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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Licenziamento rifiuto trasferimento

È possibile per il lavoratore opporsi allo spostamento della sede lavorativa deciso dal proprio datore di lavoro?


Hai trovato il lavoro dei tuoi sogni ed hai comprato casa nel paese in cui ha sede l’azienda presso cui lavori, magari accendendo un cospicuo finanziamento. Insomma, hai oramai fissato i piani per il futuro, stabilendo definitivamente la tua vita vicino alla sede di lavoro. Ma cosa accadrebbe se il tuo capo decidesse di trasferirti altrove? Ovviamente, ti crollerebbe il mondo addosso. Magari ti stai chiedendo se potresti opporti alla sua decisione. In questo articolo, vedrai in quali casi il datore di lavoro può trasferire legittimamente un lavoratore altrove, scoprendo la giurisprudenza esistente sul tema. Infine, scoprirai quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto. In particolare, vedrai se per il licenziamento rifiuto trasferimento del lavoratore esiste una tutela prevista dal legislatore.



Sede di lavoro

All’interno del contratto di lavoro, sottoscritto tra lavoratore e datore di lavoro, vengono indicati alcuni elementi utili ad individuare il rapporto che si andrà a creare:

  • l’inquadramento del lavoratore;

  • il contratto collettivo di lavoro che sarà applicato;

  • la retribuzione prevista;

  • le ore di lavoro;

  • la sede presso cui sarà svolta l’attività lavorativa;

  • e tanto altro.


Con in mano il contratto, sei già a conoscenza di quale sarà il tuo futuro sia a livello economico che logistico.


Non sempre la sede di lavoro corrisponde alla sede legale dell’azienda, datrice di lavoro. Anzi, capita spesso che i due indirizzi non coincidano, soprattutto nelle grandi imprese.


A ciò aggiungi il fatto che, oltre alla classica sede lavorativa, intesa come il luogo in cui il datore di lavoro ha identificato una sede legale, oppure operativa, negli ultimi anni si è fatta spazio una nuova tipologia: il telelavoro. Con questo sistema innovativo, molti lavoratori vengono staccati fisicamente dall’azienda svolgendo la propria attività da casa con una propria flessibilità organizzativa, anche se sempre sotto le direttive del proprio datore di lavoro.


Quando puoi essere trasferito?

Può succedere che in capo al datore di lavorosopraggiungono delle esigenze aziendali particolari che lo costringono a fare delle modifiche all’interno dell’impresa, procedendo con il trasferimento di alcuni lavoratori in altre sedi. Tuttavia, per evitare che il trasferimento sia utilizzato impropriamente, sulla base di un semplice capriccio del boss,il legislatore ha fissato dei paletti. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive [1].


Solitamente, il trasferimento viene comunicato con un preavviso congruo, in modo tale da permettere al lavoratore di organizzare il trasloco personale e professionale presso l’altra sede. Tuttavia, il mancato termine di preavviso, anche se previsto dalla contrattazione collettiva, non provoca la nullità del trasferimento – la cui legittimità dipende esclusivamente dall’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive – ma solo il diritto del lavoratore ad essere tenuto indenne economicamente dal disagio procurato dal mancato preavviso.


Diverso è, invece, il caso in cui sia il lavoratore a chiedere il trasferimento, magari per incompatibilità ambientale con i colleghi, per disorganizzazione del lavoro nella sede originaria, o per il pericolo di lesione del proprio prestigio professionale. In questo caso, la decisione favorevole del capo sul trasferimento non sarà oggetto di controllo sull’esistenza di una concreta motivazione tecnico-produttiva nel trasferimento.


Trasferimento come sanzione disciplinare

L’aver vincolato il trasferimento a ragioni di natura esclusivamente aziendale consegue ad una volontà esplicita del legislatore di evitare che il datore di lavoro potesse utilizzare – come ha fatto nel passato – l’istituto del trasferimento per ragioni punitive.


In questo senso, non potrai subire un trasferimento per ragioni disciplinari, né il tuo capo potrà giustificare il provvedimento senza dar prova delle esigenze aziendali richieste dal legislatore [1]. Se dovesse farlo, tu potresti impugnare quel provvedimento davanti al tribunalecompetente per ottenere la sua nullità. In questa eventualità, il datore di lavoro dovrà provare la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le ragioni giustificatrici che hanno portato a quella decisione.


Non devi, però, confondere il trasferimento per ragioni disciplinari con quello derivato da ragioni di incompatibilità comportamentale del lavoratore. In quest’ultimo caso, il trasferimento potrebbe essere legittimo poiché finalizzato ad evitare una disorganizzazione dell’unità produttiva presso cui lavori.


Facciamo un esempio. Il trasferimento del lavoratore disposto per risolvere il conflitto con altro dipendente, magari sfociato in una causa civile o penale, sebbene non strettamente inerente all’ambito lavorativo, è considerato legittimo, in quanto suscettibile di determinare disservizi all’interno della sede dove i lavoratori prestano l’attività lavorativa [2].


Come puoi tutelarti dal trasferimento?

Innanzitutto, molti contratti collettivi consentono al lavoratore trasferito di richiedere, entro un determinato termine dalla comunicazione del provvedimento, il riesame delle ragioni del trasferimento. Questo riesame potrebbe esserti utile, soprattutto se la richiesta viene formulata in modo corretto e specifico, magari con l’aiuto di un avvocato che esponga la questione in modo legale.


Dopodiché, se il riesame dovesse essere rigettato, avresti sempre la possibilità di fare causa in tribunale, dimostrando l’insussistenza delle ragioni tecniche, o produttive, giustificatrici di quel provvedimento.


Tra l’altro, essendo il rapporto di lavoro un contratto a prestazioni corrispettive (il lavoratore svolge un’attività per conto del datore in cambio di uno stipendio), nell’eventualità in cui il trasferimento fosse adottato in violazione di legge [1], il lavoratore potrebbe eccepire l’inadempimento datoriale e, quindi, rifiutarsi di obbedire. Ovviamente bisogna essere sicuri dell’illegittimità del trasferimento e valutare correttamente le circostanze concrete, magari con l’aiuto di un professionista.


Rischi il licenziamento se rifiuti di trasferirti?

La risposta secca è si. Se rifiuti la decisione legittima del tuo datore di lavoro di trasferirti presso altra sede operativa, allora potresti rischiare il provvedimento estremo del licenziamento.


Diverso è il caso del rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso altra sede in caso di trasferimento deciso in violazione di legge [1]. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato [3].


È, inoltre, considerato illegittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di prendere servizio presso la nuova sede lavorativa, se al momento del licenziamento è pendente un contenzioso sul trasferimento stesso, in quanto il rifiuto, in questo caso, non può essere considerato un inadempimento grave del lavoratore [4].


Note

[1] Art. 2103 cod. civ.

[2] Cass. civ., sez. lav., n. 27226/2018 del 26.10.2018

[3] Trib. Isernia, sez. lav., n. 104/2018 del 16.03.2018

[4] Cass. civ., sez. lav., n. 18823/2018 del 16.07.2018

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