Donazione azioni: quale forma adottare?
- Salvatore Cirilla
- 13 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Ho recentemente disinvestito delle azioni aziendali, nell’ordine di 2.5M€ netti, ora sul mio conto. Vorrei donare una parte di questi soldi ai miei zii e a mio suocero. È necessario l’atto notarile? Nel caso in cui sia necessario l’atto notarile, è possibile effettuare un unico atto per evitare di far lievitare inutilmente i costi del notaio?
Sotto il profilo civilistico, la donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del codice civile. L’articolo 782 del codice civile stabilisce, come regola generale, che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità, alla presenza di due testimoni.
Si tratta di una forma solenne richiesta ad substantiam, la cui mancanza determina la nullità assoluta dell’atto, rilevabile da chiunque e non suscettibile di sanatoria.
A tale regola fa eccezione l’articolo 783 del codice civile, che esclude l’obbligo dell’atto pubblico per le donazioni di modico valore, purché vi sia stata l’esecuzione della liberalità.
La nozione di “modico valore” non è definita in termini assoluti dal legislatore, ma va valutata, secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in relazione alle condizioni economiche del donante.
Ciò significa che non rileva tanto l’importo in sé considerato, quanto l’incidenza della donazione sul patrimonio complessivo di chi la effettua.
Nel Suo caso, le singole liberalità prospettate rappresentano una percentuale contenuta del patrimonio disponibile; pertanto, sotto un profilo strettamente sostanziale, è possibile sostenere che esse possano essere qualificate come donazioni di modico valore.
Tuttavia, tale qualificazione non è mai del tutto esente da rischio, poiché potrebbe essere oggetto di contestazione successiva, in particolare da parte di eventuali eredi legittimari, con la conseguenza che la donazione potrebbe essere ritenuta nulla per difetto di forma solenne.
L’utilizzo del bonifico bancario come mezzo di trasferimento del denaro non è, di per sé, idoneo a superare l’obbligo dell’atto pubblico, qualora la donazione non sia considerata modica.
Il bonifico costituisce certamente un mezzo tracciabile e idoneo a dimostrare l’avvenuto trasferimento della somma, ma non integra un atto pubblico, né può supplire alla forma richiesta dall’articolo 782 del codice civile.
Analogamente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che Lei ipotizza di acquisire dai beneficiari, pur potendo avere utilità sul piano amministrativo e probatorio, non è idonea a sanare un eventuale vizio di forma civilistica, né a garantire in modo pieno contro future contestazioni sulla validità della donazione.
In altri termini, la combinazione tra bonifico bancario e dichiarazione sostitutiva è sufficiente a documentare l’avvenuta liberalità e la sua data, ma non offre una tutela piena sotto il profilo civilistico, soprattutto in chiave successoria.
In caso di future azioni di riduzione da parte di legittimari o di eccezioni di nullità della donazione, tale documentazione potrebbe non essere sufficiente a preservare gli effetti dell’atto.
Passando ai profili fiscali, l’imposta sulle donazioni è disciplinata dal decreto legislativo n. 346 del 1990, come modificato dal decreto-legge n. 262 del 2006.
Soggetto passivo dell’imposta è il beneficiario della donazione, ferma restando la responsabilità solidale del donante.
È quindi ammissibile, in linea di principio, che l’imposta venga versata direttamente dal beneficiario.
Quanto alle aliquote applicabili, le donazioni a favore di zii, in quanto parenti in linea collaterale di terzo grado, sono soggette all’aliquota del 6 per cento, senza alcuna franchigia.
Le donazioni a favore del padre della convivente, non essendo questi un affine giuridicamente rilevante, sono soggette all’aliquota dell’8 per cento, anch’essa senza franchigia. L’imposta è dovuta sull’intero importo donato e l’omesso o tardivo versamento può comportare l’applicazione di sanzioni rilevanti, oltre agli interessi.
Alla luce di quanto precede, sotto il profilo della prudenza giuridica, posso dire che il ricorso all’atto pubblico notarile rappresenta la soluzione maggiormente tutelante.
L’atto notarile consente di eliminare alla radice il rischio di nullità per difetto di forma, di conferire certezza alla volontà liberale e di cristallizzare in modo chiaro la data e l’entità delle donazioni, con effetti rilevanti anche sul piano successorio.
È inoltre possibile, qualora si intenda contenere i costi, valutare la predisposizione di un unico atto pubblico che ricomprenda più donazioni a favore di diversi beneficiari, ferma restando l’autonoma rilevanza fiscale di ciascuna liberalità.
In assenza di atto notarile, la soluzione da Lei prospettata può essere presa in considerazione solo accettando consapevolmente un margine di rischio, soprattutto in relazione a future contestazioni da parte di terzi; tale rischio aumenta in presenza di un patrimonio rilevante e di potenziali interessi successori contrapposti.
In conclusione, pur non potendosi escludere in assoluto la possibilità di procedere alle donazioni mediante bonifico bancario senza atto pubblico, si ritiene che, per gli importi e per il contesto complessivo, l’atto notarile costituisca la soluzione giuridicamente più solida e consigliabile. Prima di procedere, sarà in ogni caso necessario chiarire definitivamente il numero e l’identità dei beneficiari, la loro residenza fiscale, l’eventuale esistenza di precedenti donazioni e la Sua situazione personale e familiare, al fine di valutare compiutamente anche l’impatto successorio delle liberalità programmate.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.




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