top of page
Cerca
Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Revoca della donazione in caso di tradimento

Si può chiedere la restituzione di un regalo fatto all’altro coniuge in caso di infedeltà?


Quando ci si sposa, lo si fa per amore (quasi sempre). E quando c’è amore, quello che è tuo è suo (quasi sempre): ci si inizia a fare i regali importanti, da un gioiello ad una macchina, fino ad arrivare ad una casa (se il denaro lo permette). Ma pensi mai al fatto che il coniuge potrebbe tradirti e lasciarti dall’oggi al domani? Ti ritroveresti single e senza quei beni che, con ogni probabilità, non avresti mai regalato se solo avessi saputo… Cosa puoi fare, ti starai chiedendo. Puoi chiedere la restituzione di ciò che hai donato per ingratitudine del tuo coniuge? In questo articolo, dopo aver analizzato il contratto di donazione e i suoi requisiti, vedremo se è possibile la revoca della donazione in caso di tradimento scoprendo quali sono le condizioni poste dalla giurisprudenza per far sì che il bene donato possa essere restituito da chi si è mostrato ingrato nei confronti del coniuge tradito.



Cos’è la donazione?

È un contratto stipulato da due parti con il quale il donante trasferisce al donatario dei beni (mobili quale il denaro, o immobili come una casa) per gratitudine o generosità e, quindi, senza una controprestazione economica (ad esempio, il pagamento di quel bene ricevuto, o la consegna di un altro bene).


Per questo fatto, si differenzia dagli altri contratti, come la compravendita dove il bene acquistato viene pagato con denaro. Nella donazione, viceversa, quel bene viene regalato, senza alcun scopo di lucro.


Quali sono i requisiti richiesti dal legislatore?

Per la validità di una donazione, occorre che:

  • chi dona non sia minorenne, interdetto, inabilitato o incapace;

  • chi dona lo faccia senza costrizioni e minacce da parte di chi riceve la donazione, o di terzi;

  • il bene da donare sia esistente, poiché è nulla la donazione di un bene futuro;

  • il bene donato sia di proprietà del donante, in quanto non è ammessa la donazione di un bene di altre persone;

  • il contratto sia redatto con atto pubblico, a meno che la donazione non sia di modico valore; ciò significa che, per rendere valida la disposizione, dovrai recarti dinanzi ad un notaio, o altro pubblico ufficiale.

Si può destituire una donazione?

La donazione non può essere revocata senza motivo, ma neanche con qualsiasi giustificazione: gli unici due casi previsti dal legislatore sono l’ingratitudine e la sopravvenienza di figli [1].


L’ingratitudine[2] sussiste quando il donatario:

  • ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante;

  • ha denunciato falsamente il donante di un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

  • si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante;

  • ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante.

La sopravvenienza di figli [3] non è intesa solo come concepimento successivo alla donazione, ma anche come non consapevolezza di avere altri figli al tempo della donazione. Si potrà, inoltre, revocare la donazione per l’intervenuto riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.


Posso sempre revocare la donazione?

No, la domanda di revocazione ha dei tempi di azione ben delineati.


Con riguardo all’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto consistente l’ingratitudine.


Diversamente, la revoca per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.


Si può revocare una donazione in caso di tradimento del coniuge?

La giurisprudenza [4] ha da ultimo preso in considerazione la revoca della donazione di un appartamento effettuata dal marito alla moglie che, nel frattempo, si era scoperto aveva intrattenuto dei rapporti extraconiugali con due amanti.


In particolare, secondo il marito, quella condotta aveva costituito un’ingiuria grave e, quindi, un comportamento di disistima, avversione ed irriconoscenza, che ne aveva offeso la dignità del donante.


Tuttavia, la Corte non avallava tale ragionamento, specificando come l’ingiuria grave, quale presupposto per la revocabilità della donazione, si caratterizzerebbe per un comportamento di disistima e avversione del donatario durevole nel tempo e, quindi, radicato nell’animo e nella sfera morale del donatario.


E così, nel caso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione, la relazione amorosa con l’amante non veniva considerata gravemente ingiuriosa poiché con riguardo alla prima relazione extraconiugale non era stata acquisita in giudizio la prova di tale rapporto (se non vagamente, per sentito dire dei testimoni); mentre la successiva relazione extraconiugale col secondo amante (questa confermata) era iniziata solo nel periodo in cui i coniugi erano già separati di fatto.


Pertanto, tale comportamento non poteva integrare, ad avviso della Suprema Corte, le ipotesi di revocabilità previste dal legislatore, potendo al massimo essere utilizzata per i casi di addebito dell’intervenuta separazione.


Note

[1] Art. 800 cod. civ.

[2] Art. 801 cod. civ.

[3] Art. 803 cod. civ.

[4] Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 24965/18


2 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page