Quali sono le modalità per ottenere lo cessazione degli effetti civili del matrimonio? È sempre necessario un avvocato?
Si sa, il matrimonio non sempre dura in eterno; anzi, al giorno d’oggi, si è più sopresi di una coppia che raggiunge la vecchiaia insieme, e non di una coppia che decide dapprima di separarsi e dopo di divorziare. Queste fasi patologiche del matrimonio sono molto costose, non solo per gli accordi economici da raggiungere tra i coniugi, ma anche perché bisogna fronteggiare le spese legali, necessarie ad ottenere una giusta difesa a tutela dei propri diritti. Ma è possibile evitare questo salasso, o è sempre necessario? In questo articolo vedremo in cosa consiste il divorzio breve: in quali circostanze si deve ricorrere ad un legale? Vedremo, poi, quali requisiti richiede la legge per procedere in autonomia, senza l’intervento tecnico di un professionista.
Indice
Il matrimonio e la sua fase patologica
Quando parliamo di matrimonio, parliamo di famiglia, sentimento, affetto, convivenza, amore, sopportazione. Proprio la legge [1] stabilisce che i coniugi devono reciprocamente rispettare l’obbligo di fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, oltre che della collaborazione e coabitazione nell’interesse della famiglia.
Il mancato rispetto di questi principi provoca un inadempimento del contratto matrimoniale che, a lungo andare, può scaturire in delle vere e proprie crisiconiugali, fino ad arrivare alla decisione di porre fine a tale vincolo.
La fase patologica è la più dura per la coppia, soprattutto se ci sono mezzo dei figli: questioni sull’affidamento, sull’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa familiare sono all’ordine del giorno e solo una grande maturità di entrambi i coniugi può evitare una guerra economicamente sanguinosa.
È possibile divorziare senza separarsi?
La regola codicistica stabilisce che è necessario procedere con la separazione prima di avviare le procedure di divorzio e, quindi, ottenere la cessazionedegli effetti civili del matrimonio. Questo perché la funzione della separazione è quella di creare un lasso di tempo utile affinché i coniugi possano avere il classico diritto al ripensamento.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni [2] che la legge ha previsto per dei casi di elevata rarità, dove viene meno la funzione classica della separazione, come sopra riportata. In particolare, è possibile ricorrere direttamente al divorzio:
se un matrimonio celebrato all’estero è stato risolto o dichiarato nullo nello Stato dove è stato celebrato;
quando uno dei coniugi ha commesso dei reatimolto gravi, come l’uccisione del figlio;
se il matrimonio non è stato consumato;
se uno dei coniugi ha cambiato sesso.
Il divorzio
Ottenuta la separazione, i coniugi che non dovessero ravvisare gli estremi per ritornare sui propri passi potranno decidere di comune d’accordo, o tramite giudice, di risolvere definitivamente il contratto di matrimonio.
I coniugi potranno pensare al divorzio solo decorsi dodici mesi dal provvedimento di separazione.
Tuttavia, nel 2015, il legislatore ha previsto dei casi in cui il termine di attesa per avviare le procedure di divorzio può essere ridotto a sei mesi di “separazione ininterrotta” e, cioè, senza che vi sia una ripresa di convivenza a tal riguardo.
Questa possibilità è prevista per i soli casi di separazione consensuale, mentre in caso di separazione giudiziale, il termine per divorziare resterà di un anno.
Vediamo, ora, quali sono le procedure previste dalla legge e quando è previsto l’intervento dell’avvocato.
Divorzio giudiziale
Si tratta della forma più conflittuale di divorzio ed è utilizzata quando i coniugi non riescono a trovare un accordo consensuale per porre fine al matrimonio.
Qui la presenza dell’avvocato è necessaria, in quanto la procedura si svolgerà davanti ad un giudice. Sarà compito del legale di uno dei due coniugi avviare la procedura e attendere la fissazione dell’udienza presidenziale per i provvedimenti necessari.
Successivamente, il presidente del tribunale rinvierà la causa davanti al giudice istruttore, che approfondirà il giudizio, analizzando le prove offerte dalle parti, per poi emettere la sentenza definitiva.
Divorzio consensuale
Questa modalità non è conflittuale, in quanto i coniugi decidono di presentare insieme il ricorso al giudice per porre fine al contratto di matrimonio; questa procedura è più economica e meno faticosa mentalmente per le parti rispetto al divorzio giudiziale.
È più economica perché, in questo caso, i coniugi potranno farsi rappresentare da un solo avvocato; tuttavia, la sua presenza è richiesta dalla legge.
Ovviamente, il ricorso a questa procedura presuppone che ci si presenti davanti al presidente del tribunale con un accordo già vagliato dalle parti. Il giudice, oltre a tentare la classica riconciliazione, verificherà se gli accordi sono congrui e non danneggino gli interessi dei figli, soprattutto quelli minorenni, per poi provvedere a omologare il contenuto dell’accordo.
Il divorzio con la negoziazione assistita
Con l’ultima riforma del diritto di famiglia [3], il legislatore ha creato due procedure snelle al fine di consentire ai coniugi di ottenere in maniera più veloce ed economica la risoluzione matrimoniale.
Tra queste, vi è la negoziazione assistita. Anche questa procedura si svolge con la presenza dei rispettivi avvocati che redigeranno un accordo, sulla base delle esigenze delle parti, che sarà, successivamente, inviato alla procura competente per territorio.
Il procuratore designato per la procedura sarà chiamato a fare una valutazione a tutela dei figli coinvolti: in particolare, dovrà verificare se gli accordi economici raggiunti tra i coniugi tutelino a sufficienza i minori. Se la risposta è confermativa, emetterà un decreto di omologazione; diversamente, trasmetterà il fascicolo al presidente del tribunale che fisserà un’udienza per la comparizione dei coniugi verosimilmente per proporre loro una modifica che possa essere considerata più tutelante per i figli coinvolti.
Il divorzio al comune
Nell’ultima riforma, è pure prevista una procedura ancora più snella, dove la presenza degli avvocati non è richiesta. Si tratta del divorzio che viene ottenuto davanti al sindaco del Comune dove è stato celebrato il matrimonio che, in qualità di ufficiale di stato civile, riceverà le volontà dei coniugi di porre fine al matrimonio, così annotandola presso i registri ufficiali.
Come dicevamo, questa procedura è molto snella ed economica visto che non dovrai affidarti ad un avvocato. Basterà fissare un appuntamento presso l’ufficio comunale e recarti insieme al coniuge alla data fissata.
Tuttavia, questa procedura non può essere avviata se in famiglia vi è la presenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti in quanto la mancanza di un legale aumenta il rischio di accordi poco equi per la prole, unico soggetto che il legislatore ha interesse a tutelare nella fattispecie; in questo modo, si raggiunge un equilibrio tra gli interessi esistenti tra le parti.
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