Eredità del suocero: posso rifiutarmi?
- Salvatore Cirilla
- 22 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Mia moglie è proprietaria di alcuni beni immobili ricevuti, a suo tempo, in eredità dal padre. Inoltre essendo in comunione dei bei beni possiede : il 50% della casa di abitazione / seconda casa; inoltre è contitolare del nostro conto corrente. Vorrei sapere se in caso di decesso della moglie, io ed i miei figli possiamo rifiutare la parte di eredità ricevuta dal padre ed entrare in possesso solo della parte rimanente.
La successione ereditaria in Italia è regolata dagli artt. 456 e ss. c.c..
L’ art. 457 c. c. stabilisce che l’eredità si devolve per legge o secondo le disposizioni di un testamento.
La delazione ereditaria comporta l’attribuzione agli eredi chiamati della facoltà di accettare o rinunciare all’eredità (art. 459 c. c. ).
Una questione centrale per il caso prospettato è il principio dell’unitarietà dell’eredità, in base al quale l’eredità si acquista, o si rinuncia in modo unitario e globale.
In altri termini, la chiamata ereditaria si riferisce alla totalità dei beni facenti parte dell’asse successorio, e la legge non consente – salvo specifiche eccezioni previste – accettazioni o rinunce parziali, selettive o condizionate.
L’art.520 c.c. dispone chiaramente: “La rinunzia all’eredità non può farsi se non per l’intera eredità”.
Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 238/1995; Cass. Civ. n. 12897/2001; Cass. Civ. n. 5948/1988), la quale ha escluso categoricamente la possibilità per il chiamato di accettare o rinunciare soltanto ad alcuni dei beni ereditari o ad una quota degli stessi.
Il chiamato dovrà pertanto decidere di accettare o di rinunciare all’intera eredità così come devolutagli.
Questa regola trova applicazione sia nei casi di successione legittima che testamentaria, e vale anche qualora il de cuius fosse stato titolare di beni acquisiti per successione da altri (ad esempio, come nel Suo caso, la quota di beni provenienti dal padre della moglie), ovvero di beni facenti parte della comunione legale tra coniugi, ovvero ancora di beni in contitolarità fra più soggetti.
L’erede che accetta l’eredità, inoltre, subentra nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, incluse eventuali posizioni creditorie/debitorie.
Per quanto concerne i beni che Sua moglie aveva acquisito in forza di successione (beni ricevuti dal padre), essi sono ormai suo patrimonio e, pertanto, all’apertura della successiva successione (quella della moglie), tali beni entrano nel suo asse ereditario, indipendentemente dalla loro origine.
Nel momento in cui Lei e i figli sarete chiamati all’eredità di Sua moglie, questi beni saranno indistinti, quanto alla posizione giuridica, dagli altri beni rientranti nell’asse dei beni caduti in successione.
Per il conto corrente cointestato, si applicano le regole ordinarie: alla morte di un cointestatario, la quota parte del saldo spettante al defunto cade in successione, salvo eventuali accordi differenti tra i cointestatari (es. patti di accrescimento).
Per i beni in comunione legale, si scioglie la comunione con la morte di uno dei coniugi ( art. 191 c. c. ) e la metà dei beni comuni (quella della moglie) ricade nell’asse ereditario.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, alla morte di Sua moglie, Ella e i figli sarete chiamati alla sua eredità limitatamente alla quota rispettiva (secondo la disciplina degli artt. 536 e ss. c. c. , “successione dei legittimari”), ma la posizione di chiamato si riferirà all’intero asse ereditario (tutti i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla defunta).
Non è ammessa la rinuncia o l’accettazione parziale: è obbligatorio accettare o rinunciare all’intera massa, senza possibilità di “scegliere” i beni o le quote provenienti da una determinata precedente successione.
Se desiderate non acquisire in proprietà determinati beni (ad esempio quelli originati dalla successione del padre della moglie), è necessario rinunciare integralmente all’eredità.
In alternativa, una volta accettata l’eredità, gli eredi sono comunque liberi di disporre dei beni, alienandoli a terzi oppure regolando tra loro i rapporti mediante divisione e/o cessioni di quote, ma tale facoltà si eserciterà solo dopo l’accettazione e la definitiva attribuzione delle quote.In presenza di specifiche esigenze familiari (ad esempio, desiderio di destinare determinati beni a specifici soggetti), si consiglia la redazione di un testamento che distribuisca i beni secondo la volontà della de cuius.
In assenza di testamento, varranno rigidamente le regole della successione legittima e i principi sopra illustrati.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it




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