Dirigente facente funzioni e compatibilità con concorso direttore
- Salvatore Cirilla
- 14 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Un dirigente medico Direttore F.F di struttura complessa partecipa regolarmente alla selezione concorsuale bandita dalla propria azienda per il posto di direttore di struttura complessa di cui è temporaneamente responsabile. Lo stesso può essere escluso dalla partecipazione al concorso?
In riferimento al quesito posto, occorre esaminare la normativa vigente in materia di partecipazione ai concorsi pubblici dei dirigenti medici responsabili temporanei (c.d. “facenti funzione”) di struttura complessa.
Ai sensi dell’art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., come ribadito e chiarito in numerose pronunce giurisprudenziali, la funzione di responsabile “facente funzione” di struttura complessa non attribuisce al dirigente medico alcun diritto di prelazione o riserva per la copertura del posto a concorso.
Tuttavia, la posizione di facente funzione non costituisce, di per sé, causa ostativa alla partecipazione al concorso pubblico per la medesima posizione organizzativa, né determina alcuna incompatibilità.
In particolare, la partecipazione ad una selezione concorsuale bandita dalla medesima azienda presso cui il dirigente medico svolge il ruolo di facente funzione è pienamente ammissibile, purché sussistano i requisiti generali e specifici previsti dal bando di selezione.
La normativa e la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1219; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 16 aprile 2015, n. 2196) sono concordi nel ritenere che il mero svolgimento delle funzioni di facente funzioni non sia causa ostativa alla partecipazione, né sia causa di incompatibilità o conflitto d’interessi suscettibili di bloccare l’iter.
L’eventuale conoscenza generica circa la fissazione delle date delle prove concorsuali, sopravvenuta dopo la chiusura del bando e la costituzione della commissione esaminatrice, non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, a meno che non emergano elementi oggettivi che comprovino una violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento previsti dalle normative in materia di pubblico impiego.
Laddove, invece, venisse accertata un’influenza illecita sulla procedura (ad es. accesso non autorizzato agli atti della selezione, pressione sulla Commissione, violazione dei principi di Imparzialità e par condicio), si configurerebbero profili di esclusione e/o responsabilità disciplinare e amministrativa, ex art. 97 Cost. e artt. 54-54-bis D. lgs. 165/01.
In assenza di disposizioni specifiche contrarie nel bando di concorso o di situazioni che possano configurare un conflitto di interessi concreto (ad esempio qualora il candidato abbia partecipato in ruoli che influenzano la definizione dei criteri o la composizione della commissione esaminatrice), il dirigente medico può regolarmente partecipare alla procedura selettiva per il posto di direttore della struttura complessa di cui è temporaneamente responsabile. È tuttavia necessario che l’azienda adotti tutte le misure idonee a garantire la massima trasparenza e imparzialità della selezione, come previsto dalle disposizioni regolamentari e normative vigenti.
Nel caso di specie, l’interessato possiede i requisiti per la partecipazione, avendo svolto funzione F. F. , senza risultanze che indichino violazioni in seno alla procedura (manipolazione delle date, accesso a documenti di gara, contatti impropri con la Commissione, ecc.).
Inoltre, la Commissione è stata regolarmente costituita dopo la chiusura del bando, quindi la procedura risulta formalmente corretta.
In assenza di specifiche cause ostative individuate nel bando o di fatti specifici che comprovino un’interferenza lesiva della trasparenza concorsuale, non sussiste alcun presupposto per un’esclusione.
Eventuali esclusioni sarebbero, pertanto, illegittime e suscettibili di impugnazione avanti al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 63 e 135 c.p.a. sulla base della normativa e della prassi amministrativa, il dirigente medico “facente funzione” non può essere escluso dalla partecipazione al concorso in oggetto, salvo sussistano motivazioni specifiche e concrete, da valutarsi caso per caso, che rendano la sua posizione effettivamente incompatibile con la partecipazione stessa.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it




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