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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Ripetizione di indebito: posso agire contro il Fisco?

Dopo aver pagato ratealmente una cartella che ritenevo ingiusta, l’Agenzia delle Entrate mi ha comunicato lo sgravio della stessa per gran parte degli importi. Posso ottenere il rimborso di quanto ingiustamente versato?


Se Lei, nelle more dell’efficacia della cartella, ha provveduto a pagare gli importi ratealmente, come mi sembra di capire, allora potrà chiedere il rimborso delle somme.


L’articolo 2033 c.c. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.


Lei avrebbe inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.


Quella appena descritta è la cosiddetta azione di ripetizione di indebito.


Non vedo motivi ostativi alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate, né tantomeno l’Agenzia delle Entrate può esercitare ritorsioni a fronte di una domanda più che legittima.


Pertanto, procederei con una richiesta, magari a firma di un legale, con la quale richiedere formalmente i pagamenti indebitamente effettuati.


Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria rifiutasse di procedere al rimborso per la presenza di circostanze ostative, si dovrebbe azionare una causa dinanzi al giudice tributario (v. ad esempio Cassazione civile, sez. un., 05/03/2008, n. 5902).

Il fatto che ci sia di mezzo l’opportunità di un’altra compravendita immobiliare con controparte una curatela fallimentare non incide sul discorso “rimborsi”.


Né può aspettarsi che l’agenzia delle entrate, di sua sponte, possa decidere di compensare il dare-avere nei rapporti con Lei.


Purtroppo, spetta sempre al cittadino far valere i propri diritti.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla


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