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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Il pignoramento presso terzi

Quali sono le modalità di svolgimento e i vantaggi di questa particolare procedura esecutiva?


La soddisfazione del proprio credito è, sempre, un’operazione difficile: se da un lato porti pazienza nei confronti del tuo debitore, dall’altro, devi pensare al tuo patrimonio e alla tua impresa. Così, dopo aver atteso invano settimane e mesi, non puoi fare altro che recarti da un legale, esperto in recupero del credito, che procederà ad indagare nei confronti del tuo debitore al fine di verificare l’esistenza di un patrimonio aggredibile.

Per agevolare il creditore, il legislatore ha ideato diverse modalità di recupero del credito giudiziale a seconda dell’esito dell’indagine finanziaria effettuata: appartamenti, mobili, autovetture sono solo alcuni dei beni che possono essere pignorati ai danni del debitore. Tra queste modalità, la più conveniente, in termini di efficacia e costi legali, è senza dubbio il pignoramento presso terzi. In questo articolo, scoprirai le modalità e la procedura di questo particolare pignoramento.


Indice


3. Le fasi



In cosa consiste il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi rientra nella grande famiglia delle procedure esecutive, utili a permettere al creditore di soddisfarsi nei confronti del proprio debitore.


A differenza delle altre varietà di esecuzione, dove il rapporto resta circoscritto tra debitore e creditore, in questa tipologia di pignoramento il rapporto viene esteso ad un soggetto terzo, estraneo al rapporto originario.


In pratica, la particolarità di questa procedura risiede nel fatto che potrai agire nei confronti del debitore del tuo debitore, senza che tu debba giustificare alcun preventivo titolo autorizzativo nei confronti di quest’ultimo.


Esempi di pignoramento presso terzi

Sono vari i casi di pignoramento presso terzi che, nella realtà, possono essere avviati nel nostro sistema giudiziario al fine di recuperare il credito vantato nei confronti del nostro debitore.

Vediamone alcuni.


Il pignoramento della pensione e dello stipendio

Forse, la più diffusa nelle aule giudiziarie, questa procedura consiste nel pignoramento del quintodell’importo percepito in busta paga o a titolo di indennità pensionistica.


Mentre per lo stipendio non dovremo preoccuparci dell’importo percepito dal debitore, per quanto riguarda la pensione, occorrerà verificare se l’importo percepito sia superiore al limite imposto dalla legge, sotto il quale la pensione è considerata impignorabile, perché necessaria a garantire un sostegno minimovitale per la persona.


Il pignoramento del conto corrente

Altro caso classico di pignoramento presso terzi è quello rivolto all’istituto di credito presso il quale il tuo debitore ha acceso un conto corrente; stesso discorso vale per i libretti postali esistenti presso Poste Italiane.


Nel caso in cui il conto, o il libretto di risparmio, dovesse risultare cointestato con altro soggetto, allora si procederà al pignoramento della metà delle giacenze, operando una sorta di presunzione di contitolarità al 50%.


Il pignoramento del canone di locazione

Una forma un po’ meno frequente di pignoramento presso terzi è quella relativa al canone che il tuo debitore eventualmente percepisce da un soggetto terzo a cui ha dato un immobile in locazione. Occorrerà, qui, fare attenzione all’avvenuta registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, in quanto il contratto non registrato è considerato nullo per la legge; questo significa che il padrone di casa potrebbe anche sostenere, dinanzi al giudice dell’esecuzione, di non essere titolare di alcun credito, proprio perché non esiste alcun contratto valido. Il che comporterà che il pignoramento si chiuderà con esito negativo.


Le fasi

Vediamo come si svolge questa particolare procedura, secondo quanto stabilito dal Codice di procedura civile, distinguendo il caso in cui il terzo pignorato confessi la sua posizione debitoria e il caso in cui disconosca il rapporto col tuo debitore.


Fase iniziale

La prima fase consiste nell’avviare la procedura esecutiva, non prima, però, di aver notificato:

  • il titolo esecutivo che ti fa assumere la qualifica di creditore;

  • l’atto di precetto con il quale avvertire il tuo debitore che, se non adempierà nei successivi dieci giorni, procederai con il pignoramento dei suoi beni.

Solo dopo il decorso del termine comandato dal nostro legislatore, il tuo avvocato potrà redigere l’atto di pignoramento presso terzi.


In questo atto:

  • si racconteranno i fatti che hanno comportato l’insorgere del rapporto debitorio;

  • si indicherà il bene che si intende pignorare ai danni del debitore;

  • si indicherà un’udienza davanti al tribunale competente (residenza, o sede del debitore) presso il quale il debitore potrà comparire;

  • si avvertirà il terzo dell’obbligo di trasmettere una dichiarazione che attesti, o meno, il rapporto debitorio con il tuo debitore;

  • si avvertiranno il debitore e il terzo di tutti gli obblighi connessi alla procedura esecutiva quali, ad esempio, la custodia dei beni che saranno pignorati, l’avvertimento di non poterne fare uso se non con l’autorizzazione del giudice, la possibilità di depositare una somma di denaro per il loro svincolo;

  • l’indicazione della residenza, o della sede, del debitore e del terzo per permettere all’ufficiale giudiziario di portarli a conoscenza della procedura esecutiva.

Una volta preparato l’atto, il tuo legale si recherà all’ufficio notifiche del tribunale competente per territorio munito:

  • del titolo che dimostri il tuo diritto di credito;

  • del precetto notificato al debitore;

  • dell’atto di pignoramento, formato da un originale e dalle copie da notificare a debitore e terzi pignorati.

Fase introduttiva

Una volta notificato l’atto di pignoramento, dovrai ritirare l’originale presso l’ufficio notifiche del tribunale, unitamente al titolo e al precetto. Da questo momento, decorreranno trenta giorni per iscrivere la procedura esecutiva al ruolo generale del tribunale, pena l’inefficacia del pignoramento stesso.


Per tali ragioni, prima di procedere al ritiro, si attende la dichiarazione del terzo che confermi o meno il rapporto debitorio e, quindi, l’esistenza di un credito da pignorare. In questo modo, valutata l’attendibilità di quella dichiarazione, potrai decidere di iscrivere il pignoramento o di risparmiare il denaro occorrente per far fronte alle marche da bollo occorrenti per avviare la procedura.


Una volta optato per l’iscrizione del giudizio, dovrai attendere la comunicazione della cancelleria che trasmetterà:

  • il numero del registro generale con il quale poter individuare la procedura,

  • il giudice dell’esecuzione designato,

  • la data di udienza effettiva, a seconda del numero di cause già esistenti e al carico di lavoro del giudice.

Fase finale

La procedura esecutiva è caratterizzata dalla celerità delle operazioni: solitamente, si conclude in un’unica udienza, a meno che non siano stati riscontrati problemi di notifica dell’atto.


Lo scenario può mutare a seconda del comportamento del terzo pignorato e del debitore.


Opposizione del debitore

Può accadere che, in questa fase, il tuo debitore presenti opposizione al pignoramentocontestando il tuo diritto ad agire esecutivamente e chiedendo la sospensionedella procedura. In tal caso, prima di giudicare sull’esecuzione e sulla dichiarazione del terzo, il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione, attraverso una valutazione sommaria dei fatti riportati dal debitore e dalla difesa del creditore.


Se il giudice non sospenderà l’esecuzione, potrà pronunciarsi sul pignoramento; se, invece, sospenderà l’esecuzione, assegnerà un terminealle parti per introdurre un giudizio ordinario, finalizzato ad approfondire le eccezioni del debitore.


Dichiarazione di terzo positiva

Se il terzo dovesse trasmettere dichiarazione con la quale riconosca di essere debitore del tuo debitore, il giudice – in mancanza di opposizioni – procederà ad emettere ordinanza diassegnazione delle somme pignorate, così come indicate dal terzo, liquidando anche le speselegali da te sostenute per avviare la procedura in questione.


Dichiarazione di terzo non pervenuta

Se il terzo non trasmette la dichiarazione, il giudice ti onererà alla rinotifica dell’atto di pignoramento e del provvedimento con il quale ti obbliga a comunicare nuovamente il pignoramento, al fine di permettere a questi di presenziare in tribunale e dichiarare al giudice se è debitore o meno del tuo stesso debitore.


Se anche alla successiva udienza dovesse omettere la dichiarazione, ma tu sei certo dell’esistenza di quel rapporto debitorio, potrai produrre le tue prove al giudice, al fine di permettere a questi di valutare l’esistenza indiscutibile del rapporto tra il tuo debitore e il terzo, e così emettere ugualmente un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.


Dichiarazione di terzo negativa

Se, invece, la dichiarazione trasmessa riporta l’assenza di qualsiasi legame tra debitore e terzo, l’unica soluzione per salvare la procedura rimane quella di contestare tale dichiarazione. In questo caso, il giudice avvierà un sub-procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, simile al caso in cui la dichiarazione non sia pervenuta per nulla. In quel sub-procedimento, dovrai provare il rapporto che smentisce la dichiarazione negativa trasmessa dal terzo.


Facciamo un esempio.


 

Esempio

Se hai proceduto al pignoramento nei confronti di un soggetto che presumi essere il datore di lavoro del tuo debitore, e questi dovesse smentire tale assunto, dovrai produrre, o farti autorizzare ad assumere informazioni dagli enti competenti a conoscere dei rapporti di lavoro regolarizzati, come il centro per l’impiego o anche l’Inps, o dovrai citare testimoni che possano confermare il rapporto di lavoro, come i colleghi del debitore.


 

Grazie a quelle prove, dimostrerai l’inattendibilità della dichiarazione del terzo e, quindi, potrai ottenere l’ordinanza di assegnazione che ti permetterà di soddisfare il tuo credito.





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