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Separazione coniugale: effetto patrimoniale su giudizi contro terzi

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 25 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 25 nov

Mi sono separato ufficialmente consensualmente in questi giorni ed ora attendo i sei mesi per poter procedere con il divorzio. Nel frattempo mia moglie sta concludendo una causa civile ed una penale contro un soggetto che l’ha derubata, convincendola a prelevare anche dal mio conto e dalla mia carta di credito. Dato che erano anche miei soldi, posso chiedere che una parte di quello che sarà eventualmente  riconosciuto come risarcimento possa essere dato direttamente a me?


In merito alla questione da Lei sottoposta, è necessario fare alcune precisazioni di natura giuridica.


Innanzitutto, va considerato che, durante il matrimonio in regime di comunione dei beni, i fondi e i beni acquistati da uno dei coniugi sono considerati di proprietà comune, salvo che non si tratti di beni strettamente personali o acquistati con fondi personali.


A riguardo, l’articolo 177 del Codice Civile italiano stabilisce che i beni acquistati durante il matrimonio in comunione dei beni appartengono a entrambi i coniugi, indipendentemente da chi li abbia acquistati. Inoltre, l’articolo 186 specifica che, in caso di separazione legale, la comunione dei beni si scioglie e ciascun coniuge ha diritto alla propria metà dei beni comuni.


Nel caso in esame, quindi, le somme di denaro prelevate dal conto corrente e dalla carta di credito a Sua insaputa rientrano nella comunione dei beni e, pertanto, Lei ha diritto a una quota di tali somme.


Da quanto Lei riferisce, le somme sono state prelevate non dal terzo ma dalla Sua ex moglie.


Per questo, a parere dello scrivente, Lei avrebbe già ora diritto a chiedere alla Sua ex moglie il  rimborso, a titolo di risarcimento, di quanto ha illecitamente, e senza il Suo consenso, prelevato.


Poi, se è Sua intenzione mantenere gli equilibri anche alla luce della presenza dei figli, allora attenda la sentenza, nella speranza che sia positiva e che quindi anche la madre dei Suoi figli possa essere ristorata dalle condotte del terzo.


Sia che decida di agire subito, sia che decida di agire dopo, occorrerà fare una richiesta formale alla donna, giustificando l’istanza.


Se non dovesse collaborare, allora sarebbe costretto ad andare in Tribunale per ottenere una condanna del Giudice alla consegna delle somme a Lei spettanti.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it

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