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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Macchina davanti passo carrabile: chi chiamare?

Cosa fare se l’accesso al proprio garage è impedito da un’autovettura parcheggiata, nonostante il divieto di sosta?


Avere un garage sotto casa è un bene di lusso: hai la possibilità di mettere al riparo la tua auto e, in più, non hai pensieri di parcheggio. Ma questo lusso viene meno se non rispettato dagli altri compaesani. Succede, infatti, non di rado, che qualcuno, incurante dei divieti di sosta esistenti, decida di parcheggiare la propria autovettura dinanzi al tuo garage, sebbene munito del relativo cartello indicante il passo carrabile, privandoti della possibilità di uscire con il tuo veicolo. Le conseguenze possono essere più o meno gravi: da una cena saltata all’ipotesi peggiore di una emergenza di salute che, in presenza di questo ostacolo, ti costringa a chiedere aiuto per strada. In questo articolo, dopo aver analizzato il passo carrabile e la procedura per vietare ad altri la sosta davanti al tuo accesso, vedrai cosa fare quando trovi macchina davanti passo carrabile: chi chiamare?



Cos’è un passo carrabile?

Il Codice della strada descrive il passo carrabile come un accesso ad un’area laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli [1]. In pratica, si tratta di uno sbocco di un’area privata, idonea allo stazionamento, o alla circolazione di un veicolo, che confluisce in una strada, o in un’altra area pubblica.


Oltre al Codice stradale, si è interessata alla definizione del passo carrabile anche la legge tributaria [2] che lo ha definito come un manufatto, o un taglio del marciapiede, o una modifica del piano stradale, inteso a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.


Da questa definizione, possiamo estrapolare due tipi di passo carrabile:

  • passo carrabile ordinario che, appunto, taglia il marciapiede, o un tratto stradale con un’opera visibile;

  • passo carrabile a raso che non incide sulla struttura della strada e, quindi, si collega allo stesso livello dell’area pubblica all’interno del quale confluisce.


Divieto di sosta davanti a passo carrabile

Per vietare ad altri di parcheggiare dinanzi al tuo passo carrabile non è sufficiente andare in un negozio, comprare un cartello raffigurante il divieto di sosta e affiggerlo davanti al proprio garage, ma dovrai prima ottenere la relativa autorizzazione da parte del Comune del luogo in cui è situato il garage.


Infatti, secondo la legge [3], i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.


Dovrai presentare la domanda all’ufficio di protocollo, allegando:

  • la planimetria dell’immobile e dell’accesso;

  • la documentazione fotografica dell’accesso;

  • le immancabili marche da bollo richieste dalla legge.

Dopodiché, gli uffici addetti eseguiranno le opportune verifiche e, in caso positivo, rilasceranno l’autorizzazione e l’apposito cartello da affiggere sul proprio accesso, dinanzi al suolo pubblico. Grazie a quel cartello porterai a conoscenza dei terzi il divieto di parcheggio posto davanti alla tua proprietà e, in caso di trasgressione, potrai far valere i tuoi diritti.


Sono validi i cartelli privi dell’autorizzazione?

Ti sarà capitato molte volte di vedere dei cartelli di divieto di sosta differenti, per contenuto, tra loro. E ti sarai sicuramente chiesto se esista un cartello prescritto dalla legge, o se basta comprare la segnaletica, in una qualsiasi attività commerciale, per essere in regola con la legge.


Ebbene si, oltre al titolo autorizzativo rilasciato dal comune, necessario per vietare il parcheggio a terzi guidatori, il cartello necessita di determinati requisiti per essere conforme alla legge:

  • il nome e lo stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;

  • il numero dell’autorizzazione;

  • la scritta “passo carrabile”;

  • il segnale di divieto di sosta.

Senza queste informazioni, il segnale non solo non avrà valore legale e, quindi, permetterà a terzi di parcheggiare davanti casa tua, ma ti esporrà a delle sanzioni amministrative da euro 41 a euro 168 [3]; mentre in caso di affissione di cartelli acquistati presso negozi privati, quali tabacchini (e non ottenuti direttamente dall’ente titolare del relativo potere autorizzativo), rischierai di pagare da un minimo di euro 168 ad un massimo di euro 674 [4].


Alle stesse conseguenze incorrerai nel caso in cui l’autorizzazione ci sia, ma sia assente il cartello indicante gli estremi dell’atto concessorio. Inoltre, non potrai far sanzionare il guidatore, poiché il fine specifico di quel cartello è far distinguere a terzi le zone di divieto, dalle zone di libertà di parcheggio. E così, in presenza di un garage privo di qualsiasi segnaletica, il terzo potrà, tranquillamente, sostare dinanzi all’accesso privato, lasciando spazio sufficiente e, comunque, non inferiore ad un metro, per il passaggio pedonale.


Questi obblighi, e i relativi divieti, operano sia per il passo carrabile ordinario, che per quello a raso, non essendoci differenze di trattamento con riguardo alla differente natura. In questo caso, la differenza di trattamento opera solo dal punto di vista tributario, in quanto il passo carrabile ordinario, differentemente da quello a raso, è onerato dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Il motivo è semplice: il passo ordinario occupa parte del tratto stradale destinato all’uso pubblico, danneggiando gli interessi della collettività, mentre quello a raso no.


Cosa fare se trovi macchina davanti passo carrabile?

Se sei in regola con l’autorizzazione e la segnaletica, potrai far valere i tuoi diritti e, così, ottenere la rimozione della macchina in sosta davanti al tuo passo carrabile. Basterà una semplice chiamata ai vigili urbani che, una volta giunti sul posto, e verificata l’esistenza di tutte le autorizzazioni del caso, procederà ad identificare il proprietario dell’auto e a convocare il carroattrezzi per il relativo asporto forzato della macchina.


Se, poi, il proprietario della vettura non volesse spostare l’auto, o non dovesse rendersi reperibile, potresti anche pensare a sporgere querela per il reato di violenza privata. Questo reato si configura quando, per effetto di violenza, si costringe taluno a tollerare od omettere qualcosa. Nello specifico, la condotta che ti impedirebbe l’uscita dal passo carraio, costringendoti a non muoverti, integrerebbe l’elemento della violenza e, quindi, gli estremi del reato.


 

Note

[1] Art. 3, n. 37, Cod. Str.

[2] D. lgs. n. 507/1993.

[3] Art. 22, comma 12, Cod. Str.

[4] Art. 22, comma 11, Cod. Str.



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