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Tradimento e abbandono della moglie malata

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

Quali sono le conseguenze dell’infedeltà e contemporaneo allontanamento dell’abitazione coniugale?


Il matrimonio è l’atto che, per antonomasia, consacra l’amore tra due persone innamorate. Tuttavia, non sempre l’amore resiste alle tentazioni o alle incomprensioni tra i due coniugi; così capita che molte volte uno dei due, spinto dalla cupidigia, inizia una relazione extraconiugale con un’altra persona. La situazione diventa ancora più grave (se vogliamo), quando l’amante convince il coniuge infedele a prendere una decisione netta, quale l’abbandono del tetto coniugale. In questo articolo, dopo aver analizzato i doveri coniugali e le conseguenze dell’addebito in caso di separazione, esamineremo un caso trattato dalla giurisprudenza più recente, consistente nel tradimento e abbandono della moglie malata,per poi scoprire la decisione presa dalla Cassazione in danno del coniuge fedifrago e a favore della moglie tradita.



Quali sono i doveri coniugali?

Il matrimonio provoca la nascita di una nuova famiglia e, con essa, il sorgere di diritti e doveri in capo ai coniugi. Proprio con riguardo ai secondi, il legislatore ha previsto che moglie e marito debbano reciprocamente rispettare l’obbligo di fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, oltre che della collaborazione e coabitazione nell’interesse della famiglia. Proprio in questo senso, entrambi i coniugi sono tenuti a far fronte ai bisogni della famiglia sulla base di quelle che sono le proprie capacità economiche [1].


Pertanto, nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che dovrebbe corrispondere alle possibilità di ciascuno, partendo dalle utenze domestiche, fino ad arrivare alle spese straordinarie.


Cosa succede se uno dei coniugi non collabora?

Ovviamente, la mancata collaborazione di uno dei coniugi con riguardo agli obblighi nascenti del matrimonio provoca un grave inadempimento con quello che è a tutti gli effetti un contratto. Se l’altro partner o i figli non lamentano tali mancanze, allora non succederà nulla. Se, però, tali condotte provocano una crisi familiare, allora potrebbe accadere l’irreparabile, ossia potrebbe intervenire una separazione tra marito e moglie, con addebito in capo al coniuge colpevole.


Ma non solo! I doveri ricadenti sui coniugi, a seguito della celebrazione del matrimonio, hanno natura così importante per il legislatore che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (si pensi all’onore del coniuge), ben può integrare gli estremi di un illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni patiti dal coniuge incolpevole [2].


In cosa consiste l’addebito della separazione?

Tramite l’addebito della separazione si ottiene una condanna del coniuge per i fatti colpevoli commessi in violazione dei propri doveri coniugali (tradimento, mancata coabitazione, mancato apporto economico alla famiglia, e così via).


Spetterà al giudice valutare le circostanze del caso, per accertare il peso che esse abbiano sulla responsabilità del coniuge, sia in relazione all’offesa arrecata al soggetto, sia in ordine alla gravità del pregiudizio per la ricostruzione della comunione di vita familiare.


Così, ad esempio, in tema di separazione personale dei coniugi, persiste il reciproco dovere di fedeltà dei coniugi, con la conseguenza che la separazione deve essere dichiarata addebitabile a colui che ha violato l’obbligo della fedeltà derivante dal matrimonio.


La conseguenza dell’addebito sarà che il tribunale – su richiesta del coniuge non colpevole – potrà revocare l’assegno di mantenimento che teoricamente sarebbe spettato al coniuge colpevole; tuttavia, quest’ultimo potrà comunque giovarsi dell’assegno alimentare poiché svincolato dalla responsabilità e collegato alla situazione di debolezza economica di uno dei due coniugi. Inoltre, in caso di separazione con addebito, si perderanno tutti i diritti di successione legati all’altro coniuge, restando in piedi solo l’assegno vitalizio, avente natura assistenziale. Infine, l’addebito non condizionerà l’affidamento dei figli, poiché collegato all’interesse morale e materiale di quest’ultimi.


Ma non sempre la separazione deve essere dichiarata con addebito per uno dei due coniugi. Infatti, esistono dei casi in cui la crisi familiare viene provocata dall’intollerabilità della convivenza, dalla conflittualità continua tra marito e moglie aggravata e resa pressoché irreversibile in seguito alla effettiva cessazione della convivenza perdurante da alcuni anni e dovuta ad una concorde scelta dei coniugi. Tale situazione non integrerà, tuttavia, gli estremi per la pronuncia di addebito.


Conseguenze dell’abbandono e del tradimento della moglie malata

Sia il tradimento, che l’abbandono della moglie malata sono da considerarsi una grave condotta per il marito, tale da provocare l’addebito nell’inevitabile separazione personale.


In un caso di recente trattato dalla Corte di Cassazione [3] i giudici hanno correttamente valutato gli atti del marito come plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali. Infatti, dalle prove testimoniali era emerso che il coniuge si era allontanato dalla casa familiare a seguito di una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della moglie; a nulla sono valse le difese del marito il quale invocava una violazione dei doveri coniugali intervenuta solo successivamente alla crisi matrimoniale.


Secondo la Corte, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si rilevi la mancanza di collegamento tra infedeltà e crisi coniugale, poiché ad esempio dovuta ad una preesistente crisi, all’interno di una separazione già di fatto. Se a ciò s’aggiunge l’abbandono della casa familiare in un momento in cui la moglie soffre di una condizione di salute deficitaria se ne deduce che al marito inadempiente non resterà che pagare le conseguenze della sua condotta: l’assegno di mantenimento comandato dal giudice designato.


Note

[1] Art. 143, cod. civ.

[2] Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4470

[3] Cassazione civile, sez. VI 03/09/2018, n. 21576







 
 
 

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