top of page
Cerca

Vendite a distanza

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

Quale normativa, giuridica e fiscale, applica il legislatore per disciplinare i contratti di vendita conclusi tra soggetti non presenti nello stesso luogo?


Con l’avvento del progresso e della tecnologia, negli ultimi anni i consumatori hanno preferito acquistare i beni di largo consumo sui portali online, piuttosto che recarsi fisicamente presso i locali commerciali, sia per una questione di comodità, che per convenienza economica. Ma in che modo il legislatore ha disciplinato queste vendite a distanza? Che tutela è apprestata agli acquirenti? E a chi si pagano le imposte sulle vendite se il contratto interviene tra due soggetti residenti in nazioni diverse? In questo articolo, cercheremo di dare una risposta ai nostri quesiti.



Cosa sono le vendite a distanza?

Sono dei contratti di vendita di beni mobili materiali conclusi senza la contestuale presenza delle parti contraenti (acquirente e venditore) e, quindi, fuori dai locali commerciali: su catalogo, per corrispondenza, via internet.


Elemento caratterizzante questa tipologia di vendite è la debolezza accentuata dell’acquirente (il consumatore nella maggioranza dei casi) nei confronti del venditore (il professionista), poiché il primo acquista dal secondo con un rischio, quello di non avere la possibilità di visionare materialmente il prodotto acquistato. È così che il legislatore europeo e, successivamente, quello nazionale, hanno approntato una normativa finalizzata alla tutela di protezione di questa figura contrattuale.


Quali sono gli obblighi informativi previsti dal nostro codice del consumo?

Prima che il consumatore sottoscriva un contratto di vendita a distanza, il professionista dovrà fornirgli una serie di informazioni [1], in maniera chiara e comprensibile:

  • le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

  • l’identità del professionista;

  • l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;

  • l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami;

  • il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

  • il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

  • le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

  • in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, nonchè il modulo tipo di recesso;

  • l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

  • che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli;

  • un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

  • l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

  • l’esistenza di codici di condotta pertinenti, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

  • la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

  • l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista.

Queste informazioni formeranno parte integrante delle vendite a distanza e non potranno essere modificate se non con accordo espresso delle parti.


In caso di contestazione, l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione appena elencati incomberà sul professionista.

Il diritto di recesso

Il consumatore ha quattordici giorni di tempo per recedere dall’acquisto, esercitabile senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi (se non quelli di restituzione del bene).

Il termine di quattordici giorni decorre [2]:

  • in caso di acquisto di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

  • in caso di acquisto di beni, dal giorno in cui il consumatore (o un terzo da questi designato, diverso dal vettore) ne viene in possesso.

Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.


Il consumatore, per esercitare il recesso, deve comunque informare il professionista/venditore della sua decisione: questa comunicazione è sempre consigliabile farla per iscritto, per raccomandata a/r o posta elettronica certificata, al fine di poter provare – in caso di contestazione – l’avvenuta spedizione della volontà di recedere.


Per la salvezza del termine di quattordici giorni farà prova la data di spedizione.


Restituzione dei beni

A meno che il venditore non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni acquistati dal consumatore, sarà quest’ultimo a doverli restituire entro quattordici giorni da quando ha comunicato la sua intenzione di recedere dal contratto di vendita a distanza [3].


Finché il venditore non avrà ricevuto i beni, o una prova che essi sono stati spediti, potrà legittimamente trattenere il rimborso; pertanto, sarà fondamentale la prova di restituzione. I beni restituiti devono possedere un normale stato di conservazione.


Il consumatore risponde unicamente della diminuzione di valore risultante da una manipolazione diversa da quella “normale” e necessaria per verificare la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene.


Rimborso dei pagamenti

Se ci sono stati dei pagamenti il venditore deve rimborsarli, sia quelli relativi al prezzo dei beni o servizi, sia quelli relativi alla consegna [4].

Il rimborso deve avvenire entro quattordici giorni da quando il venditore risulta informato della volontà di recedere del consumatore, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore.


Sono nulle eventuali clausole contrattuali che prevedessero limitazioni al diritto del consumatore ad essere rimborsato in caso di regolare esercizio del recesso.

Garanzia

Come per tutti gli altri contratti di tal genere, anche le vendite a distanza sono coperte dalla garanzia biennale di legge.


Sono coperti sia i vizi di conformità (rispetto al prodotto reale) e di produzione (difetti del bene) per due anni dall’acquisto, da contestare direttamente al venditore entro due mesi dall’evento.

Se vengono fatti salvi questi due termini, il consumatore avrà diritto alla riparazione o sostituzione del bene gratuita oppure, nel caso queste si rivelassero impossibili o non risolutive, la risoluzione del contratto.


Quali sono le peculiarità delle vendite transfrontaliere?

Le vendite a distanza possono avvenire tra due soggetti residenti in Italia, uno in Lombardia e l’altro in Sicilia, ma anche tra due soggetti residenti all’interno dell’Unione Europea, uno in Francia e uno in Italia.


Al fine di cristallizzare la figura contrattuale delle vendite a distanza transfrontaliere occorre che siano rispettate alcune condizioni [5]:

  • i beni devono essere trasportati da uno Stato membro ad un altro a cura del cedente, o da terzi trasportatori per suo conto;

  • i cessionari devono essere persone fisiche non soggetti passivi d’imposta, ovvero soggetti che non sono tenuti all’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari.

È, tuttavia, irrilevante la modalità di organizzazione ed esecuzione dell’acquisto. Non avremo, quindi, la necessità che l’acquisto del bene si sia perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza (fax, telefono, mail, ecc.), ovvero presso il punto vendita del cedente, purché il trasporto sia eseguito ad opera di quest’ultimo (o da terzi per suo conto) e la cessione sia effettuata nei confronti di un soggetto che agisce in qualità di consumatore finale [6].


Dove vengono pagate le imposte sulle vendite a distanza?

Se la vendita a distanza avviene all’interno della stessa nazione, nessun problema: le imposte andranno pagate, per il principio di territorialità, alla nazione all’interno della quale è intervenuta la compravendita.


La problematica sorge con le vendite avvenute tra due soggetti residenti in Stati differenti.


Le cessioni di beni effettuate da operatori stabiliti in Italia nei confronti di privati stabiliti in altro Stato membro sono soggette ad imposta nello Stato del cedente soggetto passivo IVA (principio di origine) [7].


Tuttavia, al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, derivanti dall’applicazione del principio di origine (in considerazione delle minori aliquote IVA presenti in alcuni Stati, piuttosto che in altri), il legislatore ha previsto alcune eccezioni disponendo che, in caso di effettuazione di vendite a distanza, l’IVA deve essere assolta nello Stato membro del cessionario (dunque, secondo il principio di destinazione), a meno che l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal fornitore nello Stato membro di destinazione nell’anno di riferimento e, distintamente, nell’anno precedente, siano inferiori a una specifica soglia stabilita da detto Stato [8].


La soglia fissata dall’Italia è pari a 35.000 euro. Se l’operatore non supera tale soglia, potrà continuare a pagare l’imposta nel paese di origine, non essendo tenuto ad identificarsi in Italia ai fini IVA.


Se la soglia viene superata durante l’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine, mentre il principio di destinazione opererà soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno e in quello successivo.


Tuttavia, ogni Stato membro riconosce ai soggetti passivi stabiliti che effettuano vendite a distanza la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni, pur possedendo i requisiti necessari per applicare l’imposta nel Paese di origine [9].


Il cedente italiano che intende effettuare vendite a distanza in altro Stato membro deve, così, verificare la soglia fissata nella normativa interna a tale Stato per l’applicazione delle disposizioni di deroga in materia di territorialità dell’imposta.


E così, per fare un esempio concreto, potrà accadere che:

  • il fornitore italiano abbia realizzato vendite a distanza verso il Paese di destinazione dei beni per un ammontare superiore a 100.000 euro (o alla minore soglia fissata dallo Stato membro); in tal caso sarà tenuto ad applicare l’imposta in tale ultimo Stato, sulla base del principio di destinazione;

  • il fornitore italiano abbia realizzato vendite a distanza verso il Paese di destinazione dei beni per un ammontare inferiore a 100.000 euro (o alla minore soglia fissata dallo Stato membro), ma abbia esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione; in tal caso lo stesso applicherà l’imposta in tale ultimo Stato;

  • il fornitore dei beni abbia realizzato vendite a distanza verso l’Italia per un ammontare inferiore a 100.000 euro (o alla minore soglia fissata dallo Stato membro) e non abbia esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione; in tal caso lo stesso applicherà l’imposta nello Stato membro di origine, secondo le ordinarie regole di territorialità.

Note

[1] Art.49 Cod. Consumo

[2] Art.52 Cod. Consumo

[3] Art.57 Cod. Consumo

[4] Art.56 Cod. Consumo

[5] Artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del D.l. n. 331/93

[6] Ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2005 n. 39

[7] Art. 7-bis D.P.R. n. 633/72

[8] Artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) D.l. 331/93

[9] Art. 34 par. 4 Direttiva 2006/112/CE

1 visualizzazione0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page