Entro quale termine questo tipo di reato non è più perseguibile dalla legge? Da quando decorre la prescrizione?
La reputazione di una persona è molto importante, a prescindere dal ruolo che ricopre la stessa all’interno della società. Per questo motivo, la protezione che il legislatore italiano presta alla persona è di un certo rilievo, soprattutto con riguardo al ristoro economico che può derivare in termini di danno morale. In ambito penale, nei casi più gravi, quando a ledere la reputazione è un recidivo si può arrivare anche alla reclusione effettiva.
Tuttavia, l’interesse a punire penalmente l’autore del reato di diffamazione non dura in eterno, essendo previsto un determinato arco temporale entro cui ottenere una condanna definitiva dell’imputato. Dopo aver analizzato gli elementi di questo reato, distinguendolo da altre fattispecie analoghe, come l’ingiuria e la calunnia, vedrai quali sono i tempi di prescrizione diffamazione e da quando decorre il relativo termine, sia in ambito penale, che in sede civile, nel caso di risarcimento danni.
Il reato di diffamazione
Questo reato si configura ogniqualvolta, comunicando con più persone, offendi la reputazione di un soggetto.
L’offesa può materializzarsi in svariati modi:
comunicandola ai presenti;
tramite mezzo stampa, con la pubblicazione di un giornale;
tramite diffusione televisiva o radiofonica;
tramite messaggistica, con la creazione di un gruppo di contatti;
tramite social network.
Per poter avviare le indagini penali e, magari, un procedimento a carico dell’autore del reato, la persona offesa dovrà presentare una querela entro tre mesi dalla consumazione del reato; in mancanza, decadrà dal diritto di ottenere una condanna penale dell’autore per i danni subìti.
Differenze con l’ingiuria e la calunnia
Non molti riescono a distinguere questo delitto da altre condotte sempre rilevanti, come quella dell’ingiuria, oggi depenalizzata, e quella della calunnia.
Nell’ingiuria, la condotta offensiva è rivolta ad una persona presente, e non vi è la presenza di altri soggetti. Se, invece, sono presenti altre persone al momento del proferimento delle frasi ingiuriose, allora la condotta sarà considerata più grave, rientrando tra gli atti diffamatori.
Nella calunnia, invece, la persona offesa è destinataria di un’accusa ingiusta, davanti ad un’autorità pubblica e l’autore del reato deve aver agito con mala fede, sapendo che quelle insinuazioni sono del tutto false.
Facendo un esempio, in merito ad un’accusa ingiusta di furto:
se accusi la persona, in assenza di altre persone, terrai una condotta ingiuriosa;
se la accusi in presenza di altre persone, commetti il reato di diffamazione:
se presenti querela ai carabinieri, rischi di commettere il reato di calunnia.
Cause di non punibilità
Non sempre l’offesa della reputazione altrui è perseguibile penalmente; infatti, la legge ha previsto dei casi in cui tale condotta viene giustificata, per contemperare la tutela di altri diritti rilevanti per lo stato, come ad esempio quello di critica.
Esso si concretizza nella manifestazione di un’opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Al fine di far prevalere il diritto di critica, occorrerà che le frasi lamentate abbiano un contenuto di veridicità [1].
In campo politico, è stato ritenuto che il linguaggio della polemica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, essendo caratterizzati dalla naturale vivacità della polemica e dalla particolare coloritura dei toni, sempre dovendosi tener conto che l’uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell’interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini.
Inoltre, la diffamazione non potrà essere rivendicata nei confronti di chi, nel corso di una vicenda giudiziaria, abbia pronunciato espressioni lesive della reputazione della persona, ma strettamente e rigorosamente conferenti all’esercizio del diritto di difesa.
Infine, altra causa di non punibilità può riguardare la tutela del diritto di cronaca, ma a patto che il giornalista rispetti le seguenti condizioni:
la notizia pubblicata deve essere vera;
esiste un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti raccontati;
l’informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività.
Conseguenze del reato
Chi commette il reato di diffamazione può essere punito fino a un anno di reclusione o con la multa fino a 1.032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena aumenta fino a due anni di reclusione e la multa fino a 2.065 euro.
Nei casi più gravi, ovvero quando l’offesa è recata col mezzo della stampa, o altro mezzo di pubblicità, la pena può arrivare fino a tre anni di reclusione, con una multa non inferiore a 516 euro.
La situazione si aggrava se l’offesa è recata a un corpo politico o ad un magistrato. Tuttavia, essendo un reato non considerato tra quelli a rischio per l’incolumità delle persone, l’arresto non è consentito, né tantomeno la custodia in carcere.
Prescrizione diffamazione
Fatta eccezione per i reati di una certa gravità, l’interesse del legislatore a punire condotte penalmente rilevanti ha una scadenza, oltre la quale la vittima potrà ottenere un ristoro per i danni subìti solo in ambito civile.
Per verificare la prescrizione del reato di diffamazione, occorre partire dalla pena massima prevista dall’articolo di riferimento, all’interno del codice penale. Tuttavia, se durante quel tempo limite sono intervenuti degli atti interruttivi quali, ad esempio, un decreto di citazione in giudizio, o un interrogatorio, la prescrizione riprenderà a decorrere da quel momento.
A differenza di quanto accade in ambito civile, però, qui la prescrizione, conteggiando i vari atti interruttivi, non potrà, comunque, superare il termine di sette anni e mezzo.
Spirato questo termine, e dichiarata l’intervenuta prescrizione, alla persona diffamata non resterà che agire in sede civile per ottenere il risarcimento del dannomorale patito.
Da che giorno decorre la prescrizione?
Al fine di individuare il momento in cui decorre il termine di prescrizione dovrai fare riferimento a quando il reato si è consumato.
Ad esempio, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, si prenderà come punto di riferimento la consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie alla prefettura, in quanto tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato e realizza la prima diffusione del giornale.
Mentre, in caso di diffusione di notizie nel corso di una trasmissione televisiva, il termine decorrerà dalla messa in onda del programma, sia esso un programmaregistrato, in diretta differita o in diretta.
Diversamente, in sede civile, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l’agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza [2].
La conoscenza è intesta come la percepibilità soggettiva, da parte del soggetto offeso, della lesione dell’onore e del relativo discredito della reputazione. In mancanza, non decorre alcuna prescrizione, anche se l’agente abbia già compiuto il fatto illecito.
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