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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Figlia residente all’estero: diritto al congedo parentale?

Lavoro con un contratto regolare a tempo indeterminato presso una società privata in Italia. Ho una compagna con la quale non sono sposato, che abita e risiede da diversi anni all’estero. Con la mia compagna abbiamo una meravigliosa bambina di 3 anni. Quale diritto ho su mia figlia con riguardo al diritto di congedo parentale visto che mia figlia risiede all’estero?


Partiamo subito dalla risposta al Suo quesito che non può che essere affermativa.

Lei ha diritto al congedo parentale, anche se Sua figlia risiede stabilmente all’estero.


Infatti, il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà da parte del datore di lavoro, al quale è lasciato solo un diritto di verifica delle modalità dell’esercizio di tale diritto (si confronti Tribunale Roma, sez. lav., 10/06/2021, n. 5732).


Inoltre, la normativa di riferimento (decreto legislativo n. 151/2001) non fa alcun richiamo, né riferimento – tra le condizioni richieste per usufruire di tale diritto – alla residenza dei genitori, o del figlio.


In particolare, l’art.28 stabilisce che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità.


Inoltre, per quel che La riguarda, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.


I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Ogni genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.


La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.


Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.


Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.


Cosa importante per il caso che La riguarda è che il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.


A partire dal 2023, con l’ultima riforma entrata in vigore, sono subentrate alcune novità.

In particolare, fino ad oggi, nei primi dodici anni di vita, questo congedo parentale può essere fruito con un’indennità pari al 30% della propria retribuzione.


Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023, dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione.

La nuova misura – che può essere fruita in alternativa tra i genitori – trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.


Si tratta di un solo mese all’80%, mentre i residui mesi di astensione facoltativa saranno retribuiti sempre al 30%.


Ora, nel Suo caso, da quanto deduco, non ha l’esigenza di ottenere il congedo “ad ore”, ma quello “a giorni”, per recarsi da Sua figlia.


Per questo Lei dovrà avvertire per iscritto il datore di lavoro almeno cinque giorni prima.

Fino a quando non ci sarà una contrattazione collettiva che regolerà le modalità, il datore di lavoro non potrà rifiutare tale richiesta.


La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato.


Il mio consiglio è quello di affidarsi agli enti di patronato che, per conto Suo, procederanno a presentare la relativa richiesta, senza il rischio da parte Sua di perder tempo e sbagliare nella compilazione della domanda.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla


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