Quali spese sostenere per intimare ad un soggetto l’adempimento di un obbligo derivante da un provvedimento giudiziale?
Una volta ottenuto un provvedimento di condanna nei confronti del nostro debitore, occorre per legge – prima di iniziare una procedura esecutiva – intimare l’adempimento al soggetto e avvertirlo che, in mancanza, si provvederà ad esecuzione forzata. Conosciamo i meccanismi di quest’atto, per poi comprendere realmente quanto ci costa formarlo per poi notificarlo. Cos’è il precetto? Il precetto è un atto di natura giuridica con il quale un soggetto (solitamente creditore di una somma di denaro) intima ad un altro soggetto (solitamente debitore di una somma di denaro) l’adempimento dell’obbligo contenuto in un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza o ordinanza di condanna) [1]. Per poter procedere con la notifica dell’atto di precetto, occorre che il titolo posseduto dal creditore sia esecutivo e, pertanto, munito della formula rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale con il quale si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di eseguire le direttive contenute in quel provvedimento, così come disposte dal Giudice. Quest’atto viene redatto dal proprio legale di fiducia che, una volta completata l’intimazione, procedere a notificarla. A cosa serve il precetto? L’atto di precetto ha una funzione ben precisa, ossia quella di avvertire il debitore che, non adempiendo all’intimazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’atto, il creditore procederà a ottenere forzatamente quanto gli spetta. In questo modo, il debitore viene tutelato poiché messo nella condizione di poter adempiere ai suoi obblighi senza ritrovarsi, di soprassalto, una procedura esecutivasullo stesso pendente. Per quanto tempo produce i suoi effetti? Una volta inviato il precetto al debitore, l’atto produrrà i suoi effetti per un periodo limitato di novanta giorni [2]. Questo periodo di efficacia inizierà a decorrere dal momento in cui il debitore riceverà l’atto di intimazione. Una volta scaduti i novanta giorni previsti dalla legge, il creditore – tramite il suo legale – sarà costretto a notificare un nuovo atto di precetto. Se nel termine di efficacia sopra citato si inizia un’esecuzione nei confronti del debitore e quest’esecuzione ha esito parzialmente positivo, allora il termine di novanta giorni si sospenderà fino a quando quell’esecuzione verrà dichiarata estinta, in modo che il creditore possa riproporre nuova procedura esecutiva senza essere costretto a inviare nuova intimazione. Viceversa, se la procedura esecutiva dovesse risultare infruttuosa, allora i termini di efficacia del precetto non si sospenderebbero e, quindi, una volta chiusa quella procedura negativa, il creditore sarà costretto a notificare nuovo atto di precetto. Innanzitutto, il precetto – essendo un atto stragiudiziale – non necessita né di marca da bollo, né di contributo unificato. In più, il precetto è esente da qualsiasi imposta di registro, così come prevista per la registrazione degli altri atti giudiziari. Le uniche spese vive da affrontare riguardano la notifica dell’atto il cui costo varierà a seconda se ad effettuarla sia l’Ufficiale Giudiziario o l’avvocato, se autorizzato dal competente Consiglio dell’Ordine. I costi per una notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario variano a seconda se questi effettui la notifica di persona o tramite ufficio postale; ad ogni modo, alle spese vive della notifica dovranno aggiungersi i compensi previsti dalla legge per gli Ufficiali incaricati. Diversamente, il legale – non avendo il potere di notificare personalmente – potrà effettuare la notifica:
tramite posta raccomandata, per un costo approssimativo di circa 8 euro,
tramite posta elettronica certificata, se il destinatario è in possesso di una pec pubblicata presso un pubblico registro; in questo caso, senza alcun costo di invio.
A queste spese, dovranno aggiungersi i compensi professionali dell’avvocato che redigerà l’atto, così come indicati nei parametri stabiliti dalla legge, variabili a seconda del valore dell’atto e della difficoltà che la controversia porta con sé [3]. Da non dimenticare, infine, le cosiddette spese generali: si tratta delle spese di luce, telefono, internet, stampa, cancelleria sostenute dall’avvocato per la redazione dell’atto di precetto e previste dal legislatore nella misura forfettaria del 15%, da calcolare sulla base dei compensi professionali dell’avvocato previsti per quell’atto. Infine, andranno aggiunte le tasse previste dalla legge e relative all’attività professionale del legale (I.V.A. e cassa previdenziale) che, per quanto non rientranti nella categoria ivi citata, vanno a formare l’importo complessivo dell’atto di precetto. Note [1] Art. 480 cod. proc. civ. [2] Art. 481 cod. proc. civ. [3] Decreto Ministeriale n.55 del 2014
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