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Prescrizione falsa testimonianza

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

Entro quale termine questo tipo di reato non è più perseguibile dalla legge? Da quando decorre il periodo?


La prova testimoniale, sia nel processo civile che, a maggior ragione, in quello penale, è un elemento chiave per il giudice che viene chiamato a decidere una determinata questione giudiziale. Per questo motivo, chi viene chiamato a deporre, è obbligato a dire la verità. Il rischio sarebbe quello di ottenere una sentenza ingiusta tra le parti e, in ambito penale, l’assoluzione di un criminale, o la condanna di un innocente. Così, la legge, per intimidire i soggetti malintenzionati, ha previsto il reato di falsa testimonianza, la cui pena prevista non è di certo irrisoria. Ma quali sono le tempistiche previste per agire e ottenere una condanna dell’imputato, al fine di evitare la prescrizione falsa testimonianza?

In questo articolo, analizzeremo il reato, la pena prevista e i termini entro cui ottenere una pronuncia del giudice, anche attraverso dei casi giurisprudenziali, scoprendo, poi, in che modo calcolare i termini previsti dalla legge, onde evitare la prescrizione del reato.



Il reato di falsa testimonianza?

Con questo reato, la legge persegue non solo chi, chiamato come testimone davanti all’autorità giudiziaria, dichiara il falso. Infatti, la norma punisce due tipi di condotte:

  • una commissiva, riguardante l’affermazione del falso, o la negazione del vero;

  • una omissiva, ovvero il silenzio, nonostante si sia a conoscenza della verità.

Per quanto riguarda la forma commissiva, occorre fare riferimento alla verità soggettiva, in base al quale la falsità della testimonianza non risiede nel contrasto tra il fatto dichiarato dal soggetto e il fatto realmente accaduto, ma dal contrasto tra quanto dichiarato e la diversa percezione che in realtà il soggetto abbia avuto di quel fatto. Si parla, infatti, di coscienza e volontà di voler dichiarare qualcosa che si sa non essere vera.


La falsa testimonianza è considerata come un reato di pericolo e, quindi, è sufficiente che la deposizione infedele sia in astratto idonea ad una decisione giudiziale ingiusta, anche se poi, nella pratica, non è stata influente, grazie all’acquisizione di altre prove e all’intuizione del giudice.


Quali sono le conseguenze?

Chi si macchia di questo reato, può rischiare la pena della reclusione da due, fino a sei anni. Queste sono le cifre astratte previste dal Codice penale, a cui andranno applicate le varie circostanze, sia quelle attenuanti (ad esempio, la mancanza di precedenti penali), sia quelle aggravanti (ad esempio, il fatto che da quella falsa dichiarazione, ne sia derivata una pena detentiva ingiusta).


Inoltre, l’autore del reato rischia conseguenze anche dal punto di vista civile, laddove la persona offesa del reato (colui contro il quale la testimonianza è stata resa) decida di costituirsi parte civile nel processo penale.


Una volta ottenuta la sentenza di condanna, infatti, la persona offesa potrà avviare una causa civile e chiedere al giudice la liquidazione del risarcimento del dannopatito dalla condotta penale del condannato.


Cause di non punibilità

Partiamo da un principio: chiunque, o quasi, sia chiamato a testimoniare, è obbligato a farlo. Ho detto quasi, perché – per l’appunto – esistono delle persone che sono esentate da quest’obbligo, per i particolari interessi che nutrono all’interno della vicenda, che li posizionerebbero davanti ad un grosso dilemma: dichiarare il vero, o proteggere la persona protagonista della vicenda giudiziaria.


Tra i soggetti non obbligati a deporre annoveriamo i prossimi congiunti dell’imputato, a meno che gli stessi non abbiano presentato denuncia, querela, ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. In questo caso, il giudice, a pena di nullità, dovrà avvisare le persone predette della facoltà di astenersi,chiedendo loro se intendono avvalersene.


Se, avvertiti, decidono di testimoniare, allora si assumeranno il rischio di essere perseguiti penalmente, in caso di dichiarazione mendace. Invece, nel caso in cui queste persone non siano state avvisate della possibilità di non deporre, allora non potranno essere perseguite per falsa testimonianza, applicandosi, alla fattispecie, una causa di non punibilità.


Prescrizione della falsa testimonianza

In tema di prescrizione del reato, il permanere dell’interesse dello Stato al perseguimento di un reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal nostro codice penale.


Per verificare la prescrizione del reato di falsa testimonianza, occorre prendere come punto di riferimento la pena massima prevista dal codice penale che, come anticipato, è segnata in sei anni.


Se entro questo termine non si ottiene una sentenza definitiva, l’imputato potrà rilevare la prescrizione del reato, e fare salve le conseguenze penali della propria condotta. Se si sono verificati atti interruttivi (ad esempio, misure cautelari personali, quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero), la prescrizione riprenderà a decorrere dall’ultimo atto interruttivo, ma non potrà comunque superare il termine di sette anni e mezzo.


Su questo tema, la giurisprudenza non guarda in faccia nessuno, neppure la negligenza dei giudici. Infatti, se la prescrizione è maturata a causa della mancata operatività del magistrato, quest’ultimo potrebbe essere considerato responsabile sul piano disciplinare, come affermato recentemente dalla giurisprudenza [1]: nel caso trattato dalla Cassazione, un pubblico ministero – poi condannato dal punto di vista professionale – aveva ritardato lo svolgimento delle indagini preliminari in un caso originato da una denuncia per falsa testimonianza, di fatto non svolgendo alcuna indagine e provocando così la prescrizione.


Per quanto sia maturata la prescrizione del reato, la persona offesa potrà sempre far valere i suoi diritti in sede civile, con la richiesta di condanna al risarcimento del danno.


Da che giorno decorre la prescrizione?

Per il delitto di falsa testimonianza, il termine di prescrizione decorre dalla consumazione del reato, che avviene nel momento in cui all’udienza il giudice prende definitivamente coscienza delle dichiarazioni mendaci, anche se non è ancora scaduto il termine per ritrattare.


Se la deposizione infedele è resa in fasi diverse del medesimo procedimento, la condotta sarà considerata come unica e la consumazione avrà luogo nel momento in cui la falsa testimonianza sia resa per la prima volta [2].


Ad esempio, se il testimone dovesse dichiarare il falso durante l’udienza preliminare e, successivamente, richiamato in dibattimento, dovesse confermare quanto dichiarato precedentemente, la prescrizione non ricomincerebbe a decorrere da questa seconda dichiarazione, proseguendo il termine iniziato con la prima deposizione.


 

Note

[1] Cass. civ., sez. un., n.10793/2017 del 04.05.2017

[2] Cass. pen., sez. VI, n. 36538/2010 del 22.09.2010

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