E’ legittimo, per un docente di scuola media superiore, valutare con voto insufficiente alcune parti di una verifica scritta quasi completamente identiche a quanto riportato su siti web, sebbene lo studente non sia stato materialmente visto nell’atto di utilizzare un cellulare durante la suddetta prova?
Partiamo dagli strumenti a disposizione.
Un voto scolastico può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, in quanto atto amministrativo.
Pertanto, esiste un mezzo idoneo a contestare la legittimità di quel giudizio.
Tuttavia, è pure vero che i giudizi scolastici sono, per loro natura, soggettivi e discrezionali; per tali ragioni, vi è il concreto rischio di non riuscire ad ottenere dei validi risultati dal ricorso, se non per ragioni evidentemente gravi.
Difatti, il giudice amministrativo non può modificare la valutazione del professore, ma può solo controllare che la valutazione sia conforme alla legge, cioè logica, trasparente e tempestiva.
Per fare un paragone, Le riporto una decisione del T.A.R. Napoli, il quale ha statuito che “la valutazione espressa dal Consiglio di classe, in sede di scrutini scolastici, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo, se non per evidenti illogicità. Nell’ambito dei giudizi scolastici, quindi, il sindacato del giudice deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole procedimentali” ( T.A.R. Napoli, sez. IV, 05/07/2021, n.4615).
Partendo da questo dato, occorre valutare se effettivamente la valutazione espressa dal professore sia viziata da illogicità, o eccesso di potere.
Con riguardo alla valutazione sul contenuto e all’esistenza, o meno, di un copiato, le sentenze indicate nel link riportato nel quesito possono essere tranquillamente utilizzate come precedente giurisprudenziale sulla questione, riguardando entrambe le fattispecie degli atti di natura amministrativa.
Sul punto, partiamo dal presupposto che il professore non è obbligato ad evidenziare, a mezzo di appositi segni grafici, i passi dell’elaborato che risultano copiati dal testo consultato e posto a raffronto, avendo tale metodo solo una funzione ausiliaria della valutazione svolta (Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2009 n. 6943.)
Pertanto, non c’è la necessità di dimostrare la fondatezza del proprio convincimento sull’avvenuta copiatura e, quindi, non Vi può essere un’eccezione su vizi di motivazione.
La giurisprudenza amministrativa, sul punto, precisa che per sostenersi una copiatura del testo occorre che vi sia la presenza pedissequa e ripetitiva del testo assunto a parametro di raffronto così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato ovvero si riscontri un’impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un’imitazione di altri scritti (Cons. St., sez. VI, 9 aprile 2010 n. 2440).
Solo dimostrando il contrario si potrebbe sperare in un cambio di rotta giudiziale, posto che – abbiamo visto – il giudice non può sostituirsi al professore, né al dirigente scolastico nella valutazione del merito dei compiti presentati (Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1180).
Il fatto che la giurisprudenza parli di raffronto ripetitivo del testo assunto a parametro, al punto da potersi escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste, ne implica che il confronto tra i due testi non deve portare necessariamente ad una identità di testi, potendo essere sufficiente anche una corrispondenza elevatissima di contenuto tra testi.
E difatti, come confermato dal Tar Catanzaro, si può ritenere l’esistenza di una copiatura “non soltanto in caso di riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione, ma anche nel caso in cui sussista un’impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un’imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro di confronto, ovvero nel caso in cui l’elaborato si presenti pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto, al punto da potersi escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste” (Tar Catanzaro 379/2013).
Dalle premesse lette, sembrerebbe che, per l’impostazione complessiva delle elaborazioni, vi siano dubbi concreti sull’esistenza, nel complesso, di una “copiatura” del testo oggetto della verifica, sotto la forma classica della rielaborazione “servile” e meramente “imitativa”.
Questo ovviamente con specifico riguardo alle risposte sui due quesiti attenzionati.
In sintesi, non avendo visto gli elaborati, non posso dare un parere soggettivo sulla valutazione fatta dal docente.
Potrebbe essere utile, a tal proposito, se non si è in possesso degli elaborati, un’istanza di accesso agli atti, per verificare il contenuto della verifica sotto esame.
Dopodiché, il ricorso al TAR sarebbe consigliabile solo nel caso in cui quella votazione possa realmente influire sulla votazione finale dell’alunno; diversamente, dato anche il costo eccessivo del ricorso, consiglierei di bypassare questo strumento, onde evitare, oltre il danno, la beffa.
Resterebbe, sempre, la possibilità di fare un’istanza in autotutela al dirigente scolastico, per annullare quella votazione.
L’istanza porta con sé aspetti positivi e negativi:
se da un lato ha dei costi contenuti, e non necessita di un legale,
dall’altro, potrebbe non essere riscontrata dal dirigente, che non ha un obbligo giuridico di risposta.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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