressamente l’indicazione di una patologia specifica ai fini della cessazione della crioconservazione degli embrioni.
L’espressione “requisiti adeguati dal punto di vista clinico” può legittimamente includere motivi diversi da una diagnosi patologica, quali ad esempio l’età avanzata della paziente, la volontà di non proseguire ulteriormente nella PMA, motivi di ordine personale, o condizioni generali che rendano il procedimento non raccomandabile o inefficace.
Un certificato medico che attesti la non idoneità “clinica” all’effettuazione di ulteriori procedure di PMA, anche senza dettagliare una specifica nosografia patologica, dovrebbe essere ritenuto valido; la clinica potrebbe legittimamente pretendere la dichiarazione di un sanitario, ma non può imporre la menzione di una patologia qualora non sussista.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, il “cavillo” su cui può fondarsi la sua posizione è che il contratto usa una formulazione elastica (“requisiti clinici”) e non tassativa (“patologia”), pertanto il venir meno dell’idoneità clinica può essere validamente certificato da un medico anche senza diagnosi patologica.
Il diniego della clinica appare dunque eccessivamente formalistico e non conforme sia al testo contrattuale sia ai principi generali che reggono la materia.
Il mio consiglio è quello di presentare altro certificato magari specificando seppur genericamente la non idoneità (ad esempio condizioni psicofisiche, che sono difficilmente contestabili).
Qualora la clinica insista nella richiesta, allora potrebbe essere utile riscontrare, per il tramite di un avvocato, così chiarendo la questione, secondo i rilievi sopra esposti.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it




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