Entro quale termine lo Stato può esigere l’indennizzo dovuto alla responsabilità del dipendente pubblico?
Quando parliamo di danno, il nostro pensiero va al rapporto tra privati: sinistri stradali, malasanità, danni morali ed esistenziali. Tuttavia, esiste anche un’altra tipologia di danno, che coinvolge gli interessi dello Stato e che può essere determinato da un atteggiamento colposo, o doloso, di un proprio dipendente. Errati calcoli, ritardati adempimenti, pagamenti non dovuti, azioni antieconomiche per l’amministrazione, sono solo alcune delle ipotesi dalle quali può sorgere un danno in capo all’organizzazione statale. Se l’amministrazione presso cui lavori ti ha ammonito per un’anomalia contabile, potenzialmente dannosa per l’organo burocratico, e ti stai chiedendo se puoi essere perseguito, nonostante il tempo trascorso, in questo articolo, analizzeremo la prescrizione danno erariale.
Cos’è il danno erariale?
Quando parliamo di danno erariale, ci riferiamo al danno sofferto dallo Stato, o da un ente pubblico, commesso da un proprio dipendente o, comunque, da una persona che ha agito per conto della pubblica amministrazione.
Il danno può essere prettamente economico, ma può anche riguardare un bene immateriale, come l’immagine della pubblica amministrazione (ad esempio, la commissione di un reato contro lo Stato stesso).
Il danno erariale può essere:
diretto se è stato sofferto direttamente dalla Pubblica Amministrazione,
indiretto se è stato patito da un terzo, poi risarcito dalla Pubblica Amministrazione.
Qual è l’organo preposto a giudicare?
L’autorità giudiziaria chiamata a giudicare sulla responsabilità contabile è la Corte dei Conti.
Quest’organo, di rilievo costituzionale, è formato da una sede centrale e delle sezioni regionali.
Le competenze sono:
giurisdizionali, perché finalizzate a sentenziare l’esistenza o meno di responsabilità da parte del funzionario della Pubblica Amministrazione,
di controllo, in quanto preposte alla vigilanza del rispetto dei principi costituzionali dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’operato dell’amministrazione.
La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.
Il giudice contabile potrà anche giudicare il modo con cui è stata presa una scelta amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia [1].
Al controllo della Corte dei Conti è soggetta anche la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici, sia perché a tali gruppi va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo; ovviamente, l’accertamento non può investire le scelte politiche effettuate nel corso dell’attività.
La competenza della Corte dei Conti si estende a tal punto da riguardare anche le partite di calcio e, in particolare, l’operato dell’arbitro, atteso che il direttore di gara è investito di fatto di una attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del Coni [2].
Responsabilità
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave.
Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, in relazione al comportamento degli amministratori, o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità [1].
Nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole: tutti questi risponderanno con la condanna erariale nella parte in cui hanno partecipato, valutate le singole responsabilità. I soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono, infatti, responsabili solidalmente.
Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia.
Una volta accertata la responsabilità e determinato il risarcimento del danno, quest’ultimo si trasmetterà agli eredi, ma solo quando c’è indebito arricchimento sia del responsabile, che degli eredi stessi.
Esclusione responsabilità
Non sempre la responsabilità opera, a prescindere dall’esistenza o meno del danno. Ad esempio, è esclusa la responsabilità quando il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.
La gravità della colpa, e ogni conseguente responsabilità, sono, pure, escluse se il fatto dannoso trae origine da decretiche determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, sempre se tali provvedimenti sono stati vistati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente.
Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non potrà essere estesa ai titolari degli organi politici che in buonafede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.
Prescrizione danno erariale
Arrivando al nocciolo della questione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere dal verificarsi del fatto dannoso. Infatti, la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ancorata al perfezionamento del danno, che comprende sia l’azione illecita, sia l’effetto lesivo della stessa che possono non coincidere a livello temporale, potendo verificarsi l’effetto lesivo a distanza di tempo dall’azione illecita. In questo caso, la prescrizione inizierà a decorrere con il verificarsi dell’effetto lesivo.
Inoltre, è da escludere che il solo pagamento di somme possa segnare l’esordio della prescrizione, qualora l’ordinamento preveda delle forme di controllo e verifica a conclusione dell’attività, mirate a riscontrarne la correttezza e legittimità.
Nel giudizio di responsabilità avente ad oggetto la correttezza delle spese effettuate da un gruppo consiliare regionale, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre prendere come riferimento il momento in cui è possibile conoscere per l’amministrazione il danno arrecato, ossia la presentazione del rendiconto all’ufficio di presidenza del Consiglio e non nel momento dell’approvazione del rendiconto da parte dell’ufficio stesso.
Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.
Ed ancora, ai fini dell’inizio del termine prescrizionale, non possono assumere rilievo le date in cui è avvenuta l’erogazione dei contributi, considerato che fino alla scadenza del termine fissato per la rendicontazione delle spese effettuate il soggetto potrebbe dimostrare l’avvenuta utilizzazione dei contributi per le finalità prestabilite.
I corresponsabili a titolo di colpa sono attratti nello stesso regime prescrizionale previsto per coloro che abbiano agito con dolo.
Note
[1] Art.1 della Legge n.20 del 14 gennaio 1994 n. 20
[2] Cass. civ., sez. un., n.328/2019 del 09.01.2019
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