Chi può ottenere il bonus mamma domani e quali sono i limiti previsti dalla legge e dall’istituto erogatore?
Si sa, i figli so’ pezzi ‘e core e, quindi, non si bada a nessuna spesa per la loro salute. Ma, saremmo tutti più contenti se qualcuno, primo fra tutti lo Stato, ci dedicasse qualche attenzione in più dal punto di vista economico per far fronte alle innumerevoli spese che bisogna affrontare. Il primo aiuto che ti viene riconosciuto dal governo si sostanzia nella fase preparto, dove grazie al premio nascita si riesce ad ottenere una somma per far fronte alle spese mediche relative alla gravidanza e ai primi giorni del nascituro. Tuttavia, lo Stato ha posto dei paletti, anche se facilmente dimostrabili, per ottenere tale premio, derogando l’INPS nell’arduo compito di ricevere le domande, valutare i requisiti e liquidare le somme. Tra le interessate rientrano non solo le neo mamme italiane e comunitarie, ma anche le donne extracomunitarie che, come le prime, hanno il sacrosanto diritto di ottenere un aiuto per far fronte alle prime spese neo natali, ma certe volte non sono proprio agevolate dalle condizioni richieste dallo stato e dai suoi enti. In questo articolo analizzeremo una pronuncia recente della giurisprudenza di merito che ha trattato proprio la questione premio nascita: natura discriminatoria dei requisiti richiesti per le donne extracomunitarie.
Cos’è il premio nascita?
È un incentivo riconosciuto dalla legge e pagato dall’istituto nazionale per la previdenza sociale finalizzato a premiare la natalità, o anche l’adozione di un minore. Tale premio è riconosciuto per ogni singolo figlio nato, adottato, o affidato.
Il premio è stato pensato per combattere il crollo delle nascite subìto qualche anno fa, forse dovuto alla crisi economica delle famiglie e all’aumento della disoccupazione giovanile, che non ha permesso a tutti di poter formare un proprio nucleo familiare.
Qual è l’importo previsto e come si richiede?
L’importo che viene riconosciuto per il premio nascita è pari a 800 euro. Con questa somma si presume si riescano a rimborsare le spese sostenute durante l’ultima fase della gravidanza (analisi, esami, visite ginecologiche). Potrai ottenere le somme con bonifico, accredito bancario o postale, o su carta prepagata avente codice IBAN.
Queste somme non concorrono alla formazione del reddito personale di chi le riceve, essendo considerate alla stregua di premi sociali e, in più, non sono condizionate ad una soglia di reddito. Insomma, tutti possono avere diritto a queste somme, anche chi economicamente non naviga nell’oro.
Per ottenere tale premio, la futura madre – dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza – dovrà presentare la domanda all’INPS, allegando i certificati di gravidanza e dimostrando di avere i requisiti richiesti dalla legge. L’incentivo potrà anche essere richiesto se il parto avviene prima dell’ottavo mese, o in caso di adozione nazionale o internazionale, o affidamento preadottivo.
Quali sono i requisiti che bisogna avere?
Per ottenere il premio, la legge richiede determinati requisiti:
lo stato di gravidanza ovviamente, da dimostrare con certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale;
l’aver superato il settimo mese di gravidanza, essendovi la presunzione che le spese maggiori si iniziano a sostenere da quel momento in poi e, soprattutto, essendo davvero rari a quel punto i casi di interruzione di gravidanza;
le gestanti o madri, anche se extracomunitarie, dovranno essere regolarmente presenti e residenti in Italia;
per le gestanti extracomunitarie sarà necessario allegare anche la prova del permesso di soggiorno
Proprio con riguardo a quest’ultimo punto, prima dell’intervento della giurisprudenza di merito, alle madri extracomunitarie veniva riconosciuto tale bonus solo ed esclusivamente se titolari di permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, così escludendo da tale beneficio le donne titolari di permesso di soggiorno di breve periodo, motivato da esigenze familiari.
Discriminazione per i soggiornanti di breve durata.
Proprio la Giurisprudenza di merito si è di recente pronunciata su un caso riguardante il premio nascita di una famiglia extracomunitaria [1].
In particolare, una madre con regolare permesso di soggiorno per motivi familiari, aveva presentato domanda online all’INPS per ottenere la prestazione premio nascita, domanda che le veniva rigettata. Per tale motivo, conveniva in giudizio l’ente previdenziale per far dichiarare la natura discriminatoria di tale rifiuto ed ottenere l’erogazione della prestazione.
Le ragioni della donna sono state condivise dal Tribunale di Rovereto [1], secondo il quale i requisiti individuati dall’istituto previdenziale necessari ai fini dell’erogazione del premio di natalità erano da considerarsi illegittimi poiché introducevano in sede amministrativa requisiti non previsti dal legislatore, oltre ad escludere dal beneficio per ragioni di nazionalità e senza alcuna ragionevole motivazione una parte delle donne residenti in Italia. Secondo i Giudici, così facendo l’Inps ha, quindi, abusato del suo potere, imponendo dei requisiti non richiesti dalla legge e così restringendo la platea delle donne potenzialmente beneficiarie.
E così, il Tribunale, avallando una pregressa pronuncia della Corte d’Appello di Milano [2], ha sentenziato l’abuso di Inps che avrebbe derogato alla norma di legge disponendo diversamente da quanto prescritto da quest’ultima, con disposizioni evidentemente discriminatorie per nazionalità in quanto, ancorando la possibilità di ottenere il beneficio a una condizione quale il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha introdotto una differenza di trattamento non giustificata da alcuna ragionevole e oggettiva finalità. All’esito del giudizio, l’Inps è stata dunque costretta a riconoscere il bonus non erogato, a pagare le spese processuali e ad eliminare dalle condizioni quel requisito tanto discusso, poiché discriminatorio.
Note
[1] Tribunale di Rovereto, sez. Lavoro, sentenza n. 60 del 6 novembre 2018
[2] Corte Di Appello Di Milano, sentenza n. 617 del 15 maggio 2018
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