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Occupazione porzione terreno: come tutelarsi?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 7 dic 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Nel 1994 ho ereditato da mia zia un pezzo di terreno confinante con altra persona che ha terreno recintato. Facendo una misura del mio terreno confinate con questo recintato è stato verificato (da catasto) che la recinzione occupa una porzione maggiore. Posso rivalermi sul proprietario del terreno recintato per riavere i metri che mi sono stati sottratti?


Il catasto, ai sensi dell’art. 950 c. c., ha valore meramente indiziario e non costituisce una prova definitiva in ordine alla reale estensione e ai confini dei fondi.


La giurisprudenza è costante nell’affermare che le risultanze catastali servono “solo come strumento sussidiario ai fini identificativi” e che l’autorità dell’intestazione catastale non è idonea di per sé a dimostrare l’effettiva proprietà, la quale va accertata in base a titoli di provenienza e situazione reale dei luoghi.


Il primo passo necessario è accertare la reale collocazione del confine tra le proprietà.


In base all’art. 950 c.c. “quando due fondi confinanti appartengono a diversi proprietari e sorge contestazione sul confine fra essi, ciascuno dei proprietari può chiedere che il confine sia stabilito giudizialmente. A tale scopo il giudice si attiene al titolo e, in mancanza, alla situazione di fatto”.


Ne consegue che:

  • il titolo di proprietà (ad es. compravendita, successione, divisione) rappresenta la fonte primaria;

  • in assenza di certezza nei titoli, si ricorre agli elementi materiali presenti sui luoghi (recinzioni, opere, coltivazioni, ecc. );

  • nel caso in cui la recinzione sconfinasse rispetto a quanto risulta da titoli e dal catasto, sarà necessario avvalersi dell’operato di un tecnico (geometra) incaricato di eseguire una perizia, ponendo a confronto titoli, mappe catastali e rilievo dei luoghi.

Nel caso in cui emerga, da indagine tecnica supportata dai titoli, che vi sia stato uno sconfinamento e che la recinzione insista su terreno che, invece, dovrebbe appartenere all’istante, si rendono esperibili le seguenti azioni:

  • azione di rivendicazione (  948 c. c. ): è l’azione concessa al proprietario, che si ritiene spossessato (del tutto o in parte) del fondo, per ottenere la restituzione della porzione indebitamente posseduta dal vicino. Trattandosi di azione petitoria, l’onere probatorio a carico dell’attore è particolarmente oneroso: occorre dimostrare la propria proprietà e la relativa estensione;

  • azione di regolamento di confini (art. 950c.): qualora la contestazione sia unicamente in ordine alla esatta delimitazione del confine, è sufficiente la titolarità del fondo (non la prova piena della proprietà della striscia di terreno contesa), essendo il giudizio diretto a stabilire la corretta linea divisoria tra i due fondi.


    Nel corso del giudizio il giudice, se vi è incertezza nei titoli, potrà avvalersi della situazione di fatto.


È opportuno, quale primo passo, rivolgersi formalmente al vicino (attualmente Invernizzi Marco, stante la successione degli atti traslativi) al fine di rappresentare la situazione e richiedere una verifica tecnica congiunta, eventualmente a mezzo di un professionista di fiducia.


Qualora il vicino non intenda collaborare o non si giunga ad una ridefinizione consensuale del confine, sarà necessario instaurare un procedimento civile, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in materia di diritti reali ( art. 5 D. Lgs. 28/2010).


Qualora il vicino (o i suoi danti causa) abbiano posseduto, in modo continuativo, ininterrotto, pubblico e pacifico, la striscia di terreno ormai sottratta per oltre venti anni, potrebbe darsi il caso di acquisto a titolo originario per usucapione ( art. 1158 c. c. ).


Tuttavia, dal quesito emerge che la vendita risale al 1995 e la situazione di fatto pare nota solo da tempo recente: sarà necessario verificare, anche tramite indagini storiche e testimoniali, la data effettiva dello spostamento della recinzione e il possesso esercitato con “animus domini”.


La mera presenza di una recinzione non equivale automaticamente a possesso, soprattutto se la situazione di confine non era chiara o contestata.


Si consiglia, nel caso di specie, di incaricare un tecnico abilitato (geometra) affinché rediga una perizia che accerti la reale posizione dei confini in ragione dei titoli e della mappa catastale.


Acquisire, mediante visura notarile, i titoli di provenienza sia del proprio fondo sia di quello confinante, per valutare la presenza di descrizioni o richiamo a planimetrie che rendano agevole la ricostruzione dei confini.


Esaminare altresì se sussistano elementi idonei a far presumere un acquisto per usucapione da parte del vicino.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.

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