Quali sono i parametri da seguire per ristorare la perdita patrimoniale subita da un minore, soggetto ancora non produttivo di alcun reddito?
Si è sempre affrontata in giurisprudenza la problematica della quantificazione del danno patrimoniale nei confronti di un soggetto danneggiato da un fatto illecito, facendo valere, ad esempio per i casi da perdita lavorativa futura – quale strumento di valutazione – la capacità di produrre reddito della persona coinvolta. Problemi ancor più rilevanti possono sorgere nel caso del minore che ancora non ha prodotto alcun reddito, tale da poter permettere una valutazione in tal senso. Analizzeremo in questo articolo una pronuncia recentissima della Corte di Cassazione che ha trattato il tema del risarcimento danni a minorenne. Come si stabilisce?
Che funzioni ha il risarcimento danni?
Questa forma di ristoro mira a trasferire l’esito lesivo della sfera del danneggiato alla sfera del soggetto autore del danno. Questa è la regola.
Tuttavia, esistono diverse eccezioni stabilite dal legislatore per cui, alle volte, a pagare non è il soggetto autore, ma colui che, ad esempio, era tenuto alla vigilanza di chi si è reso responsabile dei danni o chi, essendo tutore di un interdetto, aveva l’obbligo di sorvegliare il soggetto incapace.
Quali sono i presupposti per il risarcimento del danno?
La prima questione che si pone il soggetto danneggiato da un atto compiuto da altri è se avrà diritto al risarcimento per quanto subìto.
Nel caso in cui i due soggetti (danneggiante e danneggiato) siano legati da un contratto, allora il risarcimento sarà legato all’inadempienza degli accordi presi tra le parti: così avremo il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale.
Diverso è il caso della responsabilità extracontrattuale, insorgente quando tra i due soggetti non vi è alcuna relazione contrattuale, o di fatto.
In questo caso, per ottenere tale ristoro economico dovranno sussistere alcuni elementi essenziali: una condotta dolosa o colposa dell’autore, un fatto lesivo e, forse cosa più importante, l’ingiustizia del danno [1].
Infatti, non basterà la sola configurazione dell’evento lesivo, ma quest’ultimo dovrà essere considerato ingiusto, poiché altrimenti non avrebbe un interesse giuridico rilevante per la tutela approntata del legislatore.
Tipico esempio è il danno causato per la legittima difesa di sé o di altri [2] che, essendo una causa di esclusione della responsabilità, non riconosce quel diritto al risarcimento, essendo un danno non ingiusto: il danneggiato ha sì subìto un danno, ma il danneggiante è stato costretto a compiere quel fatto lesivo per difendere l’interesse fisico di sé o di persone a lui vicine.
Danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Solitamente, il danno coinvolge direttamente la sfera economica del danneggiato. Si pensi al danneggiamento della propria autovettura, o di qualsiasi altro bene di proprietà, dovuto alla condotta lesiva ed ingiusta di un soggetto terzo: in questo caso, parleremo di danno patrimoniale.
Tuttavia, non sempre il danno si limita alla sfera patrimoniale della vittima ma, alle volte, si esprime anche sotto forma di danno non patrimoniale e, cioè, sotto forma di lesione che il soggetto subisce sulla propria persona (danno morale, biologico, esistenziale) e non più su beni patrimoniali di sua proprietà.
In questo caso, la risarcibilità del danno dovrà essere prevista dalla legge, in quanto non tutti i danni non patrimoniali hanno diritto al ristoro, bensì solo quelli portanti un interesse giuridicamente rilevante per il legislatore [3].
Come quantificare il risarcimento del danno?
Tema abbastanza controverso, tutt’oggi, è quello relativo ai parametri da utilizzare per quantificare economicamente il risarcimento da riconoscere al danneggiato.
Mentre per il danno patrimoniale è più semplice individuare e quantificare il danno subito (autovettura danneggiata, si va dal meccanico e si chiede quanto costa il pezzo di ricambio), non sempre agevole risulta la quantificazione del danno non patrimoniale.
Qui, infatti, trattandosi di danno alla persona non concretamente valutabile, bisogna fare ricorso ad elementi presuntivi, finalizzati ad ottenere un risultato che più si avvicini al ristoro spettante al danneggiato: l’età anagrafica, le prospettive di vita, il tipo di lavoro svolto, e così via.
Ma perché si guarda a questi elementi?
Facciamo un esempio: Tizio viene tamponato da Caio con la sua autovettura e nello scontro perde la vista da un occhio. Una volta costatata la responsabilità, da ascrivere alla condotta di Caio, si passerà a valutare quanto quest’ultimo e la sua assicurazione saranno obbligati a versare a Tizio, a titolo di risarcimento danni.
Se il danneggiato ha trent’anni avrà di certo subìto un danno maggiore rispetto ad una persona di sessant’anni, prossima alla pensione, poiché la sua prospettiva di vita è molto più longeva e, quindi, dovrà convivere con quel danno per un tempo maggiore. Conseguenze? Il risarcimento sarà più alto per il trentenne, che per il sessantenne.
Stesso discorso in materia lavorativa: sarà più alto il risarcimento spettante a Tizio, di professione giocatore di pallacanestro, rispetto sempre a Tizio che, nella vita, fa il muratore. La vista perfetta, con ogni probabilità, sarebbe servita più al giocatore di basket, che al manovale.
Inoltre, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale futuro laddove vadano a ridurre o, peggio, ad eliminare la capacità di produrre reddito lavorativo.
A tal proposito, andrà risarcito al danneggiato non solo il danno subito in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l’attività lavorativa prestata all’epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche quello consistente dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito.
Che strumenti utilizza la giurisprudenza?
Proprio per avvalorare i principi appena enunciati e stabilire un criterio di calcolo onnicomprensivo del danno non patrimoniale, al fine di evitare rilevanti disparità di trattamento tra chi, con le medesime caratteristiche, abbia subito un egual danno, i Tribunali nazionali più importanti, quali Roma e Milano, hanno, nel tempo, formato delle tabelle con il compito di determinare, seppur equitativamente, il danno non patrimoniale subìto dalla vittima.
La tabella del Tribunale di Milano, nel corso degli anni, ha via via assunto sempre più importanza legislativa fino ad essere riconosciuta dalla Corte di Cassazione come una vera e propria fonte normativa [4].
Come si stabilisce il risarcimento dei danni subiti dal minorenne
Se da un lato la creazione di queste tabelle ha fissato le basi per un calcolo serio e predeterminato nei confronti dei soggetti danneggiati, dall’altro ci si è posto il problema di come determinare il danno lavorativo futuro subìto da un minorenne, ancora non produttivo di reddito a causa della giovane età.
Infatti, mentre per un adulto lavoratore è più semplice valutare la perdita economica subìta dall’evento lesivo, in quanto il Giudice riuscirà a calcolare il mancato guadagno che il danneggiato ha subìto dall’ingiusto fatto, per il minorenne – ancora studente – la determinazione diventa molto più complicata.
Caso che si è affrontato di recente in giurisprudenza riguarda le gravissime lesioni riportate da un bambino alla nascita.
La questione, più nel dettaglio, riguardava il mancato riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica patito dal figlio minore, in quanto secondo la giurisprudenza di merito, al fine della liquidazione del danno in argomento, sarebbe stata necessaria la prova in concreto che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro, avesse perduto, almeno in parte, la capacità di guadagno o ne avesse subìto, una sia pur minima compromissione.
Nella fattispecie, i genitori affermavano come, nel caso di mancanza di reddito – per non aver il soggetto leso ancora raggiunta l’età lavorativa – può riconoscersi il danno futuro collegato alla invalidità permanente e alla sua incidenza sulla capacità di guadagno della vittima, potendosi liquidare in via equitativa tenendo presente l’età dell’infortunato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione.
E infatti, come potevano i genitori dimostrare la perdita della capacità di guadagno di un bambino appena nato, non avendo lo stesso mai avuto l’opportunità di produrre reddito?
A sostegno di questa tesi, è così intervenuta la Corte di Cassazione [5] la quale, con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, ha stabilito che la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minorenne (nel caso in esame in occasione della nascita), può, infatti, avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno.
Ma come deve avvenire questa prognosi?
In primo luogo, dovrà tenersi conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e dell’entità dei postumi medesimi; in secondo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dal danneggiato ed infine, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante.
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare.
E così, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno basterà, il ricorso alla prova presuntiva per ottenere il ristoro a favore del povero minorenne.
Note
[1] Art.2043 cod. civ.
[2] Art. 2044 cod. civ.
[3] Art. 2059 coc. Civ.
[4] Cassazione Civile n. 20895 del 2015
[5] Cassazione Civile n.11750 del 2018
Comments