È sempre punibile il conducente di un’autovettura che guida ubriaco nelle ore notturne? In quali casi può evitare la condanna penale?
Guidare sotto l’effetto dell’alcol è sempre pericoloso, farlo di notte può essere addirittura fatale se si pensa agli effetti che può fare l’ebbrezza sui tuoi riflessi. Tuttavia, le ore piccole non sempre possono considerarsi come un’aggravante per chi si mette alla guida ubriaco: minor traffico significa minor gente sulla strada e, quindi, minor pericolo per la salute delle altre persone. Dopo aver analizzato gli strumenti in dotazione della polizia stradale per misurare il livello di alcol in corpo e le conseguenze del fermo in stato psicofisico alterato del guidatore, esamineremo il caso di un conducente che, sorpreso alla guida di notte in stato di ebbrezza, è riuscito ad ottenere l’assoluzione dal reato contestatogli attraverso difese basate sulla mancanza di pericolosità della condotta ed uno stato di ebbrezza di poco superiore alla soglia massima consentita dalla legge. Inoltre, scoprirai se in alcuni casi è possibile evitare le conseguenze penali di una condanna.
Guida in stato di ebbrezza
A differenza di altre nazioni dove non è possibile guidare un veicolo su strada neppure con un minimo livello di tasso alcolemico, in Italia la legge consente al conducente, prima di mettersi al volante, di bere una bevanda alcolica che non inietti nel sangue un livello di alcol superiore a 0,50 grammi per litro.
Ad esempio, se bevi una birra di piccole dimensioni, con una gradazione alcolica di 4 gradi, difficilmente potranno contestarti la guida in stato di ebbrezza, in quanto la bevanda non riuscirà a superare la soglia prevista dalla legge, oltre la quale scatta la sanzione pecuniaria.
Quali strumenti vengono utilizzati per i controlli?
L’alcoltest più utilizzato dalle forze dell’ordine è l’etilometro, uno strumento che permette la misurazione del livello alcolemico nel sangue del guidatore.
Questo strumento viene comunemente chiamato anche “prova del palloncino” e il motivo risiede nello procedura del test: l’agente di polizia stradale ti chiede di soffiare all’interno di un palloncino, il quale permette di catturare una quantità di aria espirata e consente alla fiala ad esso collegata di rilevare, attraverso un preparato chimico, la quantità di alcol nel sangue.
All’alcoltest chimico si affianca l’etilometro elettronico di ultima generazione che, a differenza del primo, non utilizza alcun composto chimico, avvalendosi di gas che rilevano la presenza di alcol.
Come si giustificano i controlli?
Le forze dell’ordine hanno sempre l’obbligo di giustificare icontrolli effettuati sullo stato alterato del guidatore. Il test può essere effettuato solo quando si abbia il fondato sospetto dell’ebbrezza del conducente, in quanto deve sempre rispettarsi la riservatezza personale di quest’ultimo, oltre all’eventuale pregiudizio per la sua integrità fisica.
L’agente di polizia deve, quindi, avere sentore dello stato alterato del conducente. L’alterazione può essere presunta da qualsiasi elemento:
l’alterazione della deambulazione;
la difficoltà di movimento;
l’utilizzo di parole sconnesse;
l’alito vinoso.
Se, invece, sei coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche, gli esami del sangue vengono effettuati, su richiesta degli organi di polizia, da parte dell’ospedale, o di una struttura sanitaria ad esso equiparata.
Puoi rifiutarti di sottoporti all’alcoltest?
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest comporta la presunzione di presenza di alcol nel sangue superiore alla soglia, oltre la quale la condotta è punibile come reato. In più, il rifiuto comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo [1].
Questo rifiuto può manifestarsi sia con una espressa indisponibilità a sottoporsi al test, sia con condotte elusive attuate dal guidatore per evitare la misurazione del tasso alcolemico.
Facciamo un esempio. In un caso trattato dalla Cassazione [2], per sfuggire ai controlli, il guidatore aveva, per diverse volte, aspirato, anziché soffiato come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico. I giudici non hanno potuto che confermare quanto sostenuto dalle sentenze precedenti: il rifiuto, sottoforma di elusione, è considerato equivalente al rifiuto espresso.
Conseguenze della guida in stato di ebbrezza
Superata la soglia consentita dalla legge, vai incontro a delle sanzioni, sia economiche, che penali [1]:
l’esistenza di un livello superiore a 0,50 e non superiore a 0,80 grammi di alcol per litro di sangue ti costringerà al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 544 a euro 2.174, oltre che alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
l’esistenza di un livello superiore a 0,80 e non superiore a 1,50 grammi per litro ti obbligherà al pagamento di un’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi e alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno 5;
l’esistenza di un livello superiore a 1,50 grammi per litro comporterà l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida sarà revocata se, nei due anni successivi alla prima violazione, sarai fermato, per la seconda volta, ubriaco al volante. Se l’auto guidata non è di tua proprietà, la sanzione economica sarà addirittura raddoppiata.
Ubriaco di notte: sei sempre punibile?
La vicenda ha coinvolto un automobilista che, in piena notte, si era messo alla guida ubriaco, con un livello di alcol pari a 0,82 grammi per litro. Dopo esser stato imputato penalmente, il guidatore si difendeva davanti ai giudici rilevando, a sua discolpa, il fatto che:
fosse la prima volta;
non aveva cagionato danno alcuno;
aveva oltrepassato di soli 0,02 centesimi il limite legale di stato di ebbrezza, oltre il quale la condotta è prevista come reato;
vi era poco traffico e, quindi, non vi era pericolo concreto per gli altri guidatori.
Nonostante tutto, le difese del guidatore non venivano accolte e, quindi, il guidatore si vedeva costretto a ricorrere alla Cassazione che, riconoscendo le ragioni dell’imputato, riconosceva la mancanza di punibilità. La Cassazione [3], oltre ad accogliere pienamente le ragioni poste a difesa del guidatore, ha affermato che la condotta doveva ritenersi di lievissima entità, in quanto non era stata segnalata alcuna manovra rischiosa da parte del conducente. Quindi, il guidatore veniva assolto dal reato, scampando per la seconda volta il pericolo.
Note
[1] Art.186 Codice della strada
[2] Corte di Cassazione, sez. penale, n.5409/15 del 27.01.2015
[3] Corte di Cassazione, sez. penale, n.22080/19 del 21.05.2019
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