Naspi anticipata e debiti col fisco: cosa succede?
- Salvatore Cirilla
- 12 feb
- Tempo di lettura: 2 min
Ho richiesto la naspi anticipata e scopro oggi che però verrà trattenuta in toto perchè ho debiti con l’agenzia delle entrate. Cosa posso fare? Posso rinunciare alla naspi anticipata e chiedere la ordinaria, che da quello che ho capito viene pignorata solo per un quinto. O comunque come posso risolvere visto che ovviamente ci contavo
In riscontro al Suo quesito, Le rappresento quanto segue.
Quando l’INPS deve effettuare pagamenti di importo elevato, opera la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973: in sintesi, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro (valutati al netto di ritenute) verifica se il beneficiario ha cartelle/ruoli scaduti almeno pari alla soglia e, in caso positivo, segnala all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’azione di recupero.
Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’inadempimento, l’INPS sospende il pagamento fino a concorrenza del debito comunicato per 60 giorni, in attesa dell’ordine di versamento/pignoramento; se entro 60 giorni non arriva l’atto, l’importo trattenuto viene sbloccato.
Il punto decisivo, però, è questo: per la NASpI anticipata, l’INPS (recependo l’orientamento giurisprudenziale) ritiene che il credito abbia natura di contributo/incentivo, e dunque non si applicano i limiti di pignorabilità tipici dei redditi da lavoro (art. 545 c.p.c.).
In particolare:
le somme di NASpI anticipata perdono la natura di prestazione “a sostegno del reddito” e assumono quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
conseguentemente, sono pignorabili fino a concorrenza del credito.
Coerentemente, in sede di verifica 48-bis, l’INPS “trattiene fino a capienza l’intero importo del credito comunicato” dall’Agente della riscossione, senza applicare i limiti dell’art. 545 c.p.c..
Questo spiega perché Lei abbia ricevuto l’informazione della trattenuta integrale: non è un’eccezione “anomala”, ma l’effetto della qualificazione della NASpI anticipata come incentivo pignorabile integralmente.Sul piano “giuridico-sostanziale”, la NASpI anticipata è un modo alternativo di fruizione (capitale una tantum anziché ratei): se già liquidata/pagata, non è realisticamente “convertibile” a posteriori negli stessi mesi di trattamento.
Sul piano “procedurale”, invece, se il pagamento non è ancora stato disposto, è opportuno tentare subito (Contact Center / Patronato / sede INPS) una rinuncia/revoca della domanda di anticipazione e chiedere il ripristino della NASpI ordinaria.
In concreto, è una corsa contro lo stato di lavorazione: se l’anticipazione è ancora “in istruttoria”, le chance aumentano.
Se i debiti sono effettivamente dovuti, per “sbloccare” o ridurre l’impatto bisogna valutare una strategia di regolarizzazione (anche provando la rateizzazione sapendo di pagare solo la prima rata) e verificare se, una volta regolarizzata la posizione, l’Agenzia rilasci comunicazioni utili allo sblocco della procedura.
Infatti, in questi casi, molti contribuenti optano per la rateizzazione del debito che porta allo svincolo immediato delle somme trattenute.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.




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