In cosa consiste questa tipologia di emissione del titolo e quali sono i limiti di emissione e versamento?
E’ sempre piacevole ricevere un assegno: significa che siamo stati pagati per una fornitura o un servizio effettuato. Tuttavia, quando ricevi un classico assegno (ordinario) hai sempre quel timore di non essere pagato una volta che lo presenti all’incasso, poiché privo della provvista necessaria ad ottenere il pagamento della banca, mentre quando l’assegno è circolare questa paura viene meno, consapevole del fatto che la provvista è stata versata prima dell’emissione del titolo. Ma non tutti sanno che esiste un’altra tipologia di emissione dell’assegno: l’assegno sbarrato. In questa sede, dopo aver analizzato questo titolo di credito, i termini di presentazione dello stesso e le sanzioni in caso di emissione di assegno privo di provvista, scoprirai cos’è l’assegno bancario con sbarramento speciale, quali sono le sue funzionalità e come deve essere redatto, per poi analizzare le conseguenze di una sua illegittima emissione.
Cos’è l’assegno?
È un documento cartaceo con il quale un soggetto, definito traente, ordina alla Banca (detta, trattaria) di pagare la somma indicata in quell’atto al portatore legittimo del titolo (denominato beneficiario). Ovviamente, per poter rilasciare tale documento, occorre il preventivo rilascio di un blocco di assegni (chiamato carnet) direttamente dalla banca trattaria.
L’assegno è composto da:
luogo e data di emissione,
l’importo da pagare in cifre e lettere,
il nome del beneficiario,
la firma del traente.
Quanti modelli di assegno esistono?
Possiamo avere due classici tipi di assegno:
quello bancario (il più comune) emesso dal titolare di un conto corrente bancario a cui l’assegno è collegato; una volta versato questo assegno, le somme indicate nel documento saranno direttamente prelevate dalla giacenza economica presente in quel conto. Tuttavia, come anticipato, non vi è certezza del pagamento al momento della presentazione in banca, poiché non vi è certezza del fatto che quel conto abbia tutte le somme necessarie a coprire il pagamento del titolo;
quello circolare, emesso solo dopo che l’istituto di credito ha incassato le somme necessarie a coprire la provvista; in questo caso, le somme che si promettono, sono già possedute dalla Banca che le custodisce come un garante, in attesa che vengano riscosse dal portatore legittimo di quel titolo. Come puoi vedere, questo assegno non ha la necessità di essere collegato ad un conto corrente e, pertanto, qualsiasi soggetto potrà ottenerlo, consegnando le somme alla banca che poi emetterà il titolo e lo pagherà al beneficiario.
Cosa succede se l’assegno è privo del rapporto di provvista?
Per scambiare l’assegno con il denaro indicato in esso, occorrerà la presenza del cosiddetto rapporto di provvista e cioè che il conto corrente ad esso collegato sia provvisto di denaro sufficiente al pagamento. Diversamente, quell’assegno verrà restituito con la dicitura impagato.
Diverse sono le conseguenze in questo caso per chi emette un assegno cabriolet:
una sanzione amministrativa che varia da 516 euro a 3.099 euro, che può aumentare se l’importo del titolo supera i 10.329 euro, o se l’impagato è frutto di una condotta reiterata del traente;
il protesto dell’assegno e, cioè, un atto pubblico e formale con il quale un Notaio (o altro Pubblico Ufficiale) attesta il mancato pagamento del titolo presso il registro informatico dei protesti;
l’emissione di provvedimenti di interdizione pubblica nei confronti del traente dell’assegno;
il pagamento di una penale, pari al 10% dell’importo indicato nell’assegno, e non pagato;
l’eventuale ordine di revoca dell’autorizzazione da parte della Banca ad emettere assegni, con la conseguente richiesta di restituzione del carnet d’assegni in possesso del traente;
la segnalazione di cattivo pagatore alla Centrale di Allarme Interbancaria, che provocherà l’impossibilità di ottenere finanziamenti per l’avvio di ulteriori attività commerciali, ad esempio.
Entro quando bisogna presentare l’assegno?
L’assegno deve essere presentato entro un determinato termine [1], che varia a seconda che l’assegno venga emesso su piazza o meno:
se è emesso su piazza, ovvero il Comune di emissione dell’assegno è lo stesso in cui ha sede la Banca dove lo stesso titolo è tratto, allora dovrà essere portato all’incasso entro otto giorni dalla data di emissione;
se l’assegno è pagabile fuori piazza, ossia in un Comune differente da quello di emissione, allora il termine a disposizione per il portatore si allunga a quindici giorni;
inoltre, se l’assegno è emesso in un territorio soggetto alla sovranità italiana compreso nel bacino del Mediterraneo, allora dovrà essere portato all’incasso nel termine di trenta giorni;
se l’assegno è emesso negli altri territori, comunque, soggetti alla sovranità italiana, il termine si prolungherà a sessanta giorni;
infine, se l’assegno bancario è emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile dovrà essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso, o in diversi continenti.
Se questi termini non vengono rispettati, allora il traente potrà ordinare al trattario (la Banca) di non pagare più quell’assegno e, se quest’ultimo risulterà privo di provvista, nessuna conseguenza potrà scaturire in capo al traente [2].
Cos’è lo sbarramento di un assegno e a cosa serve?
L’assegno sbarrato (con due linee nella parte anteriore del titolo) permette al traente, o al portatore dell’assegno bancario di garantire l’osservanza di particolari cautele intese a ridurre il rischio di pagamento a portatori illegittimi, oltre al fatto che il traente otterrà una garanzia maggiore in caso di smarrimento del titolo cartolare.
Lo sbarramento può essere di due tipi:
generale, se viene semplicemente sbarrato, ovvero se viene sbarrato con l’indicazione della parola “banchiere”, o altro sinonimo; in questo caso, l’ultimo giratario dell’assegno deve essere un banchiere o un cliente del trattario;
speciale, se lo sbarramento contiene il nome specifico di un banchiere; in questo caso, il pagamento deve essere effettuato al banchiere il cui nome è scritto tra le due sbarre.
A differenza dell’assegno non trasferibile, che non può essere incassato da altri soggetti, con lo sbarramento si limita la possibilità di incassare il titolo ai soli soggetti conosciuti dalla banca dati bancaria di riferimento.
Occorre precisare che lo sbarramento dell’assegno ammette l’indicazione di un solo banchiere, diversamente risultando illegittima tale pratica. Infatti, la legge indica che tra due sbarre vada scritto il nome di un banchiere (singolare), così togliendo dubbi ad interpretazioni differenti [3].
Conseguenze dell’indicazione di due banchieri in un assegno sbarrato
La giurisprudenza, da ultimo [4], si è occupata del caso in cui un assegno sbarrato in via speciale indichi due istituti bancari diversi. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, confermato che la clausola di sbarramento speciale dell’assegno bancario ammette l’indicazione del nome di un solo banchiere al quale possa eseguirsi il pagamento, così avallando l’interpretazione univoca che permette la legge [3]. La conseguenza di tale violazione è che colui che abbia subito danni deve esserne risarcito, nei limiti della somma portata dall’assegno, dall’istituto che illegittimamente ha permesso il versamento dell’assegno.
Spetterà poi al Giudice del tribunale, in presenza di un assegno con sbarramento speciale recante il nome di due banchieri ed illegittimamente incassato, valutare le responsabilità delle banche coinvolte, nonché l’eventuale concorso colposo del danneggiato alla produzione del danno.
Note
[1] Art. 32, Regio decreto n. 1736 del 1933
[2] Art. 46, Regio decreto n. 1736 del 1933
[3] Art. 40, Regio decreto n. 1736 del 1933
[4] Corte di Cassazione, n.33352 del 21 dicembre 2018
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