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Erronea dichiarazione IVA: cosa fare?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 11 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Un contribuente ha ricevuto una comunicazione di compliance per irregolarità della dichiarazione IVA 2023, anno imposta 2022, per fatture acquisti datate 2022 e registrate nel 2022, ma ricevute sullo SDI nel 2023 per un totale IVA di € 2.000, per cui la dichiarazione IVA 2023 esponeva al rigo VL39 un credito IVA annuale di € 1.000. Occorre presentare dichiarazione integrativa IVA2023 o 2024 con l’indicazione della maggiore IVA acquisti del 2022 erroneamente detratta?


Con riguardo alla fattispecie, credo che la soluzione più corretta sia la prima, ma con una rettifica da eseguire.


A mio avviso è corretto presentare la dichiarazione integrativa IVA 2022 con ravvedimento operoso nella qualeaumentare il credito IVA da detrarre di € 2.000 (portandolo al valore totale corretto), calcolare le sanzioni (1/7 del 90% sulla maggiore imposta, se presentata entro 90 giorni dalla comunicazione) e calcolare gli interessi sul versamento tardivo oltre ovviamente a versare il totale dovuto entro i termini del ravvedimento.


Al contempo, presentare la dichiarazione integrativa IVA 2023 (se ritenuto opportuno) nella quale rettificare il credito dichiarato erroneamente al rigo VL39.


Solo attraverso detta procedura il contribuente può regolarizzare la posizione, evitare il cumulo di sanzioni e, soprattutto, chiudere ogni futura contestazione e pregiudizio fiscale sia in ordine agli importi sia all’utilizzazione del credito.


L’opzione della correzione “posticipata” nelle dichiarazioni successive non solo non mi risulta trovare supporto normativo, ma espone il contribuente a rilevantissimi rischi sia in fase di controllo automatizzato sia in contenzioso, non interrompendo né sanando la violazione originaria.

Inoltre, non presenterei integrative relative a 2024 e 2025 e non presenterei nuove LIPE per 2024 e 2025.


Infatti, con riguardo alle LIPE, essendo adempimento autonomo, non mi risulta esistere un effetto a cascata che dalle dichiarazioni imponga di ripresentare le liquidazioni relative agli anni successivi.

Solo una riflessione sulla questione SDI.


La ricezione della fattura tramite SDI nel 2023 non incide sul diritto di detrazione, bensì sulla documentazione dello stesso: se il contribuente aveva già ricevuto la fattura fisicamente nel 2022 e l’aveva regolarmente registrata in contabilità, il diritto di detrazione sorse nel 2022 e la successiva ricezione via SDI nel 2023 è un evento amministrativo che non modifica il diritto già acquisito.


Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare la detraibilità se la fattura non fosse stata correttamente documentata in carica nel periodo relativo.


Occorre verificare nei registri IVA del 2022 se la fattura era già stata registrata.

Se sì, una difesa sul punto è sostenibile.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.



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