top of page
Cerca
Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Prescrizione tributi: quanto incidono le proroghe COVID?

In ragione delle proroghe emesse per motivi emergenziali, si chiede se una cartella di pagamento per debito ICI la cui ultima notifica risalga al 21 novembre 2016 (con richiesta del contribuente di rateizzazione al 26 luglio 2016), abbia maturato la decadenza o la prescrizione ovvero se le estensioni concesse per le notificazioni determinano la validità dell’intimazione di pagamento notificata via pec il 19 ottobre 2022.


Occorre una premessa.


Il termine di decorrenza della prescrizione decorre dall’ultimo atto posto in essere dal contribuente, sia esso una richiesta di discarico, sia esso un pagamento successivo.


Da quanto leggo, il Suo ultimo atto di “riconoscimento” del debito, è stato effettuato il 26 luglio 2016, con la richiesta di discarico.


Se non ci sono ulteriori atti di Sua provenienza, dovrà considerarsi questo il dies a quo e, quindi, la prescrizione sarebbe maturata, senza considerare la sospensione COVID, il 26 luglio 2021.


Tuttavia, come ben sa, il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l’obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali.


La norma di riferimento è l’articolo 68 del Dl 18/2020, al cui comma 1 stabilisce che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.


Prosegue il comma 4-bis: con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:

  1. a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

  2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Per tali ragioni, per equilibrare il fermo delle attività, la legge riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell’articolo 12 del d lgs 159/2015.


E così, il comma 1 recita che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché’ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.


A seguire, il comma 2 chiosa stabilendo che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.


Alla luce di queste previsioni, e prendendo come riferimento il 26 luglio 2016, l’iniziale termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il 26 luglio 2021.


Rientrando quest’ultimo termine nell’arco temporale di sospensione, quello dovrà considerarsi prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo e, quindi al 31 dicembre 2023.


Essendo l’intimazione di pagamento stata notificata il 19 ottobre 2022, se ne deduce che l’agenzia di riscossione è riuscita ad interrompere per tempo il decorso prescrizionale previsto dalla legge.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

1 visualizzazione0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Kommentare


bottom of page